CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 15633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 4 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare che era stata concessa con ordinanza in data 23 marzo 2022. Nel pomeriggio del 6 giugno 2022 Sopranzi era stato visto sulla spiaggia di Senigallia e i carabinieri avevano riscontrato l'assenza dal domicilio e quindi, tramite i filmati della video sorveglianza, avevano accertato che Sopranzi aveva trascorso la giornata al mare. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 51-ter ord. pen. e la nullità del procedimento. L'avviso della fissazione di udienza è stato comunicato al difensore di ufficio del Sopranzi, e non anche al difensore di fiducia che egli aveva nominato all'atto della notifica, in data 13 giugno 2022, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di sospensione della detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito ai fini dell'esame della fondatezza di eccezione processuale, risulta che Sopranzi, all'atto della notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza che sospendeva la misura alternativa e disponeva la carcerazione, aveva, in data 13 giugno 2022, nominato proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di fiducia, peraltro, non risulta essere stato avvisato della fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza, in occasione della quale Sopranzi è stato assistito da sostituto del difensore di ufficio, non comparso. Risulta, dunque, la violazione della norma di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che è sanzionata con la nullità dell'udienza e della decisione adottata. Va quindi pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso, il