CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 33629/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13827/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], P [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 23/2024 depositata il 03/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Genova ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 85/2019 con cui il Tribunale di Genova ne ha dichiarato il fallimento. Il giudice d’appello ha richiamato alcuni passaggi della relazione ex art. 33 L.F., articolata in 8 punti, nei quali erano precisati i debiti contratti dalla società poi fallita, rispettivamente, a titolo di canoni e su precetto per l’importo di € 9.991,25 (punto 1), retribuzione da lavoro dipendente per € 5.554,30 (punto 2) , IRES per l’importo di € 85.522 (punto 3), IRAP per € 14.716, oltre sanzioni (punto 4), nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per € 9.490,09 (punto 5), nei confronti della Camera di Commercio per € 481,40 (punto 6), a titolo di prestazioni professionali per € 875,36 (punto 7), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per tributi iscritti a ruolo per € 106.171, 78 (punto 8), per un totale di € 231.738,16. Il giudice del reclamo ha quindi accertato, sempre alla luce delle risultanze della predetta relazione, l’incapacità della fallita di far fronte alle proprie obbligazioni, di entità notevolmente superiore al credito del creditore istante. Tale elemento, unitamente all’intervenuto sfratto esecutivo, all’assenza di effettività di sede legale e l’irreperibilità dell’amministratore, è stato posto a fondamento della valutazione di insolvenza della fallita. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, affidandolo ad un unico articolato motivo. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Risulta formulata proposta di definizione anticipata in data 10.12.2024. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disattesa l’istanza del ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa finale, di concessione, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., di un termine per integrare il contraddittorio nei confronti del creditore istante, [OSCURATO:PERSONA]. Va osservato che il creditore istante è rimasto contumace nel giudizio di rinvio e, in relazione al principio della ragione più liquida, avuto riguardo all’esito della lite, la questione della partecipazione di tale creditore al giudizio di legittimità è assorbita. Quanto al merito, nella proposta di definizione anticipata formulata in data 10.12.2024, è stato osservato quanto segue: “Il ricorso, proposto in unico motivo avverso la sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 l.f. emessa nel giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte (Ordinanza n. 3524/2023), denunzia la falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. per insussistenza dello stato di insolvenza. Si sostiene che non esistevano i presupposti per poter giungere alla declaratoria di insolvenza, dal momento che “l’unico credito inadempiuto sarebbe stato quello relativo alle retribuzioni della creditrice istante, peraltro di importo esiguo”, mentre nessuna rilevanza avrebbero potuto avere gli ulteriori indici presi in considerazione dalla corte territoriale. Il ricorso è inammissibile poiché si concretizza in un sindacato di fatto in ordine al requisito dello stato d’insolvenza. Come più volte rilevato da questa Corte, il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza - nella vicenda in esame espresso dalla corte d’appello con motivazione recante analitico riferimento sia alla relazione della curatela sia ai bilanci, con rilievo conclusivo circa l’incapacità della fallita di far fronte alle proprie obbligazioni di entità notevolmente superiore al credito azionato dalla istante (oltre agli elementi già indicati dal tribunale, ossia l’assenza di sede legale, l’intervenuto sfratto esecutivo, l’irreperibilità dell’amministratore) - costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione adeguata (cfr. Cass. Sez. 1 n. 33413-22 e le pronunce ivi richiamate). Nel caso concreto la motivazione non risulta censurata nei limiti ancora possibili in base all’art. 360. n. 5, c.p.c..”. [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni che resistono ai rilievi contenuti nella memoria illustrativa dalla ricorrente del 13.11.2025. Il ricorrente, sia nel ricorso che nella memoria illustrativa finale, non ha fatto altro che reiterare, in modo generico,censure di merito in ordine alla valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza per come e già doviziosamente compiuta dal giudice di appello, non confrontandosi puntualmente seriamente con le precise argomentazioni dello stesso giudice. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13- 10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione dellaproposta che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; condanna il ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di € 12.000,00, a favore della controricorrente nonché alla somma di € 2.500,00 a favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa