CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per iltramite di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] societàconsortile per azioni-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 965/25, depositatail 15/07/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/08/2026;Numero registro generale 2452/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 25983/2026Data pubblicazione 30/09/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]