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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06045/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 26 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa aggravata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] ascrittigli, lo ha condannato alla ulteriore pena della multa nella misura di euro 600,00 e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della artificiosa rappresentazione della prestazione contrattuale quale elemento costitutivo del delitto di truffa contestato e il travisamento della prova, è finalizzata a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, a pagina 6, con motivazione esente da criticità giustificative, ha evidenziato come non fosse sindacabile, con un'arbitraria conversione del servizio in mera reperibilità a iniziativa del dipendente, la scelta di prevedere i cd. raddoppi con la presenza fisica del secondo medico poiché contrattualmente prevista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 26 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa aggravata ai danni della [OSCURATO:PERSONA] ascrittigli, lo ha condannato alla ulteriore pena della multa nella misura di euro 600,00 e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della artificiosa rappresentazione della prestazione contrattuale quale elemento costitutivo del delitto di truffa contestato e il travisamento della prova, è finalizzata a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, a pagina 6, con motivazione esente da criticità giustificative, ha evidenziato come non fosse sindacabile, con un'arbitraria conversione del servizio in mera reperibilità a iniziativa del dipendente, la scelta di prevedere i cd. raddoppi con la presenza fisica del secondo medico poiché contrattualmente prevista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris