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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:912
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0204_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2025 – Commissione / Irlanda (Direttiva quadro sulle acque) (causa C‑204/24) «Inadempimento di uno Stato membro – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Azione comunitaria in materia di acque – Mancato recepimento completo e corretto»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 67, 68, 114)

2. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Necessità di un recepimento accurato da parte degli Stati membri – Mancato recepimento completo o corretto delle definizioni della direttiva – Inadempimento (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 2, punto 38) (v. punti 69, 71‑77)

3. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obiettivi ambientali – Obbligo per le autorità nazionali competenti di privilegiare l’obiettivo più rigoroso in presenza di più obiettivi relativi allo stesso corpo idrico – Mancato recepimento riguardante le acque sotterranee e i corpi idrici delle zone protette – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, artt. 4, § 1, b) e c), e 2] (v. punti 82‑85, 89‑91)

4. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di redigere, per ciascun distretto idrografico, un’analisi delle sue caratteristiche, uno studio dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, nonché un’analisi economica dell’utilizzo dell’acqua – Riesame periodico e aggiornamento di tali analisi e studi – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 5, § 2) (v. punti 97‑102)

5. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile – Obbligo per gli Stati membri di prevenire il deterioramento della qualità dei corpi idrici censiti – Obbligo di risultato – Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare – Limiti – Obbligo applicabile non solo ai corpi idrici superficiali, ma anche alle acque sotterranee destinate al consumo umano – Obbligo di designare tutti gli operatori responsabili dell’approvvigionamento di acqua potabile – Mancanza di recepimento completo – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 7, §§ 1 e 3) (v. punti 117‑121, 123‑125)

6. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Principio del recupero dei costi dei servizi idrici – Obbligo per gli Stati membri di inserire una relazione sull’attuazione di tale principio nel piano di bacino idrografico – Elementi da analizzare in tale relazione – Mancanza di recepimento completo – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, artt. 9, §§ 1 e 2, e 13, e allegato III) (v. punti 139‑148)

7. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborazione dei programmi di misure – Portata – Elaborazione delle misure di base – Misure di controllo dell’estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell’arginamento delle acque dolci superficiali – Facoltà di esenzione per le estrazioni o gli arginamenti che non hanno un impatto significativo sullo stato delle acque – Normativa nazionale che prevede una soglia di registrazione delle estrazioni idriche troppo elevata – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 11, § 3, e)] (v. punti 179, 181‑186)

8. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborazione dei programmi di misure – Portata – Elaborazione delle misure di base – Miglioramento delle condizioni idromorfologiche al fine di raggiungere lo stato ecologico richiesto o un buon potenziale ecologico dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati – Attuazione e realizzazione dei controlli a tal fine – Sistemi di controllo che devono essere basati su norme generali vincolanti di diritto interno – Assenza – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 11, § 3, i)] (v. punti 199‑203)

9. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 209, 210)

10. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborazione dei programmi di misure – Portata – Elaborazione delle misure di base – Misure di prevenzione delle fuoriuscite significative di sostanze inquinanti provenienti da impianti tecnici e degli incidenti di inquinamento – Obbligo applicabile non solo ai corpi idrici superficiali ma anche alle acque sotterranee – Mancato recepimento per quanto riguarda le acque sotterranee – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 11, § 3, l)] (v. punti 217‑221)

11. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di redigere, per ciascun distretto idrografico, un’analisi delle sue caratteristiche, uno studio dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, nonché un’analisi economica dell’utilizzo dell’acqua – Portata – Necessità di identificare le pressioni antropiche significative e di valutarne l’impatto – Omesso recepimento entro i termini impartiti – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, artt. 3, 4, e 5, § 1, e allegato II, punti 1.4 e 1.5) (v. punti 229‑232, 235‑240)

12. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette – Portata – Requisiti relativi al monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali – Requisiti relativi al monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee – Omesso recepimento entro i termini impartiti – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 4 e 8, §§ 1 e 2, e allegato V, punti 1.3.1‑1.3.5 e 2.4.5, comma 1) (v. punti 229‑232, 235‑240) Dispositivo 1) L’Irlanda, non avendo recepito integralmente o correttamente l’articolo 2, punto 38, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), per quanto riguarda le acque sotterranee, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l’articolo 11, paragrafo 3, lettera i), per quanto riguarda le acque superficiali, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera l), per quanto riguarda le acque sotterranee, nonché i punti 1.4 e 1.5 dell’allegato II e i punti da 1.3.1 a 1.3.5 e il punto 2.4.5, primo comma, dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’Irlanda è condannata alle spese.

62024CJ0204_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2025 – Commissione / Irlanda (Direttiva quadro sulle acque) (causa C‑204/24) «Inadempimento di uno Stato membro – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Azione comunitaria in materia di acque – Mancato recepimento completo e corretto» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 67, 68, 114) 2. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Necessità di un recepimento accurato da parte degli Stati membri – Mancato recepimento completo o corretto delle definizioni della direttiva – Inadempimento (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 2, punto 38) (v. punti 69, 71‑77) 3. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obiettivi ambientali – Obbligo per le autorità nazionali competenti di privilegiare l’obiettivo più rigoroso in presenza di più obiettivi relativi allo stesso corpo idrico – Mancato recepimento riguardante le acque sotterranee e i corpi idrici delle zone protette – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, artt. 4, § 1, b) e c), e 2] (v. punti 82‑85, 89‑91) 4. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di redigere, per ciascun distretto idrografico, un’analisi delle sue caratteristiche, uno studio dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, nonché un’analisi economica dell’utilizzo dell’acqua – Riesame periodico e aggiornamento di tali analisi e studi – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 5, § 2) (v. punti 97‑102) 5. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile – Obbligo per gli Stati membri di prevenire il deterioramento della qualità dei corpi idrici censiti – Obbligo di risultato – Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare – Limiti – Obbligo applicabile non solo ai corpi idrici superficiali, ma anche alle acque sotterranee destinate al consumo umano – Obbligo di designare tutti gli operatori responsabili dell’approvvigionamento di acqua potabile – Mancanza di recepimento completo – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 7, §§ 1 e 3) (v. punti 117‑121, 123‑125) 6. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Principio del recupero dei costi dei servizi idrici – Obbligo per gli Stati membri di inserire una relazione sull’attuazione di tale principio nel piano di bacino idrografico – Elementi da analizzare in tale relazione – Mancanza di recepimento completo – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, artt. 9, §§ 1 e 2, e 13, e allegato III) (v. punti 139‑148) 7. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborazione dei programmi di misure – Portata – Elaborazione delle misure di base – Misure di controllo dell’estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell’arginamento delle acque dolci superficiali – Facoltà di esenzione per le estrazioni o gli arginamenti che non hanno un impatto significativo sullo stato delle acque – Normativa nazionale che prevede una soglia di registrazione delle estrazioni idriche troppo elevata – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 11, § 3, e)] (v. punti 179, 181‑186) 8. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborazione dei programmi di misure – Portata – Elaborazione delle misure di base – Miglioramento delle condizioni idromorfologiche al fine di raggiungere lo stato ecologico richiesto o un buon potenziale ecologico dei corpi idrici artificiali o fortemente modificati – Attuazione e realizzazione dei controlli a tal fine – Sistemi di controllo che devono essere basati su norme generali vincolanti di diritto interno – Assenza – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 11, § 3, i)] (v. punti 199‑203) 9. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 209, 210) 10. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborazione dei programmi di misure – Portata – Elaborazione delle misure di base – Misure di prevenzione delle fuoriuscite significative di sostanze inquinanti provenienti da impianti tecnici e degli incidenti di inquinamento – Obbligo applicabile non solo ai corpi idrici superficiali ma anche alle acque sotterranee – Mancato recepimento per quanto riguarda le acque sotterranee – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, art. 11, § 3, l)] (v. punti 217‑221) 11. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di redigere, per ciascun distretto idrografico, un’analisi delle sue caratteristiche, uno studio dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, nonché un’analisi economica dell’utilizzo dell’acqua – Portata – Necessità di identificare le pressioni antropiche significative e di valutarne l’impatto – Omesso recepimento entro i termini impartiti – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, come modificata dalla direttiva 2014/101, artt. 3, 4, e 5, § 1, e allegato II, punti 1.4 e 1.5) (v. punti 229‑232, 235‑240) 12. Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette – Portata – Requisiti relativi al monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali – Requisiti relativi al monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee – Omesso recepimento entro i termini impartiti – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 4 e 8, §§ 1 e 2, e allegato V, punti 1.3.1‑1.3.5 e 2.4.5, comma 1) (v. punti 229‑232, 235‑240) Dispositivo 1) L’Irlanda, non avendo recepito integralmente o correttamente l’articolo 2, punto 38, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), per quanto riguarda le acque sotterranee, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l’articolo 11, paragrafo 3, lettera i), per quanto riguarda le acque superficiali, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera l), per quanto riguarda le acque sotterranee, nonché i punti 1.4 e 1.5 dell’allegato II e i punti da 1.3.1 a 1.3.5 e il punto 2.4.5, primo comma, dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) L’Irlanda è condannata alle spese.