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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09521/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 15/04/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che si riporta integralmente ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, che - in relazione ai reati di cui ai capi 1( associazione a delinquere) e 21 ( artt. 61 co.1 n. 2 - 48 - 110 - 476 - 479 - 482 cod. pen. ) - aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali nel settore delle autoscuole e di assumere cariche direttive in società operanti nel medesimo settore per la durata di 12 mesi.

2. Dalla ricostruzione di merito emerge l'esistenza di una associazione a delinquere volta a consentire la acquisizione di patenti di guida di diverse categorie a candidati, per lo più stranieri con palesi difficoltà a leggere e comprendere la lingua italiana, sprovvisti di idonea preparazione teorica e pratica, fruendo anche della cooperazione criminosa di funzionari della Motorizzazione Civile.

Il dominus del sodalizio è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], titolare di diverse autoscuole nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] ( Taurianova) e di alcune dislocate in altre province italiane ( Pistoia e Brescia), dove venivano dirottati i candidati una volta che l'attenzione della polizia giudiziaria si era manifestata con riguardo alle attività calabresi.

Anche l'odierno ricorrente è titolare di un'autoscuola, ed avrebbe escogitato un sistema imperniato sull'utilizzo di dispositivi acustici ( microauricolari, da lui stesso progettati, che, occultati nelle orecchie dei candidati, consentivano di comunicare e ricevere suggerimenti dall'esterno), collaudati in occasione delle sedute di esame del 17 e 18 aprile 2016 da umcandidata, poi risultata non idonea alla prova pratica di guida.

Il medesimo congegno veniva utilizzato, a distanza di un mese, da tre nipoti dello stesso Tripodi, e da una quarta candidata, i quali risultavano tutti idonei. in tale attività risultava coinvolto anche un funzionario della Motorizzazione Civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], referente dell'Infantino, con il quale anche il Tripodi si interfacciava per assicurare il buon esito delle prove dei "propri" candidati.

Secondo l'ordinanza impugnata, la partecipazione del Tripodi al sodalizio capeggiato dall'Infantino si trae dalla comunanza di interessi con quest'ultimo, in quanto l'autoscuola del Tripodi partecipa al Consorzio di autoscuole facente capo all'Infantino, dall'ideazione del sistema di microauricolari, dalla condivisione, di cui danno atto le intercettazioni, del "canale" interno alla Motorizzazione, al quale entrambi si rivolgono per valutare le opportune misure per scongiurare controlli sui candidati "protetti".

Le descritte modalità illecite erano conclamate in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria presso i locali della Motorizzazione civile, dove due candidati, presentati all'esame dalla autoscuola del Tripodi, venivano trovati con indosso microauricolari collegati a un ricevitore GSM.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione sotto plurimi profili, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione dell'art. 290 in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. , dolendosi la Difesa che il Giudice per le indagini preliminari ha applicato una misura cautelare ( di natura interdittiva) più grave di quella coercitiva (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), richiesta dal Pubblico Ministero, in tal modo, risultando integrata una nullità assoluta ex art. 178 co. 1 cod. proc. pen. per carenza della necessaria iniziativa del Pubblico Ministero.

Il Tribunale del Riesame, che ha rigettato analoga doglianza, ha omesso di considerare che, al di là del dato astratto, relativo alla natura interdittiva ( e non coercitiva) della misura applicata, essa, in concreto, risulta più afflittiva per l'indagato, privato della possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

2.2. inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. (26/09/2017) per il reato associativo ( iscritto il 23/06/2016).

Si denuncia la illogicità della motivazione con la quale il Tribunale del Riesame, replicando a tale doglianza, ha rilevato che gli accertamenti successivi avevano avuto riguardo ai fatti rubricati ai capi 105 e 106, non oggetto di richiesta cautelare dal parte del P.M.; pur tuttavia, nell'ordinanza impugnata, tali fatti sono stati presi in considerazione nello scrutinio del requisito della attualità delle esigenze cautelari.

2.3. incompetenza territoriale dell'A.G. di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale distrettuale ha ritenuto la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] considerando, erroneamente, il reato di falso, contestato al capo 21, come quello più grave, senza tenere conto della riduzione di un terzo stabilita dall'art. 482 cod. pen., operando la quale il reato più grave risulta essere la corruzione ascritta all'Infantino al capo 12, commessa a Pistoia, o, con esclusivo riguardo ai fatti contestati all'odierno ricorrente, quello associativo di cui al capo

1. Si richiama l'orientamento di questa Corte, a tenore del quale la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura.

2.4. Erronea interpretazione della legge e vizi della motivazione sui presupposti applicativi della misura cautelare, con riguardo sia al profilo indiziario che a quello delle esigenze cautelari.

2.4.1. Si segnala, con riferimento al capo 1, che il Tribunale distrettuale ha omesso un vaglio critico dei fatti e delle esigenze traendo i gravi indizi dell'adesione del ricorrente al sodalizio da elementi inconferenti e congetturali senza tener conto delle considerazioni difensive, immotivatamente disattese, né di una possibile lettura alternativa dei fatti da riconnettersi a rapporti professionali tra il ricorrente e l'Infantino.

In ogni caso, un solo episodio - quello relativo alla messa a disposizione dell'apparato microauricolare - non consente di ritenere raffigurabile la partecipazione associativa, né dalle intercettazioni valorizzate dal Tribunale si traggono elementi univoci in tal senso, giacchè mancano gli indici rivelatori anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo.

2.4.2. Con riguardo al capo 21, si pone in evidenza, altresì, la assenza di elementi indiziari significativi del coinvolgimento del pubblico ufficiale, Geria, non traendosi da alcun elemento fattuale la conoscenza dell'utilizzo dei congegni escogitati dagli indagati, cosicchè, piuttosto che il reato di falso, avrebbe dovuto contestarsi, al più, la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925, in mancanza del concorso del pubblico funzionario.2.4.3.

Con ultima doglianza, si lamenta la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti al 2016. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al problema posto dal primo motivo di ricorso, certamente, secondo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia cautelare è precluso al G.I.P. di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell art. 178 lett.b) cod.proc.pen., riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il G.I.P. non ha piena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell' art. 328, primo comma, cod.proc.pen.

Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis. ( Sez. 3, n. 2554 del 08/10/1998 Rv. 212169; conf.

Sez. 6^, n. 1352 del 30/03/1994, Ometto, Rv. 199139, che ha affermato la valenza del principio anche per i provvedimenti sostitutivi della misura, oltre che per quelli genetici della stessa, con la precisazione che, in tal caso, il divieto in esso implicato abbia come riferimento la misura originariamente disposta).

1.1. Tuttavia, nel caso di specie, tale problematica non viene in rilievo, dal momento che il giudice per le indagini preliminari, a cui era stata chiesta l'applicazione di una misura coercitiva ha, invece, disposto nei confronti dell'odierno ricorrente, una di natura interdittiva.

E che si tratti di misura meno afflittiva, lo si desume dal contesto sistematico nel quale sono inserite le due misure cautelari in questione, (la prima, nel capo 2^ del titolo 1^ del libro 4^, dedicato alle misure cautelari coercitive, la seconda nel successivo capo 3^ dedicato alle misure cautelari interdittive), a delineare un rapporto di specie (coercitiva e interdittiva) a genere ( misure cautelari personali) che, all'evidenza, declina le varie misure tenendo conto delle libertà sulle quali esse vanno a incidere: quella personale ( costituzionalmente tutelata dall'art. 13 Cost.) le misure coercitive, o altre libertà della persona, incidendo quelle interdittive sui rapporti personalissimi o sulla capacità lavorativa ( ma, non incidendo sulla libertà personale, tali misure non devono confrontarsi con l'art. 13 Cost. - Sez. 6, n. 50392 del 28/11/2014 , Rv. 261376). [OSCURATO:PERSONA] stesso legislatore che, non solo ha operato una graduazione all'interno della categoria delle misure coercitive (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265975 ), ma ha anche tenuto conto del diverso rilievo delle libertà incise dalla misura, giacchè, appunto, mentre le misure cautelari personali coercitive ( anche non custodiali) comportano una limitazione o privazione della libertà personale, quelle interdittive limitano, in modo temporaneo, solo l'esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte.

Risulta pertanto evidente che, secondo il legislatore, le due misure, dal punto di vista sistematico, non si equivalgono, incidendo esse su due diverse libertà.

La questione posta dal ricorrente rimane allora assorbita nell'ambito appena delineato, dal momento che la misura interdittiva individuata dal G.I.P. integra una limitazione della capacità lavorativa e non della libertà personale dell'indagato.

L'aspetto della concreta incidenza sulla sfera lavorativa evidenziato dal ricorrente, una volta rilevata la non equivalenza normativa in termini di afflittività tra la misura richiesta e quella concretamente applicata, più favorevolmente, può trovare considerazione solo in relazione a possibili vizi della motivazione che dà conto della contingente singola specifica scelta del giudice, per il resto risolvendosi in questione di mero fatto, che attiene ad interessi altrettanto di mero fatto e non giuridicamente rilevanti, se non nei limiti, appunto, del vizio di motivazione.

2. Manifestamente infondata, oltre che generica, la deduzione della inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen, trattandosi di profilo che attiene al momento alla responsabilità, e, quindi, alla valutazione del quadro indiziario, laddove, nel caso di specie, la questione è posta con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, nel cui ambito, ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di merito può trarre gli elementi per la valutazione di pericolosità anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario e non integranti fattispecie di reato ( Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016 Rv. 265961; conf.

Sez. 3 n. 36330 del 07/06/2019 Rv. 277613).

A tanto deve aggiungersi che i fatti di cui ai capi 105 e 106 sono avvenuti nel 2019, e a tale momento deve necessariamente essere riferito il dies a quo per la iscrizione nel registro degli indagati, donde l'infondatezza manifesta della deduzione difensiva che, invece, ha riguardo, quanto al profilo della tardività di cui all'art. 407 cod. proc. pen., al reato associativo.

3. E' infondata anche l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che, come emerge con incontestabile chiarezza dalla lettura del capo n. 21 del provvisorio editto accusatorio, non solo vi è contestato il concorso nel reato di un pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA], esaminatore della Motorizzazione civile di [OSCURATO:PERSONA]), circostanza valorizzata specificamente nella ordinanza impugnata ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 48 - 479 cod. pen. ( pg. 15), ma la condotta ivi descritta risulta integrata nella modalità del c.d. falso per induzione, giacchè con la loro condotta, gli indagati, tra cui il ricorrente, hanno determinato, traendoli in errore, funzionari della predetta Motorizzazione Civile a formare falsi certificati di idoneità di insegnante e di istruttorie dei candidati specificamente individuati.

Il reato concretamente contestato è, dunque, quello di falso compiuto, per induzione in errore, dal pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 48 - 479 cod. pen..

Giova ricordare che , in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen., quando l'attestazione, di cui l atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l' atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale ricevente si limita a riportare nell' atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell' atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute). (Conf.

Sez. 1, n. 2222 del 1987, Rv. 176321; in tal senso Sezioni Unite n. 1827/1995 hanno chiarito che: "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso de/pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera." orientamento confermato da Sez.

Un. 35488/2007).

Correttamente, dunque, il delitto in questione èstato qualificato già dal Tribunale del Riesame quale concorso in falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., punito con la reclusione fino a dieci anni, cosicchè non rileva la riduzione della pena di cui all'art. 483 cod. pen.,,, la cui indicazione, nel capo di imputazione, per quanto si è osservato, non è pertinente alla fattispecie concreta.

La pena prevista per il falso in atto pubblico è superiore a quella prevista per il reato associativo, anche per i promotori, di guisa che correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto tale fattispecie più grave di quella contestata sub 1).

3.1. Quanto, poi al fatto corruttivo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] sub 12, - reato punito , come il falso, con pena detentiva fino a dieci anni - la deduzione difensiva è del tutto genericamente formulata, mancando uno specifico riferimento alla natura concreta della condotta, ai soggetti ai quali esso sarebbe stato contestato, ai possibili e concreti profili di necessaria connessione con i fatti per cui si procede a carico del ricorrente, senza considerare che lo stesso ricorrente afferma trattarsi di fatti successivi a quelli analoghi avvenuti a [OSCURATO:PERSONA].

La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina, infatti, avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 6, n. 46213 del 15/10/2013 , Rv. 258043 Fattispecie in cui, in relazione ad un procedimento per reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza avendo riguardo alla fattispecie associativa, sebbene la richiesta di misura fosse stata rigettata per questa contestazione - .conf.

Sez. 1, n. 7511 del 25/01/2011 Rv. 249427).

4. Manifestamente infondati, perché omettono il confronto con l'ampia motivazione offerta dalla ordinanza impugnata, i motivi che attingono il profilo indiziario così come quello cautelare, giacchè il Tribunale ha ripercorso puntualmente tutti gli elementi di prova sui quali si fonda il giudizio di gravità indiziaria, facendo riferimento ai chiari contenuti dell'attività intercettiva, ai servizi di osservazione della polizia giudiziaria e ai provvedimenti di sequestro.

Da tali fonti di prova, come detto analiticamente ripercorse nel corpo dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dato atto degli stratagemmi - consolidati - utilizzati dai sodali, tra cui anche il ricorrente, per assicurare a candidati sprovvisti della necessarie competenze il conseguimento alle abilitazioni di guida, valorizzando a tal fine l'esosità degli esborsi richiesti ai candidati, e il ricorso - in un ampio arco temporale che si è dispiegato dal 2016 al 2019 - a espedienti diretti a conseguire il risultato perseguito anche con la collaborazione di funzionari interni alla Motorizzazione.

Quanto al delitto associativo sono stati posti in rilievo la organizzazione di mezzi ( sedi delle autoscuole) e di uomini( collaboratori degli indagati), l'indeterminatezza del programma delittuoso conclamata dagli innumerevoli episodi venuti alla luce, e, quanto alla adesione del Tripodi, essa è stata tratta dalla comunanza di interessi con l'Infantino, oltre che dal ricorso allo stratagemma degli apparecchi auricolari.

Tale contributo costituisce un plateale riscontro della partecipazione dinamica del ricorrente alla causa del sodalizio, giacchè ne delinea, oltre alla piena e consolidata condivisione del programma delittuoso ( affectio societatis) , la scaltrezza comportamentale, del tutto incoerente risultando l'osservazione difensiva che rimanda al diffuso utilizzo di un tale stratagemma in analoghe vicende giudiziarie, di certo non essendo imputato al ricorrente il contributo ideativo quanto, appunto, l'iniziativa applicativa.

4.1. Del pari ineccepibile il discorso giustificativo utilizzato per affermare la sussistenza del quadro indiziario grave anche con riferimento al reato di cui al capo 21, anche relativamente al contributo fornito dal funzionario pubblico, specificamente scrutinato dalla ordinanza impugnata con il riferimento alla condivisione che Tripodi aveva con l'Infantino del "canale interno" agli uffici della Motorizzazione rappresentato, appunto, dall'impiegato Geria, come emerso dalle conversazioni intercettate.

5. Non colgono nel segno neppure le deduzioni difensive riguardanti le esigenze cautelari, e, in specie, il profilo della attualità, poiché non tengono conto delle osservazioni del Tribunale del riesame che ha posto in luce come, anche a distanza di anni, e in tempi recenti, siano emersi analoghi episodi, accaduti nel dicembre 2019, a seguito di un intervento della polizia giudiziaria durante una seduta di esame, quando alcuni candidati, presentati dalla autoscuola del Tripodi, venivano trovati in possesso di apparecchiature idonee a consentire la ricezione audio dall'esterno.

Da tanto legittimamente il Tribunale ha tratto una valutazione di sistematicità della condotta, e, dall'ampia proiezione temporale ( dal 2016 al 2019) dei fatti, il requisito della concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 15/04/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che si riporta integralmente ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, che - in relazione ai reati di cui ai capi 1( associazione a delinquere) e 21 ( artt. 61 co.1 n. 2 - 48 - 110 - 476 - 479 - 482 cod. pen. ) - aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali nel settore delle autoscuole e di assumere cariche direttive in società operanti nel medesimo settore per la durata di 12 mesi. 2. Dalla ricostruzione di merito emerge l'esistenza di una associazione a delinquere volta a consentire la acquisizione di patenti di guida di diverse categorie a candidati, per lo più stranieri con palesi difficoltà a leggere e comprendere la lingua italiana, sprovvisti di idonea preparazione teorica e pratica, fruendo anche della cooperazione criminosa di funzionari della Motorizzazione Civile. Il dominus del sodalizio è stato individuato in [OSCURATO:PERSONA], titolare di diverse autoscuole nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] ( Taurianova) e di alcune dislocate in altre province italiane ( Pistoia e Brescia), dove venivano dirottati i candidati una volta che l'attenzione della polizia giudiziaria si era manifestata con riguardo alle attività calabresi. Anche l'odierno ricorrente è titolare di un'autoscuola, ed avrebbe escogitato un sistema imperniato sull'utilizzo di dispositivi acustici ( microauricolari, da lui stesso progettati, che, occultati nelle orecchie dei candidati, consentivano di comunicare e ricevere suggerimenti dall'esterno), collaudati in occasione delle sedute di esame del 17 e 18 aprile 2016 da umcandidata, poi risultata non idonea alla prova pratica di guida. Il medesimo congegno veniva utilizzato, a distanza di un mese, da tre nipoti dello stesso Tripodi, e da una quarta candidata, i quali risultavano tutti idonei. in tale attività risultava coinvolto anche un funzionario della Motorizzazione Civile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], referente dell'Infantino, con il quale anche il Tripodi si interfacciava per assicurare il buon esito delle prove dei "propri" candidati. Secondo l'ordinanza impugnata, la partecipazione del Tripodi al sodalizio capeggiato dall'Infantino si trae dalla comunanza di interessi con quest'ultimo, in quanto l'autoscuola del Tripodi partecipa al Consorzio di autoscuole facente capo all'Infantino, dall'ideazione del sistema di microauricolari, dalla condivisione, di cui danno atto le intercettazioni, del "canale" interno alla Motorizzazione, al quale entrambi si rivolgono per valutare le opportune misure per scongiurare controlli sui candidati "protetti". Le descritte modalità illecite erano conclamate in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria presso i locali della Motorizzazione civile, dove due candidati, presentati all'esame dalla autoscuola del Tripodi, venivano trovati con indosso microauricolari collegati a un ricevitore GSM. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione sotto plurimi profili, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione dell'art. 290 in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. , dolendosi la Difesa che il Giudice per le indagini preliminari ha applicato una misura cautelare ( di natura interdittiva) più grave di quella coercitiva (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), richiesta dal Pubblico Ministero, in tal modo, risultando integrata una nullità assoluta ex art. 178 co. 1 cod. proc. pen. per carenza della necessaria iniziativa del Pubblico Ministero. Il Tribunale del Riesame, che ha rigettato analoga doglianza, ha omesso di considerare che, al di là del dato astratto, relativo alla natura interdittiva ( e non coercitiva) della misura applicata, essa, in concreto, risulta più afflittiva per l'indagato, privato della possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. 2.2. inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. (26/09/2017) per il reato associativo ( iscritto il 23/06/2016). Si denuncia la illogicità della motivazione con la quale il Tribunale del Riesame, replicando a tale doglianza, ha rilevato che gli accertamenti successivi avevano avuto riguardo ai fatti rubricati ai capi 105 e 106, non oggetto di richiesta cautelare dal parte del P.M.; pur tuttavia, nell'ordinanza impugnata, tali fatti sono stati presi in considerazione nello scrutinio del requisito della attualità delle esigenze cautelari. 2.3. incompetenza territoriale dell'A.G. di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] considerando, erroneamente, il reato di falso, contestato al capo 21, come quello più grave, senza tenere conto della riduzione di un terzo stabilita dall'art. 482 cod. pen., operando la quale il reato più grave risulta essere la corruzione ascritta all'Infantino al capo 12, commessa a Pistoia, o, con esclusivo riguardo ai fatti contestati all'odierno ricorrente, quello associativo di cui al capo 1. Si richiama l'orientamento di questa Corte, a tenore del quale la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura. 2.4. Erronea interpretazione della legge e vizi della motivazione sui presupposti applicativi della misura cautelare, con riguardo sia al profilo indiziario che a quello delle esigenze cautelari. 2.4.1. Si segnala, con riferimento al capo 1, che il Tribunale distrettuale ha omesso un vaglio critico dei fatti e delle esigenze traendo i gravi indizi dell'adesione del ricorrente al sodalizio da elementi inconferenti e congetturali senza tener conto delle considerazioni difensive, immotivatamente disattese, né di una possibile lettura alternativa dei fatti da riconnettersi a rapporti professionali tra il ricorrente e l'Infantino. In ogni caso, un solo episodio - quello relativo alla messa a disposizione dell'apparato microauricolare - non consente di ritenere raffigurabile la partecipazione associativa, né dalle intercettazioni valorizzate dal Tribunale si traggono elementi univoci in tal senso, giacchè mancano gli indici rivelatori anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo. 2.4.2. Con riguardo al capo 21, si pone in evidenza, altresì, la assenza di elementi indiziari significativi del coinvolgimento del pubblico ufficiale, Geria, non traendosi da alcun elemento fattuale la conoscenza dell'utilizzo dei congegni escogitati dagli indagati, cosicchè, piuttosto che il reato di falso, avrebbe dovuto contestarsi, al più, la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925, in mancanza del concorso del pubblico funzionario.2.4.3. Con ultima doglianza, si lamenta la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti al 2016. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al problema posto dal primo motivo di ricorso, certamente, secondo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia cautelare è precluso al G.I.P. di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell art. 178 lett.b) cod.proc.pen., riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il G.I.P. non ha piena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell' art. 328, primo comma, cod.proc.pen. Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis. ( Sez. 3, n. 2554 del 08/10/1998 Rv. 212169; conf. Sez. 6^, n. 1352 del 30/03/1994, Ometto, Rv. 199139, che ha affermato la valenza del principio anche per i provvedimenti sostitutivi della misura, oltre che per quelli genetici della stessa, con la precisazione che, in tal caso, il divieto in esso implicato abbia come riferimento la misura originariamente disposta). 1.1. Tuttavia, nel caso di specie, tale problematica non viene in rilievo, dal momento che il giudice per le indagini preliminari, a cui era stata chiesta l'applicazione di una misura coercitiva ha, invece, disposto nei confronti dell'odierno ricorrente, una di natura interdittiva. E che si tratti di misura meno afflittiva, lo si desume dal contesto sistematico nel quale sono inserite le due misure cautelari in questione, (la prima, nel capo 2^ del titolo 1^ del libro 4^, dedicato alle misure cautelari coercitive, la seconda nel successivo capo 3^ dedicato alle misure cautelari interdittive), a delineare un rapporto di specie (coercitiva e interdittiva) a genere ( misure cautelari personali) che, all'evidenza, declina le varie misure tenendo conto delle libertà sulle quali esse vanno a incidere: quella personale ( costituzionalmente tutelata dall'art. 13 Cost.) le misure coercitive, o altre libertà della persona, incidendo quelle interdittive sui rapporti personalissimi o sulla capacità lavorativa ( ma, non incidendo sulla libertà personale, tali misure non devono confrontarsi con l'art. 13 Cost. - Sez. 6, n. 50392 del 28/11/2014 , Rv. 261376). [OSCURATO:PERSONA] stesso legislatore che, non solo ha operato una graduazione all'interno della categoria delle misure coercitive (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265975 ), ma ha anche tenuto conto del diverso rilievo delle libertà incise dalla misura, giacchè, appunto, mentre le misure cautelari personali coercitive ( anche non custodiali) comportano una limitazione o privazione della libertà personale, quelle interdittive limitano, in modo temporaneo, solo l'esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Risulta pertanto evidente che, secondo il legislatore, le due misure, dal punto di vista sistematico, non si equivalgono, incidendo esse su due diverse libertà. La questione posta dal ricorrente rimane allora assorbita nell'ambito appena delineato, dal momento che la misura interdittiva individuata dal G.I.P. integra una limitazione della capacità lavorativa e non della libertà personale dell'indagato. L'aspetto della concreta incidenza sulla sfera lavorativa evidenziato dal ricorrente, una volta rilevata la non equivalenza normativa in termini di afflittività tra la misura richiesta e quella concretamente applicata, più favorevolmente, può trovare considerazione solo in relazione a possibili vizi della motivazione che dà conto della contingente singola specifica scelta del giudice, per il resto risolvendosi in questione di mero fatto, che attiene ad interessi altrettanto di mero fatto e non giuridicamente rilevanti, se non nei limiti, appunto, del vizio di motivazione. 2. Manifestamente infondata, oltre che generica, la deduzione della inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen, trattandosi di profilo che attiene al momento alla responsabilità, e, quindi, alla valutazione del quadro indiziario, laddove, nel caso di specie, la questione è posta con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, nel cui ambito, ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di merito può trarre gli elementi per la valutazione di pericolosità anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario e non integranti fattispecie di reato ( Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016 Rv. 265961; conf. Sez. 3 n. 36330 del 07/06/2019 Rv. 277613). A tanto deve aggiungersi che i fatti di cui ai capi 105 e 106 sono avvenuti nel 2019, e a tale momento deve necessariamente essere riferito il dies a quo per la iscrizione nel registro degli indagati, donde l'infondatezza manifesta della deduzione difensiva che, invece, ha riguardo, quanto al profilo della tardività di cui all'art. 407 cod. proc. pen., al reato associativo. 3. E' infondata anche l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che, come emerge con incontestabile chiarezza dalla lettura del capo n. 21 del provvisorio editto accusatorio, non solo vi è contestato il concorso nel reato di un pubblico ufficiale ([OSCURATO:PERSONA], esaminatore della Motorizzazione civile di [OSCURATO:PERSONA]), circostanza valorizzata specificamente nella ordinanza impugnata ai fini della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 48 - 479 cod. pen. ( pg. 15), ma la condotta ivi descritta risulta integrata nella modalità del c.d. falso per induzione, giacchè con la loro condotta, gli indagati, tra cui il ricorrente, hanno determinato, traendoli in errore, funzionari della predetta Motorizzazione Civile a formare falsi certificati di idoneità di insegnante e di istruttorie dei candidati specificamente individuati. Il reato concretamente contestato è, dunque, quello di falso compiuto, per induzione in errore, dal pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 48 - 479 cod. pen.. Giova ricordare che , in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen., quando l'attestazione, di cui l atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l' atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale ricevente si limita a riportare nell' atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell' atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute). (Conf. Sez. 1, n. 2222 del 1987, Rv. 176321; in tal senso Sezioni Unite n. 1827/1995 hanno chiarito che: "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso de/pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera." orientamento confermato da Sez. Un. 35488/2007). Correttamente, dunque, il delitto in questione èstato qualificato già dal Tribunale del Riesame quale concorso in falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen., punito con la reclusione fino a dieci anni, cosicchè non rileva la riduzione della pena di cui all'art. 483 cod. pen.,,, la cui indicazione, nel capo di imputazione, per quanto si è osservato, non è pertinente alla fattispecie concreta. La pena prevista per il falso in atto pubblico è superiore a quella prevista per il reato associativo, anche per i promotori, di guisa che correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto tale fattispecie più grave di quella contestata sub 1). 