CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 maggio 2018
Cassazione n. 28581/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31821-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 128/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 945/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] previdenza ragionieri e periti commerciali Contributo di solidarietà R.G.N.31821/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC 1. Con il ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 128 del 2018 deducendone l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006 nonché dell’art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994” per avere ritenuto illegittima l’applicazione del contributo di solidarietà, previsto dall’art. 13 del Regolamento della Previdenza del 2013, alla pensione del rag. Galaverni. 1.1. Nonostante la notifica del ricorso il 26 ottobre 2018, il rag. Galaverni non si è costitui to in giudizio. Successivamente all’avvenuta fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio la Cassa ha depositato atto di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006; la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 e il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016. 2.1. Successivamente al deposito del ricorso ed in vista dell’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha preso atto della giurisprudenza sfavorevole della Cassazione che si è medio tempore consolidata, (cfr. ex multis Cass. nn. 32385/2021, 41320/2021 e 1411/2022) ed ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e all’azione ponendo fine alla controversia ai sensi dell’ art. 390 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha insistito per la compensazione delle spese del giudizio. 3. Tanto premesso il ricorso, in mancanza di accettazione della rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile essendo emerso evidente dalla rinuncia depositata che è venuto meno l’interesse della Cassa ricorrente alla decisionedel suo ricorso. 3.1. Quanto alle spese del giudizio di legittimità la mancata costituzione del Galaverni esonera il Collegio dal provvedere sulle stesse. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass.05/12/2023n. 34025). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.