CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 06228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11177-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimate - avverso la sentenza n. 17474/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11177/2021 Numero sezionale 362/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 6228/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 17474 del 7. 12. 2020 del Tribunale di Roma, che, decidendo sull’appello dallo stesso proposto, in parziale riforma del capo della sentenza del giudice di pace sulle spese, aveva liquidato in suo favore le spese del giudizio di primo grado nell’importo di euro 400,00 per compensi; il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 156, comma 2, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo nella parte motiva il Tribunale ritenuto parzialmente fondato il motivo di appello che investiva la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado nella somma di euro 400,00 per compensi, reputando tale quantificazione illegittima perché inferiore ai minimi previsti dalla legge, e quindi, nel preteso intento di rideterminare tale importo in senso più favorevole all’appellante, quantificato lo stesso in dispositivo nella medesima somma di euro 400,00; il motivo appare manifestamente fondato, in ragione del descritto ed evidente insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo il tribunale, ritenendo fondato sia pure parzialmente l’appello che investiva l’ammontare delle spese giudiziali liquidate dal primo giudice, espresso la necessità di rideterminare tale importo in parziale riforma della statuizione impugnata per poi precedervi liquidandolo nel medesimo ammontare; il secondo e terzo motivo di ricorso, che denunziano, rispettivamente, violazione dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, e degli artt. 91 e 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ e 118 delle relative disposizioni di attuazione, vanno dichiarati assorbiti >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11177/2021 Numero sezionale 362/2022 Numero di raccolta generale 6228/2022 diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del Data pubblicazione 24/02/2022 giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile del 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3