CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23325-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], EGLI I O PATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA] I IMO, nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 2537/10/82019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina che ha riformato la pronuncia della CTP di Messina, ove erano state accolte le ragioni del contribuente sul diritto al rimborso della trattenuta IRPEF sull'indennità di fine rapporto quale dirigente della Provincia regionale di Messina che l'Amministrazione finanziaria è rimasta intimata; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'effetto devolutivo in ragione alla disposta integrale compensazione delle spese; che con il secondo motivo si prospetta nuovamente censura ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per motivazione apparente in tema di compensazione delle spese; che, quanto al primo motivo (con assorbimento del secondo motivo), in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di Ric. 2020 n. 23325 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo (Cass., 24422/2009; Cass., 10622/2010; Cass., 23226/2013; Cass., 14916/2020); che, nella specie, la CTR ha rigettato l'appello ed ha disposto la compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di merito; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimi