CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 27765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0549301 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e all'art. 337 cod. pen. Deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione con particolare riguardo alla verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere