CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39896/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina consumato anziché tentato, essendovi stata solo la sottrazione, non seguita da autonoma signoria sulla res. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privi di specificità. La ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina impropria - ha correttamente affermato che il reato si consuma con la sottrazione del bene e, nel caso in esame, l'imputata aveva usato violenza per procurarsi l'impunità, subito dopo la sottrazione della refurtiva. Del resto, questa Corte (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli L ostinaccjii liv