CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8741/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E56 L736P) e PERINI Miriam (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P59 C638Z), elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 543/2020, pubblicato il 15 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; \-- <?3 /Z letta la memoria depositata dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con separati ricorsi depositati nel marzo 2010, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello dì Roma al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti avente ad oggetto l'equa riparazione, incardinato davanti alla Corte d'appello di Roma nel gennaio 2005 e definito nel settembre 2009. 2.- Riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della Corte d'appello di Perugia. 3.- Riassunto il giudizio con unico ricorso depositato nell'aprile 2013, davanti alla Corte d'appello di Perugia, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con decreto n. 314/2018, depositato il 30 gennaio 2018, la Corte territoriale accoglieva la domanda, condannando l'Amministrazione al pagamento, in favore delle ricorrenti, della somma di euro 1.000,00 per ciascuna, oltre interessi legali e spese di lite, liquidate in euro 210,00, con esborsi per euro 8,00, con accessori e con distrazione. 4.- Avverso tale pronuncia, le istanti proponevano ricorso in cassazione, deducendo, con unico motivo, il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di merito. 5.- Con ordinanza n. 28733/2019, depositata il 7 novembre 2019, la Corte di legittimità accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla stessa Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. 6.- Con ricorso depositato il 23 gennaio 2020, le istanti riassumevano la causa davanti alla Corte d'appello di Perugia. 7.- La Corte territoriale, in composizione collegiale, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con il decreto di cui in epigrafe, rideterminava le spese di lite del solo procedimento originario di merito, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 8,00 per esborsi ed euro 236,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione. Disponeva, poi, la compensazione integrale delle spese di lite relative al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio. In ordine ai compensi di lite, sosteneva: a) che dovevano applicarsi i valori minimi della tabella di riferimento, in ragione della speciale semplicità dell'affare ordinariamente introdotto attraverso la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell'attività prestata, indici tali da consentire la massima riduzione prevista dall'art. 4, primo comma, del d.m. n. 55/2014; b) che doveva essere radicalmente esclusa la liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svolta, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), ultimo inciso, del d.m. n. 55/2014; c) che non poteva applicarsi la maggiorazione per il numero delle parti, trattandosi di posizioni del tutto sovrapponibili che non richiedevano alcun impegno defensionale; d) che il lieve scostamento rispetto alla precedente liquidazione giustificava l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di riassunzione. 8.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 9.- Le ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la liquidazione dei parametri minimi, con riferimento alla fase di trattazione/istruzione.In proposito, le ricorrenti deducono che il decreto della Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell'attività svolta, consistente nell'esame degli scritti difensivi e documenti delle altre parti, attività ricadente nella fase di trattazione/istruzione. Precisano, quindi, che - ove fossero stati applicati i minimi anche con riferimento a tale fase, utilizzando lo scaglione di valore compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00 - si sarebbe addivenuti ad un compenso complessivo di euro 286,00 (euro 67,50 per la fase di studio, euro 67,50 per la fase introduttiva, euro 51,00 per la fase di trattazione/istruzione ed euro 100,00 per la fase decisionale), superiore a quello liquidato di euro 236,00. 1.1.- Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, va ordinariamente riconosciuto il compenso per la fase di trattazione/istruzione anche nei giudizi di equa riparazione, atteso che la fase di trattazione è normalmente ineludibile, salvo che non si dia specifica contezza dell'eccezionale integrazione di un'ipotesi di mancato svolgimento della fase di trattazione/istruzione ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), ultimo inciso, del d.m. n. 55/2014, ossia allorché si precisi che non ricorra alcuna delle attività ivi elencate (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 164 del 05/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38509 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38505 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38475 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 38474 del 06/12/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 31559 del 03/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 31558 del 03/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 31557 del 03/12/2019). Segnatamente, ai sensi della richiamata lettera c), rientrano nella fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. La previsione aggiunge che, al fine di valutare il grado di complessità della fase, rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. In ultimo, la norma precisa che la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. Senonché nell'originario giudizio di merito vi è stata inevitabilmente la disamina da parte delle ricorrenti quantomeno degli scritti difensivi della controparte e dei provvedimenti giudiziali adottati, benché essi non prefigurassero la necessità di procedere all'istruzione. Ne consegue che le deduzioni delle ricorrenti colgono nel segno, atteso che il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio di merito e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2308 del 06/02/2015).Pertanto, in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, che si traduca, nei termini anzidetti, nell'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti giudiziali emessi, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019). 