Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:235
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CO0387_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T‑185/08, VDH [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Ruhr/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso con cui si chiedeva di dichiarare la carenza della Commissione, avendo essa omesso, per quanto riguarda la stipula di una concessione di lavori pubblici nonché l’attribuzione di un contratto di appalto generale, di attuare immediatamente il meccanismo di correzione previsto dall’art. 3 della direttiva 89/665/CEE e di inviare alla Repubblica federale di Germania un avviso ai sensi dell’art. 3, n. 2, della medesima direttiva – Ricorso per carenza proposto da persone fisiche e giuridiche – Necessità che il ricorrente sia direttamente interessato dall’atto con riferimento al quale viene addebitata la carenza all’istituzione in questione.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) La VDH [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]‑Ruhr mbH sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CO0387_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T‑185/08, VDH [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Ruhr/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso con cui si chiedeva di dichiarare la carenza della Commissione, avendo essa omesso, per quanto riguarda la stipula di una concessione di lavori pubblici nonché l’attribuzione di un contratto di appalto generale, di attuare immediatamente il meccanismo di correzione previsto dall’art. 3 della direttiva 89/665/CEE e di inviare alla Repubblica federale di Germania un avviso ai sensi dell’art. 3, n. 2, della medesima direttiva – Ricorso per carenza proposto da persone fisiche e giuridiche – Necessità che il ricorrente sia direttamente interessato dall’atto con riferimento al quale viene addebitata la carenza all’istituzione in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) La VDH [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA]‑Ruhr mbH sopportano le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris