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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46943/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] O. Y.0; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure sul mancato proscioglimento per uso personale dello stupefacente detenuto (condotta viceversa, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/19890) tenuto conto delle risultanze delle indagini che hanno individuato l'imputato come materiale recettore della droga da consegnare ad altro detenuto, dopo averla ricevuta dalla propria fidanzata; sono incensurabili in questa sede le valutazioni della Corte di merito sulla pena in concreto inflitta, determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto del "discreto numero" di dosi estraibili e il diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle attenuanti generiche, applicate con mero giudizio di equivalenza, tenuto conto della solo parziale ammissione degli addebiti.

In materia ampiamente discrezionale quale quella relativa al trattamento punitivo, le argomentazioni della Corte di appello sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 25 novembre 2024 La consigli relatrice La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] O. Y.0; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure sul mancato proscioglimento per uso personale dello stupefacente detenuto (condotta viceversa, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/19890) tenuto conto delle risultanze delle indagini che hanno individuato l'imputato come materiale recettore della droga da consegnare ad altro detenuto, dopo averla ricevuta dalla propria fidanzata; sono incensurabili in questa sede le valutazioni della Corte di merito sulla pena in concreto inflitta, determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto del "discreto numero" di dosi estraibili e il diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza sulla recidiva delle attenuanti generiche, applicate con mero giudizio di equivalenza, tenuto conto della solo parziale ammissione degli addebiti. In materia ampiamente discrezionale quale quella relativa al trattamento punitivo, le argomentazioni della Corte di appello sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 25 novembre 2024 La consigli relatrice La
Sentenza Cassazione n. 46943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris