CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02562/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 1 febbraio 2022 dal Tribunale di Cosenza, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione degli artt. 178 lett. c) , e 179 cod. proc. pen. in relazione alla omessa notifica all'imputato e al suo difensore del decreto di citazione a giudizio. La Corte di appello non ha tenuto conto che, prima della emissione del decreto di citazione a giudizio del 15.04.2024, era stata inviata a mezze pec la nomina di difensore di fiducia con contestuale revoca di ogni altro difensore in precedenza nominato (v. all. 3 al ricorso), unitamente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla quale la Corte di appello, con decreto del 20.03.2024, dava seguito ammettendo l'imputato al beneficio in parola (v. all. 4 al ricorso). Tuttavia il decreto di citazione era notificato al precedente difensore revocato, presso il quale - dopo un primo rinvio - era anche notificata la citazione dell'imputato ritenuto irreperibile. Ulteriore nullità si è verificata in relazione alla notifica all'imputato in quanto il decreto di citazione è stato notificato presso un domicilio diverso da quello dichiarato: dalla nuova nomina del 17.10.2022, risulta l'elezione di domicilio in Rende alla via [OSCURATO:PERSONA] 18, mentre la notifica del decreto di citazione in data 26.04.2024 è stata tentata alla s.ra [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Rende alla via [OSCURATO:PERSONA] 18, non risultando andata a buon fine per "irreperibilità del destinatario" (v. all. 10 al ricorso), così essendo stato notificato - ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - al difensore revocato. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto.2. Come documentato esaustivamente dalle allegazioni difensive al ricorso, il decreto di citazione a giudizio in appello non risulta essere stato notificato all'imputato e al suo difensore , avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo che questi, in data 17/10/2022, aveva trasmesso la sua nomina da parte dell'imputato con la contestuale revoca di ogni altra precedente nomina ed elezione di domicilio in Rende alla via [OSCURATO:PERSONA] 18, risultando, invece, il decreto di citazione in appello, emesso il 15/04/2024f notificato al precedente difensore revocato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e presso lo stesso difensore per l'imputato, dopo l'errato tentativo di notifica a "[OSCURATO:PERSONA]" in Rende via [OSCURATO:PERSONA] 18. 3. Sussiste, pertanto, la dedotta nullità della citazione in relazione all'omessa notifica al difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso imputato. 4.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di