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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07960/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 110, 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputata ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 110, 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto stante la natura tentata e non consumata del reato, è manifestamente infondato perché, dalla ricostruzione del fatto offerta dal giudice di merito, risulta che l'imputata ha conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso