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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08059/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18779/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.t e p.t. elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 320/2018 pubblicata il24/12/2018 rgn 3142/2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha conferma to la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva lavorato presso tale società in forza di plurimi contratti di somministrazione o a tempo determinato nel periodo 26/9/2005 - 12/9/2008 con mansioni di operaio e inquadramento nel livello E 3 CCNL Chimica e Industria, era stata dichiarat a la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/9/2005, era stato ordinato il ripristino del rapporto, era stata condannata la società al pagamento di indennità di cui all'art . 32 legge n. 183/2010 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.i giudici di merito, in particolare, accertavano l’illegittimità della causale apposta a partire dal primo dei (circa 40) contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi tra settembre 2005 e giugno 2006, con durata da 1 a 13 giorni, per mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dell’effettività della causale dedotta a fondamento delle assunzioni e della sua correlazione con la situazione lavorativa del dipendente, ossia la dedotta ricorrenza di punte di più intensa attività di produzione (cd. picchi di produzione) in relazione a specifiche iniziative promozionali o progetti, osservando che, nell'accezione mutuata dalla contrattazione collettiva, il termine picchi di produzione era adoperato per significare intensificazioni temporanee dell'attività destinate a esaurirsi in un breve arco temporale, distinte dall'esecuzione di un servizio o di un'attività predeterminata nel tempo o di lavorazioni con caratteri di novità o eccezionalità; in tale senso, l'affermazione della società circa la necessità di prestazioni aggiuntive si era tradotta in concreto nell'impossibilità della necessaria verifica di effettività, con specifico riferimento all'utilizzazione del lavoratore, peraltro immotivatamente discontinua rispetto alla durata dei progetti e delle lavorazioni; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con 3 motivi (che ricalcano sostanzialmente i motivi di appello); il lavoratore si è costituito per resistere al gravame avversario con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 32 legge n. 183/2010, come modificato dal D.L. n. 225/2010, per non avere controparte proceduto all'impugnativa dei rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato oggetto del giudizio nel termine di 60 giorni decorrente dal 31/12/2011 (l'impugnazione è stata proposta il 5/4/2011, il ricorso di primo grado depositato il 22/5/2012); 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372 e 2697 c. c., nonché degli artt. 117 e 420 c.p.c., per avere il giudice del gravame rigettato l'eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti, senza tener conto che il comportamento inerte del lavoratore per oltre 4 anni evidenziava il disinteresse al suo ripristino; 3.con il terzo, violazione degli artt. 20, 22, 27 d. lgs. n. 276/2003, nonché dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 115 c.p.c., sul rilievo che la sentenza della Corte d'appello non avrebbe valutato le circostanze di cui ai capitoli di prova che avevano riguardo alle punte di più intensa attività da fronteggiare con l'utilizzazione dell’odierno controricorrente; 4.il ricorso è complessivamente non fondato, per le ragioni espresse nei precedenti di questa Corte in controversie analoghe, cui il Collegio intende dare continuità (Cass. nn. 5546/2016, 25932/2016, 1881/2017, 12458/2017, 17700/2017, 10578/2019, 10579/2019, 10869/2019);5.quanto al primo motivo, la Corte di merito ha correttamente applicato alla fattispecie concreta i principi espressi, tra l’altro, da Cass. n. 7788/2017, in base ai quali, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività (conf.

Cass. n. 23619/2018); nel caso in esame, l'ultimo contratto era scaduto precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 183/2010 ed il lavoratore beneficiava del disposto differimento, non rilevando che l'impugnativa fosse già stataeffettuata prima del 31.12.2011; 6.quanto al secondo motivo, questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v.

Cass. n. 26935/2008, n. 23319/2010, n. 16932/2011, n. 26695/2017, n. 13661/2018), non essendo la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine di per sé sufficiente a ritenere sussistente la risoluzione del rapporto e gravando sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (v.

Cass. n. 17070/2002 e, fra le altre, Cass. n. 2279/2010); orbene, nella fattispecie laCorte d'Appello ha rilevato, con interpretazione della volontà contrattuale immune da vizi logico- giuridici, che come tale di sottrae ad ogni censura come articolata nella presente sede, che la società non aveva dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al mero decorso del tempo, non potendo attribuirsi significatività alla percezione del t.f.r. senza riserve o a eventuali prestazioni lavorative presso terzi; 7.quanto al terzo motivo, come rilevato nei precedenti di legittimità sopra richiamati (in parte richiamati anche nella sentenza qui impugnata), in tema di somministrazione di manodopera il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell' utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione (Cass. n. 15610/2011, n. 20598/2012); 8.tanto premesso, poiché la normativa prevede come condizione di liceità che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti nelle categorie indicate dalla normativa stessa ed impone di indicarle per iscritto nel contratto, di conseguenza dette ragioni devono essere indicate con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività, non potendo l'indicazione essere tautologica o generica o risolversi in una parafrasi della norma, ma dovendo essa esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr., in tali termini, Cass. n. 6933/2012);9.nel caso in esame la Corte del merito non ha affermato che l'indicazione della causale “punte di più intensa attività" fosse di per sé generica, ma piuttosto che non erano stati precisati in concreto tempi, modi ed esigenze organizzative dei progetti, delle promozioni, delle lavorazioni, in modo da porli in relazione causale con il modulo della struttura interessata e gli effettivi compiti svolti dal lavoratore (quest'ultimi solo genericamente dedotti), con impossibilità della necessaria verifica di effettività in concreto; e, dato che il controllo giudiziario è concentrato proprio nella verifica dell’effettività di quanto previsto in sede contrattuale, questo accertamento è di competenza del giudice di merito e, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, come nella sentenza gravata, non può essere rivalutato in sede di legittimità;

10. l e spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore di parte controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;

11. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18779/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.t e p.t. elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 320/2018 pubblicata il24/12/2018 rgn 3142/2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha conferma to la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva lavorato presso tale società in forza di plurimi contratti di somministrazione o a tempo determinato nel periodo 26/9/2005 - 12/9/2008 con mansioni di operaio e inquadramento nel livello E 3 CCNL Chimica e Industria, era stata dichiarat a la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/9/2005, era stato ordinato il ripristino del rapporto, era stata condannata la società al pagamento di indennità di cui all'art . 32 legge n. 183/2010 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.i giudici di merito, in particolare, accertavano l’illegittimità della causale apposta a partire dal primo dei (circa 40) contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi tra settembre 2005 e giugno 2006, con durata da 1 a 13 giorni, per mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dell’effettività della causale dedotta a fondamento delle assunzioni e della sua correlazione con la situazione lavorativa del dipendente, ossia la dedotta ricorrenza di punte di più intensa attività di produzione (cd. picchi di produzione) in relazione a specifiche iniziative promozionali o progetti, osservando che, nell'accezione mutuata dalla contrattazione collettiva, il termine picchi di produzione era adoperato per significare intensificazioni temporanee dell'attività destinate a esaurirsi in un breve arco temporale, distinte dall'esecuzione di un servizio o di un'attività predeterminata nel tempo o di lavorazioni con caratteri di novità o eccezionalità; in tale senso, l'affermazione della società circa la necessità di prestazioni aggiuntive si era tradotta in concreto nell'impossibilità della necessaria verifica di effettività, con specifico riferimento all'utilizzazione del lavoratore, peraltro immotivatamente discontinua rispetto alla durata dei progetti e delle lavorazioni; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con 3 motivi (che ricalcano sostanzialmente i motivi di appello); il lavoratore si è costituito per resistere al gravame avversario con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 32 legge n. 183/2010, come modificato dal D.L. n. 225/2010, per non avere controparte proceduto all'impugnativa dei rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato oggetto del giudizio nel termine di 60 giorni decorrente dal 31/12/2011 (l'impugnazione è stata proposta il 5/4/2011, il ricorso di primo grado depositato il 22/5/2012); 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372 e 2697 c. c., nonché degli artt. 117 e 420 c.p.c., per avere il giudice del gravame rigettato l'eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti, senza tener conto che il comportamento inerte del lavoratore per oltre 4 anni evidenziava il disinteresse al suo ripristino; 3.con il terzo, violazione degli artt. 20, 22, 27 d. lgs. n. 276/2003, nonché dell'art. 2697 c. c. e dell'art. 115 c.p.c., sul rilievo che la sentenza della Corte d'appello non avrebbe valutato le circostanze di cui ai capitoli di prova che avevano riguardo alle punte di più intensa attività da fronteggiare con l'utilizzazione dell’odierno controricorrente; 4.il ricorso è complessivamente non fondato, per le ragioni espresse nei precedenti di questa Corte in controversie analoghe, cui il Collegio intende dare continuità (Cass. nn. 5546/2016, 25932/2016, 1881/2017, 12458/2017, 17700/2017, 10578/2019, 10579/2019, 10869/2019);5.quanto al primo motivo, la Corte di merito ha correttamente applicato alla fattispecie concreta i principi espressi, tra l’altro, da Cass. n. 7788/2017, in base ai quali, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività (conf. Cass. n. 23619/2018); nel caso in esame, l'ultimo contratto era scaduto precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 183/2010 ed il lavoratore beneficiava del disposto differimento, non rilevando che l'impugnativa fosse già stataeffettuata prima del 31.12.2011; 6.quanto al secondo motivo, questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (v. Cass. n. 26935/2008, n. 23319/2010, n. 16932/2011, n. 26695/2017, n. 13661/2018), non essendo la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine di per sé sufficiente a ritenere sussistente la risoluzione del rapporto e gravando sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (v. Cass. n. 17070/2002 e, fra le altre, Cass. n. 2279/2010); orbene, nella fattispecie laCorte d'Appello ha rilevato, con interpretazione della volontà contrattuale immune da vizi logico- giuridici, che come tale di sottrae ad ogni censura come articolata nella presente sede, che la società non aveva dedotto alcuna circostanza significativa rispetto al mero decorso del tempo, non potendo attribuirsi significatività alla percezione del t.f.r. senza riserve o a eventuali prestazioni lavorative presso terzi; 7.quanto al terzo motivo, come rilevato nei precedenti di legittimità sopra richiamati (in parte richiamati anche nella sentenza qui impugnata), in tema di somministrazione di manodopera il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell' utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione (Cass. n. 15610/2011, n. 20598/2012); 8.tanto premesso, poiché la normativa prevede come condizione di liceità che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti nelle categorie indicate dalla normativa stessa ed impone di indicarle per iscritto nel contratto, di conseguenza dette ragioni devono essere indicate con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività, non potendo l'indicazione essere tautologica o generica o risolversi in una parafrasi della norma, ma dovendo essa esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr., in tali termini, Cass. n. 6933/2012);9.nel caso in esame la Corte del merito non ha affermato che l'indicazione della causale “punte di più intensa attività" fosse di per sé generica, ma piuttosto che non erano stati precisati in concreto tempi, modi ed esigenze organizzative dei progetti, delle promozioni, delle lavorazioni, in modo da porli in relazione causale con il modulo della struttura interessata e gli effettivi compiti svolti dal lavoratore (quest'ultimi solo genericamente dedotti), con impossibilità della necessaria verifica di effettività in concreto; e, dato che il controllo giudiziario è concentrato proprio nella verifica dell’effettività di quanto previsto in sede contrattuale, questo accertamento è di competenza del giudice di merito e, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, come nella sentenza gravata, non può essere rivalutato in sede di legittimità; 10. l e spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore di parte controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; 11. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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