CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gio Benetti eLuca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iacobelli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 641/2024depositata il 28 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 22254/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 23373/2026Data pubblicazione 16/07/2026Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] PlastS.r.l., adducendo di aver concluso con essa un contratto di fornitura dienergia elettrica e, a monte, un contratto di trasporto della fornitura conEnel [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, a seguito di un controlloeffettuato il 18 dicembre 2009, era emerso il malfunzionamento di uncontatore installato presso l’azienda della convenuta, con conseguenteregistrazione inferiore rispetto ai consumi effettivi. La differenza venivafatturata dal distributore a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta emettevafatture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dava atto che la società convenuta aveva in precedenzapromosso un giudizio di accertamento negativo del credito, definito conpronuncia passata in giudicato, che aveva accertato l’inesistenza deldebito per il periodo antecedente al 18 dicembre 2009 e la sussistenza deldebito per i consumi differenziali nel periodo successivo sino al 23 agosto2010; domandava pertanto la condanna al pagamento dell’importo cosìaccertato.Costituendosi, la convenuta eccepiva l’inammissibilità della domanda pereffetto del giudicato che si sarebbe formato nel precedente giudizio quantoall’inammissibilità della domanda proposta in via riconvenzionale, nonchéla prescrizione del credito, sostenendo poi la sua infondatezza nel merito.Contestava inoltre la quantificazione del dovuto e la debenza degliinteressi.Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e condannava laconvenuta al pagamento di euro 786.231,26, oltre interessi e spese.Affermava che il precedente giudicato aveva definitivamente accertato lasussistenza dei criteri di determinazione degli importi dovuti per il periodo18 dicembre 2009 – 23 agosto 2010, con conseguente preclusione di unnuovo accertamento sull’an debeatur, mentre la domanda di condannaNumero registro generale 22254/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 23373/2026Data pubblicazione 16/07/2026risultava ammissibile in quanto nel precedente giudizio era statadichiarata inammissibile solo per ragioni di rito. Respingeva l’eccezione diprescrizione, ritenendo interruttivo il precedente atto giudiziale (domandariconvenzionale, ancorché tardiva), e affermava che il credito risultavaadeguatamente provato sulla base della ricostruzione già coperta dagiudicato quanto a periodo, coefficiente e consumi. Riteneva generiche lecontestazioni della convenuta, reputava esigibile l’importo richiesto inbase alle fatture emesse e riconosceva gli interessi moratori.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sostenendo l’erroneo rigetto dell’eccezionedi prescrizione; ribadiva l’insussistenza di un accertamento definitivo delcredito, l’errata valutazione delle prove e della quantificazione dell’importodovuto, l’illegittima attribuzione degli interessi ed altresì l’erroneaindividuazione del periodo rilevante nonché la violazione della normativaARERA in tema di rateizzazione. La Corte d’Appello di Venezia, consentenza n. 641/2024, rigettava integralmente l’impugnazione. Inparticolare, riteneva essersi formato il giudicato sull’esistenza deipresupposti individuanti il credito per il periodo 18 dicembre 2009 – 23agosto 2010, considerava interruttiva della prescrizione la domandagiudiziale già proposta in altro giudizio anche se inammissibile, giudicavageneriche le contestazioni sul quantum e legittima la decorrenza degliinteressi ed escludeva altresì le ulteriori censure relative al periodo, allafatturazione e alla rateizzazione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sette motivi; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.Considerato che:I molteplici motivi sottoposti al vaglio e in particolare le questioni relativeal giudicato sono evidentemente tali da giustificare la rimessione dellacausa alla pubblica udienza.Numero registro generale 22254/2024Numero sezionale 2293/2026Numero di raccolta generale 23373/2026Data pubblicazione 16/07/2026 P.Q.Mrimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi