Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 05392/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG14056 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente avverso la sentenza n. 7338/2019 della Corte di appello di Roma, depositatail giorno 27 novembre 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. —[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la condanna di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricolturaal pagamento dei contributi da lui richiesti per gli anni dal 2002 al 2007, e ammontanti a complessivi euro 46.788,61: per la precisione, il contributo non era stato erogato per l’anno 2002, mentre quello versato nel 2003 era stato «recuperato» dall’Agenzia mediante compensazione con quelli degli anni 2005, 2006 e 2007.

L’istante ha dedotto di aver appreso che nell’anno 2002 tale [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una richiesta di sovvenzione per il medesimo fondo che era parte della propria azienda agricola e che, proprio per tale ragione, l’erogazionedei contributi comunitari era stata sospesa.

La domanda di Moscatelli, cui ha resistito AGEA,è stata respinta in primo gradodal Tribunale di Roma.

2. ― La Corte distrettuale della capitale ha poi rigett at o il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ha osservato che la sentenza della Corte di appello di Baridel 6 marzo 2009, vertente sulla responsabilità penale di Fratta, non poteva essere invocata dall’appellante nei confronti di terzi soggettie che l’atteggiamento tenuto da Moscatelli, il quale non aveva reagito per molti anni alla mancata erogazione del contributo per l’anno 2002 e alla riduzione dello stesso negli anni successivi,non poteva considerarsi un «atteggiamento trasparente».

3. ― Avverso la sentenza della Corte di Roma pubblicata il 27 novembre 2019, Moscatelli ha proposto un ricorso per cassazione che si compone di tre motivi.

Con ordinanza interlocutoria n. 6749/2022 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica dell’atto di impugnazione, in quanto non operata presso l’Avvocatura G enerale dello Stato, che aveva difeso l’AGEA in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo oppone la violazio ne degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c..

Si assume che la sentenza sia viziata, posto che competeva Sez.

I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 alla Corte di appello di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati.

Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione del Reg.

CEE 1765/92 in merito ai requisiti per l’ottenimento dei contributi comunitari ivi previsti, nonché dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..E’ imputato alla Corte di merito di aver omesso di indicare le ragioni poste a fondamento del rigetto delsecondo motivo di appello.

Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione alle risultanze processuali della sentenza della Corte di appello di Bari.

Si deduce, in sintesi, che il giudice possa fondare il proprio convincimento anche solo sulle prove raccolte in altro processo.

2. ― Il contraddittorio è stato ritualmente istaurato previa notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Ha opposto la stessa Avvocatura, col proprio controricorso, che l’effetto sanante determinato dal rinnovo della notifica sarebbe subordinato al dato del mancatoformarsi, prima del detto rinnovo, de l giudicato interno: giudicato che nel caso in esame si sarebbe prodotto.

Cita, in proposito, due precedenti di questa Corte: Cass. 5 agosto2011, n. 17023 e Cass. 5 marzo 2020, n. 6164.

Reputa in contrario il Collegio che il rinnovo della notificazione non possa non avere effetto sanante retroattivo.

E’ pacifico che nel caso di nullità della notificadel ricorso per cassazione trovi applicazione l’art.291 c.p.c., il cui primo comma dispone che la rinnovazione della notificazione nulla «impedisce ogni decadenza».

Va quindi data continuità alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare ( per tutte: Sez.

I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 Cass. 18 gennaio 2016, n. 710 ; Cass. 27 settembre 2011 , n. 19702).

Tale principio ─ è appena il caso di aggiungere ─ trova applicazione anche nella fattispecie in esame, in cui la notificazione risulta essere nulla in quanto operata presso la sede dell’ente, e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato (per la fattispecie , simile, in cui il ricorso per cassazione sia notificato presso l’[OSCURATO:PERSONA], e nongià, come dovrebbe, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, cfr., del resto, Cass. Sez. 7 marzo 1990, n. 1812, secondo cui il rinnovo della notificazione presso quest’ultima ha effetto sanante , se pure sia eseguitadopo la scadenza del termine d'impugnazione).

3. ― Il ricorso è fondato.

3.1. ― Meritano anzitutto accoglimento il primo e il terzo mezzo, che possono esaminarsi congiuntamente.

Il giudice civile può ben utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza,ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo ( Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200 ; Cass. 30 maggio 2007, n. 12694;Cass. 7 febbraio 2005, n. 2409).

In particolare, il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p., esclude l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, ma non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile(Cass. 29 gennaio 2016, n. 1665).

In tal senso, lo scrutinio degli effetti delgiudicato penale in sede civile non potev a esaurire l’indagine circa il rilievo concretamente assunto, ai fini della definizione della controversia, dalla sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 6 marzo 2009: sentenza con cui, come Sez.

I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 ricordato dal ricorrente (pag. 4 del ricorso), era stata accertata la responsabilità penaledi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato quanto ai contributidi cui qui si dibatte.

3.2. ― Risulta fondato anche il secondo motivo.

Come rammentato nella sentenza impugnata, l’odierno ricorrente aveva articolato precise difese a sostegno del diritto fatto valere in giudizio,allegando l’esistenza dei requisiti per l’ammissione ai contributi domandati.

Rispetto a tali deduzioni il provvedimento impugnato esibisce una motivazione non comprensibile.

La Corte di appello ha infatti valorizzato un dato (la mancata reazione del ricorrente all’omessa erogazione dei contributi) che non è da essa correlato ad alcuna conseguenza in punto di diritto: ad alcuna conseguenza che valga a giustificare, cioè,il rigetto della pretesa azionata.

E’ qui appena il caso di ricordare essere tuttoradenunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: anomalia che può consistere nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o anche, appunto, nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U.7 aprile 2014, n. 8054).

4. ― La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di Roma che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG14056 anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente avverso la sentenza n. 7338/2019 della Corte di appello di Roma, depositatail giorno 27 novembre 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. —[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la condanna di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricolturaal pagamento dei contributi da lui richiesti per gli anni dal 2002 al 2007, e ammontanti a complessivi euro 46.788,61: per la precisione, il contributo non era stato erogato per l’anno 2002, mentre quello versato nel 2003 era stato «recuperato» dall’Agenzia mediante compensazione con quelli degli anni 2005, 2006 e 2007. L’istante ha dedotto di aver appreso che nell’anno 2002 tale [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una richiesta di sovvenzione per il medesimo fondo che era parte della propria azienda agricola e che, proprio per tale ragione, l’erogazionedei contributi comunitari era stata sospesa. La domanda di Moscatelli, cui ha resistito AGEA,è stata respinta in primo gradodal Tribunale di Roma. 2. ― La Corte distrettuale della capitale ha poi rigett at o il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ha osservato che la sentenza della Corte di appello di Baridel 6 marzo 2009, vertente sulla responsabilità penale di Fratta, non poteva essere invocata dall’appellante nei confronti di terzi soggettie che l’atteggiamento tenuto da Moscatelli, il quale non aveva reagito per molti anni alla mancata erogazione del contributo per l’anno 2002 e alla riduzione dello stesso negli anni successivi,non poteva considerarsi un «atteggiamento trasparente». 3. ― Avverso la sentenza della Corte di Roma pubblicata il 27 novembre 2019, Moscatelli ha proposto un ricorso per cassazione che si compone di tre motivi. Con ordinanza interlocutoria n. 6749/2022 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica dell’atto di impugnazione, in quanto non operata presso l’Avvocatura G enerale dello Stato, che aveva difeso l’AGEA in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazio ne degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Si assume che la sentenza sia viziata, posto che competeva Sez. I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 alla Corte di appello di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati. Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione del Reg. CEE 1765/92 in merito ai requisiti per l’ottenimento dei contributi comunitari ivi previsti, nonché dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost..E’ imputato alla Corte di merito di aver omesso di indicare le ragioni poste a fondamento del rigetto delsecondo motivo di appello. Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione alle risultanze processuali della sentenza della Corte di appello di Bari. Si deduce, in sintesi, che il giudice possa fondare il proprio convincimento anche solo sulle prove raccolte in altro processo. 2. ― Il contraddittorio è stato ritualmente istaurato previa notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Ha opposto la stessa Avvocatura, col proprio controricorso, che l’effetto sanante determinato dal rinnovo della notifica sarebbe subordinato al dato del mancatoformarsi, prima del detto rinnovo, de l giudicato interno: giudicato che nel caso in esame si sarebbe prodotto. Cita, in proposito, due precedenti di questa Corte: Cass. 5 agosto2011, n. 17023 e Cass. 5 marzo 2020, n. 6164. Reputa in contrario il Collegio che il rinnovo della notificazione non possa non avere effetto sanante retroattivo. E’ pacifico che nel caso di nullità della notificadel ricorso per cassazione trovi applicazione l’art.291 c.p.c., il cui primo comma dispone che la rinnovazione della notificazione nulla «impedisce ogni decadenza». Va quindi data continuità alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare ( per tutte: Sez. I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 Cass. 18 gennaio 2016, n. 710 ; Cass. 27 settembre 2011 , n. 19702). Tale principio ─ è appena il caso di aggiungere ─ trova applicazione anche nella fattispecie in esame, in cui la notificazione risulta essere nulla in quanto operata presso la sede dell’ente, e non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato (per la fattispecie , simile, in cui il ricorso per cassazione sia notificato presso l’[OSCURATO:PERSONA], e nongià, come dovrebbe, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, cfr., del resto, Cass. Sez. 7 marzo 1990, n. 1812, secondo cui il rinnovo della notificazione presso quest’ultima ha effetto sanante , se pure sia eseguitadopo la scadenza del termine d'impugnazione). 3. ― Il ricorso è fondato. 3.1. ― Meritano anzitutto accoglimento il primo e il terzo mezzo, che possono esaminarsi congiuntamente. Il giudice civile può ben utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza,ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo ( Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200 ; Cass. 30 maggio 2007, n. 12694;Cass. 7 febbraio 2005, n. 2409). In particolare, il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p., esclude l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, ma non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile(Cass. 29 gennaio 2016, n. 1665). In tal senso, lo scrutinio degli effetti delgiudicato penale in sede civile non potev a esaurire l’indagine circa il rilievo concretamente assunto, ai fini della definizione della controversia, dalla sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il 6 marzo 2009: sentenza con cui, come Sez. I –RG14056/2020 camera di consiglio20.1.2023 ricordato dal ricorrente (pag. 4 del ricorso), era stata accertata la responsabilità penaledi [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato quanto ai contributidi cui qui si dibatte. 3.2. ― Risulta fondato anche il secondo motivo. Come rammentato nella sentenza impugnata, l’odierno ricorrente aveva articolato precise difese a sostegno del diritto fatto valere in giudizio,allegando l’esistenza dei requisiti per l’ammissione ai contributi domandati. Rispetto a tali deduzioni il provvedimento impugnato esibisce una motivazione non comprensibile. La Corte di appello ha infatti valorizzato un dato (la mancata reazione del ricorrente all’omessa erogazione dei contributi) che non è da essa correlato ad alcuna conseguenza in punto di diritto: ad alcuna conseguenza che valga a giustificare, cioè,il rigetto della pretesa azionata. E’ qui appena il caso di ricordare essere tuttoradenunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: anomalia che può consistere nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o anche, appunto, nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U.7 aprile 2014, n. 8054). 4. ― La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di Roma che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del
Sentenza Cassazione n. 05392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris