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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32747/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della fattispecie di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, fatti commessi in data 28/1/2021 e 18/3/2021 (capi A e B della rubrica).

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza in considerazione del carattere abituale della condotta [si veda pag. 3 della motivazione:«ciò che assume rilievo per ritenere un reato di "speciale tenuità", in quanto tale non passibile di punizione ex art. 131 bis c.p., è il comportamento successivo al reato dell'imputato e la valutazione di non abitualità della condotta, elementi che -nel caso di specie - depongono entrambi in termini sfavorevoli al reo, atteso che, già nel presente procedimento, pure a fronte di una prima guida senza patente sanzionata a livello amministrativo in data 05.04.2019, il [OSCURATO:PERSONA] si poneva, noncurante di ciò, alla guida di distinti veicoli dapprima in data 28.01.2021 e poi in data 18.03.2021 (fatti oggetto del presente giudizio) e poi ancora una volta in data 09.05.2021 (fatti oggetto del diverso procedimento penale n. 6740/2021 r.g.n.r.)»].

Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisunn è immune da censure in diritto [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»; sull'argomento non è superfluo richiamare anche Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812, che esclude la compatibilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. con la contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti e l'entità dei fatti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime violazioni della fattispecie di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, fatti commessi in data 28/1/2021 e 18/3/2021 (capi A e B della rubrica). Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza in considerazione del carattere abituale della condotta [si veda pag. 3 della motivazione:«ciò che assume rilievo per ritenere un reato di "speciale tenuità", in quanto tale non passibile di punizione ex art. 131 bis c.p., è il comportamento successivo al reato dell'imputato e la valutazione di non abitualità della condotta, elementi che -nel caso di specie - depongono entrambi in termini sfavorevoli al reo, atteso che, già nel presente procedimento, pure a fronte di una prima guida senza patente sanzionata a livello amministrativo in data 05.04.2019, il [OSCURATO:PERSONA] si poneva, noncurante di ciò, alla guida di distinti veicoli dapprima in data 28.01.2021 e poi in data 18.03.2021 (fatti oggetto del presente giudizio) e poi ancora una volta in data 09.05.2021 (fatti oggetto del diverso procedimento penale n. 6740/2021 r.g.n.r.)»]. Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisunn è immune da censure in diritto [cfr., ex multis, Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»; sull'argomento non è superfluo richiamare anche Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812, che esclude la compatibilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. con la contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti e l'entità dei fatti; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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