2.- Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, per difetto di motivazione sulle ragioni della disposta compensazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Sul punto, osservano che non ricorreva il presupposto della soccombenza reciproca, stante l'accoglimento dell'unico motivo per il quale era stato proposto ricorso in sede di legittimità. Né il riferimento al "lieve scostamento rispetto alla precedente liquidazione" integrerebbe le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, posto - per un verso - che lo scostamento non sarebbe stato in realtà lieve, rispetto all'applicazione dei minimi tariffari effettivamente dovuti, e - per altro verso - che il modesto valore della causa non avrebbe costituito giustificazione in sé della compensazione, gravando in tal caso sulla parte vincitrice un pregiudizio economico di gran lunga maggiore a fronte di quello che essa aveva inteso evitare agendo in giudizio. 2.1.- Il motivo è fondato. Infatti, il modesto valore della controversia non costituisce valida giustificazione della disposta compensazione, posto che la parte ha agito in giudizio, con esito favorevole, proprio per ottenere la posta riconosciuta di esiguo valore (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018). Peraltro, nel caso di specie, la compensazione è stata disposta sulla sola base del "lieve scostamento" rispetto alla liquidazione delle spese a suo tempo operata dalla Corte umbra con il provvedimento poi cassato da questa Corte: lieve scostamento che, per effetto dell'accoglimento della prima censura, risulta frutto di un'erronea applicazione delle norme previste dalla tariffa vigente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021). Ne discende che non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte cost. n. 77/2018). 3.- Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della motivazione meramente apparente del decreto impugnato in ordine all'esclusione della maggiorazione dei compensi per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, in relazione alla previsione di cui all'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014. Segnatamente, le istanti rilevano che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito per escludere l'aumento - ossia perché si tratterebbe di "posizioni del tutto sovrapponibili non richiedendo alcun impegno defensionale" - sarebbero apparenti e tautologiche, in quanto la norma di riferimento esigerebbe che la negazione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola" ove siano presenti più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia espressamente e adeguatamente motivata alla stregua di concrete ragioni derogatorie del principio. 3.1.- La censura è assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi e dalla susseguente decisione nel merito. 4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito. Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la quantificazione ovvero la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 286,00 cadauno, oltre accessori come per legge, rispettivamente per il giudizio di merito e per il giudizio di rinvio, e in complessivi euro 322,50, oltre accessori come per legge, per il giudizio di legittimità, conclusosi con la cassazione del decreto con rinvio, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Perugia (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014) e dei parametri minimi relativi alle tre fasi del giudizio di cassazione (tabella n. 13 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, in base al valore della causa pari a euro 1.000,00 (importo riconosciuto per ciascuno degli opponenti), con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Non sussistono le condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, (come modificato dall'art. 1, primo comma, lett. c, del d.m. n. 37/2018) per disporre l'aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell'assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. E ciò alla stregua della limitata rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa. Tale motivazione è resa uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui sia la maggiorazione sia l'esclusione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola", richiedono una specifica motivazione, sull'implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale, avendo appunto il giudice l'onere di motivare l'esercizio del corrispondente potere discrezionale, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall'art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall'art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011). Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della \ richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 286,00, oltre accessori come per legge, delle spese del procedimento di cassazione con rinvio, che si liquidano in complessivi euro 322,50, oltre accessori come per legge, e delle spese del procedimento di rinvio, che si liquidano in complessivi euro 286,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio dei difensori antistatari. Condanna il controricorrente alla refusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del presente procedimento,