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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06510/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia di condanna a loro carico in relazione ad una pluralità di furti commessi in danno di diversi esercizi commerciali.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue I)Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU; mancanza contraddittorietà e manifesta ilogicità della motivazione.

Si duole dell'affermazione di responsabilità del proprio assistito, ponendo in evidenza che gli elementi raccolti a suo carico sarebbero inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza.

La circostanza del mancato ritrovamento della merce sottratta, mal valutata dalla Corte dimerito, sarebbe elemento decisivo ai fini assolutori.

II) Intervenuta prescrizione del reato alla data del 24 luglio 2021.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una prova certa in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

II) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.

I ricorsi sono inammissibili.

La Corte distrettuale ha fornito congrua motivazione in ordine agli accertati profili di responsabilità degli imputati con riferimento al reato continuato loro ascritto, illustrando in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum.

Entrambi i ricorrenti, nel primo motivo addotto nei rispettivi atti d'impuganzione, prospettano un'alternativa ricostruzione del fatto e richiamano l'attenzione di questa Corte su aspetti valutativi attinenti alle emergenze probatorie di spettanza del giuice di merito.

In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che sì risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Quanto alla precrizione invocata da [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità delle doglianze difensive, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Si osserva, infine, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente motivazione anche in tema di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito posto in rilievo, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e in punto di commisurazione della pena, la gravità dei fatti e la negativa personalità degli imputati.

Deve rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr4idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui era stata confermata la pronuncia di condanna a loro carico in relazione ad una pluralità di furti commessi in danno di diversi esercizi commerciali. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue I)Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU; mancanza contraddittorietà e manifesta ilogicità della motivazione. Si duole dell'affermazione di responsabilità del proprio assistito, ponendo in evidenza che gli elementi raccolti a suo carico sarebbero inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza. La circostanza del mancato ritrovamento della merce sottratta, mal valutata dalla Corte dimerito, sarebbe elemento decisivo ai fini assolutori. II) Intervenuta prescrizione del reato alla data del 24 luglio 2021. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una prova certa in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. II) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. I ricorsi sono inammissibili. La Corte distrettuale ha fornito congrua motivazione in ordine agli accertati profili di responsabilità degli imputati con riferimento al reato continuato loro ascritto, illustrando in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum. Entrambi i ricorrenti, nel primo motivo addotto nei rispettivi atti d'impuganzione, prospettano un'alternativa ricostruzione del fatto e richiamano l'attenzione di questa Corte su aspetti valutativi attinenti alle emergenze probatorie di spettanza del giuice di merito. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che sì risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Quanto alla precrizione invocata da [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità delle doglianze difensive, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Si osserva, infine, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente motivazione anche in tema di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito posto in rilievo, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e in punto di commisurazione della pena, la gravità dei fatti e la negativa personalità degli imputati. Deve rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr4idente [OSCURATO:PERSONA]
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