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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 38397/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] annullando, in relazione ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui ai capi D), E), ed F) l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 febbraio 2021 - che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere - e confermandola, di contro, in relazione ai reati di cui ai capi A) [art. 416, primo e quinto comma, cod. pen.], B) art. 374 cod. pen.

I, K) (art. 323 e 479 cod. pen. e W) [art. 648-ter.1 cod. pen.] dell'imputazione provvisoria.

Si addebita, in particolare, al predetto indagato il ruolo di avere organizzato un sodalizio costituito da altri membri della famiglia Licata (oltre che da persone inserite nell'ambito dell'istruzione paritaria, da figure istituzionali e da una vasta rete di intermediari) e finalizzato alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, oltre a reati di falso ideologico in atti pubblici ed autoriciclaggio, per la compravendita di certificazioni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sia ai fini della partecipazione al concorso abilitativo, sia ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata ordinanza, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione per avere il Tribunale del riesame erroneamente fatto rientrare i reati fine di cui ai capi D) ed E) - dei quali è stata comunque riconosciuta la sussistenza delle condotte - nell'ipotesi di reato associativo contestata sub A), ritenendo di non poter desumere con certezza dalle risultanze investigative la presenza dell'atto contrario ai doveri d'ufficio nel comportamento del pubblico funzionario [OSCURATO:PERSONA].

Richiamato il contenuto dell'imputazione provvisoria, che attribuisce al predetto funzionario il ruolo di organizzatore del sodalizio per avergli assicurato una copertura istituzionale garantendone il funzionamento e l'operatività, stipulando accordi con terzi e percependone illecitamente gli utili attraverso lo sfruttamento della propria posizione di ispettore presso il M.I.U.R.-Provveditorato agli studi per la Calabria, nonché di Provveditore agli studi per la provincia di Catanzaro e commissario per il Provveditorato agli studi di Cosenza e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente prospetta la configurabilità della contestata fattispecie corruttiva (art. 319 cod. pen.) ponendo in rilievo sia il dato relativo alle cointeressenze tra il Piscitelli e la famiglia Licata, sia il fatto che le funzioni da lui svolte erano stabilmente asservite agli interessi degli altri sodali, con i quali si trovava in rapporti d'affari attraverso lo schermo costituito da una società amministrata dal figlio ([OSCURATO:PERSONA]), ricevendone periodiche regalie nel quadro di un mercimonio della funzione pubblica, piegata agli interessi privati degli altri coindagati anche attraverso la commissione dei predetti reati fine.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è inammissibile, rimanendo le relative ragioni di censura nei confini dell'aspecificità là dove, per un verso, non sottopongono a puntuale critica le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata (pagg. 10-11) riguardo alla mancata individuazione dell'attività contraria ai doveri d'ufficio che il Piscitelli avrebbe svolto quale ispettore del M.I.U.R (attività che vedrebbe coinvolti il padre del Licata come corruttore e quest'ultimo come concorrente necessario), per altro verso non riescono ad individuare con precisione quali sarebbero stati, nella vicenda storico-fattuale in esame, gli atti contrari ai doveri d'ufficio.

Sotto tale profilo, invero, l'ordinanza impugnata ha spiegato, con argomenti immuni da vizi in questa Sede rilevabili, che, pur essendo emersi dagli atti d'indagine elementi indiziari in ordine alla ricezione di utilità da parte del Piscitelli, il contenuto delle intercettazioni non consente di avallare la prospettazione accusatoria secondo cui il predetto indagato avrebbe predisposto atti d'ispezione falsi, ovvero avrebbe avvisato i Licata di un'ispezione che sarebbe stata disposta nei loro confronti, consentendo in tal modo di ottenerne un esito positivo.

