CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38617/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 450 di multa la prima e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa la seconda per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod.pen., oltre al risarcimento del danno (liquidato in euro 1000) in favore della costituita parte civile (per essersi impossessate, al fine di trarne profitto, di 11 profumi di varie marche, sottraendoli dagli scaffali dell'esercizio commerciale Esserbella, dopo aver estratto dalla confezione il contenitore, risposto nelle proprie borse, in data 21 gennaio 2014 - la prima con la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen. e la seconda con la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 e 2, cod.pen.). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso, a mezzo dei propri difensori, le imputate. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) l'inutilizzabilità delle video-riprese poste a fondamento della decisione, atteso che nessuno dei testi ne ha confermato l'autenticità, che non risulta acquisito l'originale del video, ma solo una sua riproduzione, estrapolata dalla stessa persona offesa, con modifiche, e che, comunque, tali immagini non sono mai state visionate in dibattimento, insistendo per la tempestività della formulazione di tale eccezione, il cui rigetto integra una violazione di legge; 2) l'attribuzione alla ricorrente della responsabilità penale per il furto contestato in via alternativa a quella della co-imputata, senza alcuna risposta in ordine alle proprie doglianze difensive sullo scambio di persone e sulla mancata identificazione, da parte dei testi escussi, della propria persona; 3) la radicale carenza di motivazione della sentenza, che ha confermato quella di primo grado, senza tenere conto che nessuno dei testi ha assistito al fatto, ha riconosciuto con sicurezza le imputate o ha dichiarato di aver verificato un ammanco nel giorno in esame. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) la tempestività dell'eccezione di inutilizzabilità dei filmati, proposta già all'udienza del 6 giugno 2016, in modo incondizionato, atteso che solo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si era riservata di chiedere una perizia in sede di visione del video, e la sua fondatezza, atteso che il Cd in atti è un'estrapolazione effettuata dalla persona offesa, di cui nessuno dei testi ha confermato l'autenticità e di cui non è stato acquisito l'originale, secondo quanto prescrive l'art. 234 cod.proc.pen.; 2) l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla scambio di persone concernente le due imputate, atteso che la ricorrente è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1989 e non è la zia, ma la nipote della co-imputata, contrariamente a quanto risulta dal decreto di citazione a giudizio, dalla costituzione di parte civile e dalla sentenza di primo grado, e che la Corte territoriale non ha affrontato tale questione espressamente posta in sede di appello, rilevante ai fini della identificazione della ricorrente e della individuazione del suo ruolo, invertito e confuso con quello della co-imputata; 3) l'assenza di prova in ordine all'oggetto del furto ed alla propria partecipazione, mancando la prova degli ammanchi e della riferibilità della sottrazione dei profumi alla propria persona. 5. La Procura Generale della Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. [OSCURATO:PERSONA] e Bugada hanno depositato memoria in replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo presentato ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: tali memorie risultano, pertanto, irrituali. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni analoghe e sovrapponibili, sono inammissibili, atteso che le censure formulate sono a-specifiche, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, e meramente ripetitive di quelle già formulate in appello ed adeguatamente respinte. In proposito deve, dunque, ribadirsi che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). A ciò si aggiunga che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 2. Per quanto riguarda la prima censura (comune ad entrambe le ricorrenti), avente ad oggetto la tempestività e fondatezza delle eccezione di inutilizzabilità delle video-riprese, va in primo luogo evidenziato che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto corretta la pronuncia in rito del giudice di primo grado, con specifico riferimento alla posizione assunta dalle parti all'udienza in cui è stata ammessa la prova, ha esaminato la doglianza e l'ha ritenuta infondata, esprimendo una valutazione di genuinità delle videoriprese, visto che le imputate hanno avuto la disponibilità dei supporti acquisti in giudizio e non hanno formulato alcuna specifica deduzione circa eventuali alterazioni ("si deve, peraltro, precisare che i supporti erano nella disponibilità delle parti, le quali, eventualmente, avrebbero potuto avanzare censure in ordine alla loro falsificazione"). Le ricorrenti non si sono confrontate con tali puntuali argomentazioni. Ad ogni modo, la soluzione della sentenza impugnata è del tutto corretta, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le videoregistrazioni effettuate dai privati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con telecamere di sicurezza, sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (v. da ultimo Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776, conforme a Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006., Prisco, Rv. 234267, mentre è rimasta del tutto isolata la posizione espressa da Sez. 1, n. 43917 del 12/07/2017, Sandalo, Rv. 271455, secondo cui viola i diritti difensivi sulla formazione della prova in contraddittorio la visione da parte del giudice in camera di consiglio di videoriprese pur ritualmente acquisite, i cui contenuti siano decisivi per la ricostruzione dei fatti, senza che la stessa abbia avuto luogo anche in dibattimento). 3. Per quanto riguarda le ulteriori censure, aventi ad oggetto i vizi di motivazione sullo scambio di persona e sulla responsabilità delle ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna lacuna, contraddizione o manifesta illogicità, essendosi specificato, in modo chiaro e puntuale, che l'attribuzione delle generalità di un'imputata all'altra non ha inciso, in alcun modo, sulla prova relativa alla sua identità e alla sua partecipazione al reato, traducendosi in un mero errore materiale, oggetto di correzione, e che si è pervenuti alla condanna in base ad un solido quadro indiziario (con cui le ricorrenti non si sono confrontate), fondato in primo luogo sulla deposizione dell'operante di polizia giudiziaria Cavallini, che ha visionato per intero i supporti contenenti le video- riprese, riconoscendo le imputate, a lui già note in quanto coinvolte in accertamenti per altri reati analoghi, e registrando tutte le condotte di collaborazione delle stesse nella sottrazione della merce. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 4 ottobre 2021. I