CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le istanze di misure alternative dell'affidamenItin prova o della detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA]- ristretto in espiazione di pena relativamente ad un cumulo del 05/05/2023- osservando come l'istanza fosse stata avanzata quando nei confronti del reo era divenuto esecutivo altro titolo per il quale il reo era libero in sospensione; il Tribunale ha quindi ritenuto necessario che il Raciti, avendo assunto solo di recente la posizione di definitivo, venga inserito in attività trattamentali finalizzate alla rieducazione; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, limitandosi ad osservare come il Raciti sia detenuto da oltre due anni; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i