CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 24594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ulteriormente argomentato in ordine al secondo motivo di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di rilievi in fatto già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché avulsi dal sindacato di legittimità, essendo volti a censurare la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, prefigurandone un diverso apprezzamento; che, a tal riguardo, deve evidenziarsi, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, circostanza non ravvisabile nel caso di specie (cfr. per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto che il secondo motivo di appello, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente useppe [OSCURATO:PERSONA]