Profili argomentativi che l'ordinanza impugnata, sia pure sinteticamente, traccia, e che il ricorrente omette di contestare sulla base di specifiche controdeduzioni, senza considerare il quadro di principi delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), secondo cui: a) il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen. in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio; b) lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art.318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

Tipologia di atti, questa, che l'ordinanza impugnata, come dianzi osservato, ha ritenuto non chiaramente individuabile sulla base delle richiamate emergenze investigative.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] annullando, in relazione ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui ai capi D), E), ed F) l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 febbraio 2021 - che applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere - e confermandola, di contro, in relazione ai reati di cui ai capi A) [art. 416, primo e quinto comma, cod. pen.], B) art. 374 cod. pen. I, K) (art. 323 e 479 cod. pen. e W) [art. 648-ter.1 cod. pen.] dell'imputazione provvisoria. Si addebita, in particolare, al predetto indagato il ruolo di avere organizzato un sodalizio costituito da altri membri della famiglia Licata (oltre che da persone inserite nell'ambito dell'istruzione paritaria, da figure istituzionali e da una vasta rete di intermediari) e finalizzato alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, oltre a reati di falso ideologico in atti pubblici ed autoriciclaggio, per la compravendita di certificazioni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sia ai fini della partecipazione al concorso abilitativo, sia ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata ordinanza, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione per avere il Tribunale del riesame erroneamente fatto rientrare i reati fine di cui ai capi D) ed E) - dei quali è stata comunque riconosciuta la sussistenza delle condotte - nell'ipotesi di reato associativo contestata sub A), ritenendo di non poter desumere con certezza dalle risultanze investigative la presenza dell'atto contrario ai doveri d'ufficio nel comportamento del pubblico funzionario [OSCURATO:PERSONA]. Richiamato il contenuto dell'imputazione provvisoria, che attribuisce al predetto funzionario il ruolo di organizzatore del sodalizio per avergli assicurato una copertura istituzionale garantendone il funzionamento e l'operatività, stipulando accordi con terzi e percependone illecitamente gli utili attraverso lo sfruttamento della propria posizione di ispettore presso il M.I.U.R.-Provveditorato agli studi per la Calabria, nonché di Provveditore agli studi per la provincia di Catanzaro e commissario per il Provveditorato agli studi di Cosenza e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente prospetta la configurabilità della contestata fattispecie corruttiva (art. 319 cod. pen.) ponendo in rilievo sia il dato relativo alle cointeressenze tra il Piscitelli e la famiglia Licata, sia il fatto che le funzioni da lui svolte erano stabilmente asservite agli interessi degli altri sodali, con i quali si trovava in rapporti d'affari attraverso lo schermo costituito da una società amministrata dal figlio ([OSCURATO:PERSONA]), ricevendone periodiche regalie nel quadro di un mercimonio della funzione pubblica, piegata agli interessi privati degli altri coindagati anche attraverso la commissione dei predetti reati fine.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile, rimanendo le relative ragioni di censura nei confini dell'aspecificità là dove, per un verso, non sottopongono a puntuale critica le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata (pagg. 10-11) riguardo alla mancata individuazione dell'attività contraria ai doveri d'ufficio che il Piscitelli avrebbe svolto quale ispettore del M.I.U.R (attività che vedrebbe coinvolti il padre del Licata come corruttore e quest'ultimo come concorrente necessario), per altro verso non riescono ad individuare con precisione quali sarebbero stati, nella vicenda storico-fattuale in esame, gli atti contrari ai doveri d'ufficio. Sotto tale profilo, invero, l'ordinanza impugnata ha spiegato, con argomenti immuni da vizi in questa Sede rilevabili, che, pur essendo emersi dagli atti d'indagine elementi indiziari in ordine alla ricezione di utilità da parte del Piscitelli, il contenuto delle intercettazioni non consente di avallare la prospettazione accusatoria secondo cui il predetto indagato avrebbe predisposto atti d'ispezione falsi, ovvero avrebbe avvisato i Licata di un'ispezione che sarebbe stata disposta nei loro confronti, consentendo in tal modo di ottenerne un esito positivo. Profili argomentativi che l'ordinanza impugnata, sia pure sinteticamente, traccia, e che il ricorrente omette di contestare sulla base di specifiche controdeduzioni, senza considerare il quadro di principi delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), secondo cui: a) il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, di cui all'art. 318 cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si differenzia da quello di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen. in quanto ha natura di reato di pericolo, sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio; b) lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art.318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Tipologia di atti, questa, che l'ordinanza impugnata, come dianzi osservato, ha ritenuto non chiaramente individuabile sulla base delle richiamate emergenze investigative. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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