CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4625/2023 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC de i difensoriiscritto nel REGINDE ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Revocazione MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici della stessa Avvocatura; –controricorrente– avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2461/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sesta Sezione civile-2, in data 26 gennaio 20 23 n. 2461 , questa Corte ha dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il decreto n. 2 7 del 20 2 1, con cui la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, aveva liquidato al ricorrente a titolo di equo indennizzo di cui alla legge n. 89/2001 la somma di euro 10.800,00, riconoscendo una durata irragionevole del giudizio civile presupposto di 18 anni, oltre accessori. Questa Corte – per quanto qui di interesse - ha affermato la inammissibilità del ricorso in quanto con i quattro motivi di ricorso la parte si limitava a contestare il quantum dell’indennizzo riconosciuto sotto il duplice profilo della durata irragionevole del giudizio presupposto e dell’importo liquidato per ogni anno, senza tuttavia attingere in modo specifico l’individuazione degli intervalli temporali non indennizzabili e non riferibili alla condotta della Corte distrettuale; al pari del quantum per il quale il ricorrente chiedeva solo un maggior importo; - a vverso siffatta decisione il D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., affidato ad un unico motivo, per essere la sentenza impugnata – a suo avviso – affetta da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa per non avere considerato che il ricorso atteneva ad un unico motivo relativo alla compensazione delle spese di lite di tutte le fasi da parte del giudice del rinvio, cui ha resistito il Ministero della giustizia con controricorso. Fissata adunanza camerale, parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. L'art. 391-bis c.p.c. - che è stato inserito dall’art. 67 d e lla legge n. 533 del 1990 e che è stato successivamente modificato dal legislatore (dapprima, ad opera del d. l gs. n. 40/2006 e, più di recente,ad opera della legge n. 197/2016), anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 119 del 1996 e sent. n. 207 del 200 9 ) - prevede che le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione possono essere oggetto di correzione e di revocazione. I due istituti sono entrambi funzionali all'eliminazione di errori non di diritto nei quali sia incorsa la Corte di legittimità, ma sono tra loro profondamente diversi e profondamente diverso è il loro ambito di applicazione, come risulta dalla disamina della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. Per quanto qui di interesse, occorre rilevare che le caratteristiche della revocazione sono rappresentate dall’avere ad oggetto "errore di fatto ai sensi dell'art. 395 numero 4 c.p.c.", dal poter essere chiesta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento), dal non poter mai essere rilevato d’ufficio l'errore revocatorio,dall’introdurr e una nuova fase processuale (Cass. n. 8491 del 2009) e presuppo rr e l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fattoda parte del giudice (Cass. n. 657 del 2003), incide ndo sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nelladecisione (che, se ammissibile, è emendabile attraverso revocazione). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia , ritiene che il caso di specie – dovuto realmente a mera svista – possa essere assimila to ai casi nei quali, sempre per evidente inavvertenza, è stato emesso dalla Corte un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa seppure concernente gli stessi soggetti, tanto che sul ricorso in concreto proposto vada escluso che vi sia stata una pronuncia da partedella Corte. In questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità, formatasi prima a sezione semplice e di recente anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 11032 del 2023), poiché è mancata una pronuncia che solo in minima parte è riferibile al ricorso da esaminare, il giudizio su di esso può dirsi che difetti e il provvedimento emesso è giuridicamente inesistente (o radicalmente nullo), sicché l'incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice, cui è apparentemente da attribuire la pronuncia inesistente, può procedere alla sua rinnovazione,emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido ( v. in tal senso, Cass. n. 40883 del 2021; Cass. n. 16497 del 2019; Cass. n. 6162 del 2014 e Cass. n. 30067del 2011 ; di recente non massimata, Cass. n. 2263 del 2023). In tale ipotesi, è stato ritenuto che non sia esperibile il procedimento di revocazione per errore revocatorio, inquanto, a differenza di quel che si verifica in detto ultimo caso, la decisionemancherebbe del tutto e la Corte, d o ve ndo ravvisare di non avervi ancora provveduto, è tenuta a procedere allo svolgimento del giudizio sulricorso non esaminato. A siffatta ricostruzione non sarebbe di ostacolo neanche la specifica qualificazione data alla procedurade qua al momento della iscrizione a ruolo, poiché spetta al Collegio adito la sussunzione di quanto richiesto entro l’una piuttosto che entro l’altra delle categorie dei procedimenti in cui si articola il giudizio di legittimità, e ciò comporta la potestà di procedere (nuovamente) alla delibazione del ricorso proposto, con l’adozione dei provvedimenti che verranno ritenuti opportuni all’esito, previa assegnazione alle parti di un termine per prendere posizione sulle questioni rilevate d’ufficio con la presente ordinanza ai sensi dell’art. 384, comma 3 c.p.c. P.Q.M. La Corte assegna alle parti termine fino asessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione d'ufficio sop