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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 24622/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11545-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ry contro 2022 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 1631 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 96/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 986/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 11545/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Catania, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con la società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] del Sole soc. coop. a r.

I.", ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultima avverso i verbali ispettivi dell'INPS n. 565 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'INAIL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché avverso la cartella esattoriale con la quale la Società di Riscossione della Sicilia (Serit) aveva ingiunto alla cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] del Sole", per conto degli enti creditori, il pagamento della somma di euro 1.063.562,09 a titolo di omessa contribuzione; la Corte territoriale ha ritenuto che in assenza di un progetto specifico assegnato ai singoli collaboratori e in costanza di una piena sovrapposizione tra il lavoro prestato da questi e l'ordinaria attività della società, difettavano gli elementi costitutivi del lavoro a progetto, così come delineati dalle norme ratione temporis applicabili (art. 61 e seguenti del d.

Igs. n. 276/2003); la stessa decisione ha dichiarato come la società non avesse indicato in modo preciso quale delle clausole contenute nei contratti di lavoro, fosse idonea a provare la specificità e il contenuto caratterizzante il singolo progetto; la cassazione della sentenza è domandata da "[OSCURATO:PERSONA] del Sole soc. coop. a r.

I." sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; l'INPS e l'INAIL hanno depositato tempestivo controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia "Violazione di norme di diritto D. Lgs. 276/2003 artt. 61 e 62"; sostanzialmente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato i progetti come non sufficientemente specifici e a supporto della propria tesi trascrive alcune delle tipologie di contratto in via esemplificativa, al fine di dimostrare la correttezza della qualificazione adottata e l'esclusione del vincolo di subordinazione; è d'uopo ricordare, preliminarmente, come sul tema dell'omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici questa Corte si è pronunciata stabilendo che "In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2001 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della

I. n. 92 del 2012) si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. n. 2854 del 2020 ed ivi richiami ai precedenti; da ultimo, cfr. altresì Cass.n. 4182 del 2021); ciò premesso, nel caso in esame, l'unico motivo del ricorso va dichiarato inammissibile; le critiche dell'odierna ricorrente sono dirette a contestare solo nominalmente la decisione gravata per aver errato nell'applicazione delle norme circa il requisito di specificità del progetto, e deducono una violazione di legge solo apparente, mirando, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti di causa su cui il giudice di merito si è già espresso, mediante una idonea valutazione delle deduzioni difensive della società, vagliate alla stregua della corretta applicazione delle norme di legge e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di requisiti di ammissibilità del contratto a progetto; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata;in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 15.000,00 a titolo di compensi professionali in favore di ciascuno di essi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11545-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ry contro 2022 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 1631 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 96/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 986/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11545/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Catania, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con la società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] del Sole soc. coop. a r. I.", ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultima avverso i verbali ispettivi dell'INPS n. 565 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'INAIL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché avverso la cartella esattoriale con la quale la Società di Riscossione della Sicilia (Serit) aveva ingiunto alla cooperativa "[OSCURATO:PERSONA] del Sole", per conto degli enti creditori, il pagamento della somma di euro 1.063.562,09 a titolo di omessa contribuzione; la Corte territoriale ha ritenuto che in assenza di un progetto specifico assegnato ai singoli collaboratori e in costanza di una piena sovrapposizione tra il lavoro prestato da questi e l'ordinaria attività della società, difettavano gli elementi costitutivi del lavoro a progetto, così come delineati dalle norme ratione temporis applicabili (art. 61 e seguenti del d. Igs. n. 276/2003); la stessa decisione ha dichiarato come la società non avesse indicato in modo preciso quale delle clausole contenute nei contratti di lavoro, fosse idonea a provare la specificità e il contenuto caratterizzante il singolo progetto; la cassazione della sentenza è domandata da "[OSCURATO:PERSONA] del Sole soc. coop. a r. I." sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; l'INPS e l'INAIL hanno depositato tempestivo controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia "Violazione di norme di diritto D. Lgs. 276/2003 artt. 61 e 62"; sostanzialmente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato i progetti come non sufficientemente specifici e a supporto della propria tesi trascrive alcune delle tipologie di contratto in via esemplificativa, al fine di dimostrare la correttezza della qualificazione adottata e l'esclusione del vincolo di subordinazione; è d'uopo ricordare, preliminarmente, come sul tema dell'omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici questa Corte si è pronunciata stabilendo che "In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2001 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012) si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. n. 2854 del 2020 ed ivi richiami ai precedenti; da ultimo, cfr. altresì Cass.n. 4182 del 2021); ciò premesso, nel caso in esame, l'unico motivo del ricorso va dichiarato inammissibile; le critiche dell'odierna ricorrente sono dirette a contestare solo nominalmente la decisione gravata per aver errato nell'applicazione delle norme circa il requisito di specificità del progetto, e deducono una violazione di legge solo apparente, mirando, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti di causa su cui il giudice di merito si è già espresso, mediante una idonea valutazione delle deduzioni difensive della società, vagliate alla stregua della corretta applicazione delle norme di legge e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di requisiti di ammissibilità del contratto a progetto; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata;in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 15.000,00 a titolo di compensi professionali in favore di ciascuno di essi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma
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