CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 42672/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21670/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla nullità del decreto di presentazione dell'imputata per il giudizio direttissimo, in quanto il medesimo (relativo ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non conteneva l'avviso per l'imputata che aveva facoltà di richiedere, in caso di qualificazione giuridica nella "fattispecie lieve" ex art. 73 d.P.R. cit., la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen; Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato, dovendosi condividere le indicazioni espresse dalla Corte territoriale, poiché l'originaria imputazione non era compatibile con l'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., resa attuale solo a seguito della derubricazione operata dal primo giudice, né risultando che prima di chiedere il rito abbreviato in via principale l'imputata si sia avvalsa della possibilità di accedere alla "messa alla prova" previa riqualificazione del fatto (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d