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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1974

Cassazione n. 27621/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di una condotta materiale e di un atteggiamento soggettivo ( implicitamente ma inequivocabilmente ricavabile dal motivare) destinati a dare conto, con giudizio di merito non sindacabili in questa sede, di un disvalore oggettivo e di una intensità del dolo inconciliabili con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di una condotta materiale e di un atteggiamento soggettivo ( implicitamente ma inequivocabilmente ricavabile dal motivare) destinati a dare conto, con giudizio di merito non sindacabili in questa sede, di un disvalore oggettivo e di una intensità del dolo inconciliabili con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 27621/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris