CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 09727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6284/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina n. 4321/18/17, depositata il 14 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Credito IVA - Diniego di rimborso -Questioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 4321/18/17 del 14/07/2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR), accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 1690/05/15 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Ifis) avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito di una richiesta di rimborso IVA relativa all’anno 2012 e soddisfatta solo parzialmente. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il rimborso era stato chiesto dalla Curatela fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. per il complessivo importo di euro 200.000,00 ed il credito IVA era stato successivamenteceduto alla Ifis, che aveva ottenuto il rimborso solo parzialmente, in ragione dell’esistenza di pregressi crediti dell’Amministrazione finanziaria. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) il motivo aggiunto presentato da Ifis con la memoria in primo grado e concernente l’accoglimento della proposta di concordato fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era inammissibile in quanto non costituente ampliamento del ricorso originario, ma nuovo ricorso; b) fin dalla prima costituzione in giudizio l’Ufficio aveva chiarito le ragioni per cui il credito IVA poteva essere rimborsato solo parzialmente, andando a coprire debiti prefallimentari della società fallita. 2. Ifis impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso Ifis contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 24, 32 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 1243 e 2697 cod. civ. e dell’art. 135 l.fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente abbia proposto motivi nuovi inammissibili. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., degli artt. 18, 19, 24, 32, 35, 36 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 135 l.fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare sulle questioni legittimamente poste da Ifis. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1243 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR acquisito valida prova del credito erariale. 1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, costituiti dalla omologazione del concordato fallimentare e dal pagamento dei crediti fallimentari, con conseguente soddisfazione dell’Amministrazione finanziaria. 2. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (Cass. n. 32390 del 03/11/2022; Cass. n. 13742 del 03/07/2015). 2.2. Nel caso di specie, Ifis ha impugnato in primo grado il parziale silenzio rifiuto in ordine al credito IVA oggetto di rimborso senza conoscere le motivazioni del diniego, le quali sono state rese note da AE solo in sede giudiziale, con le controdeduzioni. A fronte di tali motivazioni, la società contribuente non ha proposto ulteriori difese incompatibili con l’originaria causa petendi (esistenza di un credito IVA della curatela fallimentare ceduto a Ifis), ma ha unicamente precisato la sussistenza del proprio diritto al rimborso in relazione ai fatti dedotti da controparte (non modificando, pertanto, il petitum), evidenziando altresì che AE non abbia fornito la prova dell’esistenza di propri crediti impeditivi del rimborso. 2.3. Non si configura, pertanto, la mutatio libelli contestata dal giudice di appello, né l’allegazione di fatti diversi da quelli originariamente dedotti e riguardanti l’effettiva sussistenza del credito chiesto al rimborso. 2.4. Poiché la CTR ha fondato integralmente la propria decisione sulla inammissibilità delle deduzioni di Ifis concernenti la effettiva sussistenza del credito, nonché del maggior credito dell’Amministrazione finanziaria, l’accoglimento del motivo implica l’assorbimento degli altri motivi, che dovranno essere esaminati nel merito dal giudice del rinvio. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di s