3.1. Quanto, poi al fatto corruttivo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] sub 12, - reato punito , come il falso, con pena detentiva fino a dieci anni - la deduzione difensiva è del tutto genericamente formulata, mancando uno specifico riferimento alla natura concreta della condotta, ai soggetti ai quali esso sarebbe stato contestato, ai possibili e concreti profili di necessaria connessione con i fatti per cui si procede a carico del ricorrente, senza considerare che lo stesso ricorrente afferma trattarsi di fatti successivi a quelli analoghi avvenuti a [OSCURATO:PERSONA]. La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina, infatti, avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 6, n. 46213 del 15/10/2013 , Rv. 258043 Fattispecie in cui, in relazione ad un procedimento per reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza avendo riguardo alla fattispecie associativa, sebbene la richiesta di misura fosse stata rigettata per questa contestazione - .conf. Sez. 1, n. 7511 del 25/01/2011 Rv. 249427). 4. Manifestamente infondati, perché omettono il confronto con l'ampia motivazione offerta dalla ordinanza impugnata, i motivi che attingono il profilo indiziario così come quello cautelare, giacchè il Tribunale ha ripercorso puntualmente tutti gli elementi di prova sui quali si fonda il giudizio di gravità indiziaria, facendo riferimento ai chiari contenuti dell'attività intercettiva, ai servizi di osservazione della polizia giudiziaria e ai provvedimenti di sequestro. Da tali fonti di prova, come detto analiticamente ripercorse nel corpo dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dato atto degli stratagemmi - consolidati - utilizzati dai sodali, tra cui anche il ricorrente, per assicurare a candidati sprovvisti della necessarie competenze il conseguimento alle abilitazioni di guida, valorizzando a tal fine l'esosità degli esborsi richiesti ai candidati, e il ricorso - in un ampio arco temporale che si è dispiegato dal 2016 al 2019 - a espedienti diretti a conseguire il risultato perseguito anche con la collaborazione di funzionari interni alla Motorizzazione. Quanto al delitto associativo sono stati posti in rilievo la organizzazione di mezzi ( sedi delle autoscuole) e di uomini( collaboratori degli indagati), l'indeterminatezza del programma delittuoso conclamata dagli innumerevoli episodi venuti alla luce, e, quanto alla adesione del Tripodi, essa è stata tratta dalla comunanza di interessi con l'Infantino, oltre che dal ricorso allo stratagemma degli apparecchi auricolari. Tale contributo costituisce un plateale riscontro della partecipazione dinamica del ricorrente alla causa del sodalizio, giacchè ne delinea, oltre alla piena e consolidata condivisione del programma delittuoso ( affectio societatis) , la scaltrezza comportamentale, del tutto incoerente risultando l'osservazione difensiva che rimanda al diffuso utilizzo di un tale stratagemma in analoghe vicende giudiziarie, di certo non essendo imputato al ricorrente il contributo ideativo quanto, appunto, l'iniziativa applicativa. 4.1. Del pari ineccepibile il discorso giustificativo utilizzato per affermare la sussistenza del quadro indiziario grave anche con riferimento al reato di cui al capo 21, anche relativamente al contributo fornito dal funzionario pubblico, specificamente scrutinato dalla ordinanza impugnata con il riferimento alla condivisione che Tripodi aveva con l'Infantino del "canale interno" agli uffici della Motorizzazione rappresentato, appunto, dall'impiegato Geria, come emerso dalle conversazioni intercettate. 5. Non colgono nel segno neppure le deduzioni difensive riguardanti le esigenze cautelari, e, in specie, il profilo della attualità, poiché non tengono conto delle osservazioni del Tribunale del riesame che ha posto in luce come, anche a distanza di anni, e in tempi recenti, siano emersi analoghi episodi, accaduti nel dicembre 2019, a seguito di un intervento della polizia giudiziaria durante una seduta di esame, quando alcuni candidati, presentati dalla autoscuola del Tripodi, venivano trovati in possesso di apparecchiature idonee a consentire la ricezione audio dall'esterno. Da tanto legittimamente il Tribunale ha tratto una valutazione di sistematicità della condotta, e, dall'ampia proiezione temporale ( dal 2016 al 2019) dei fatti, il requisito della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 09521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris