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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01868/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, dallo stesso contestualmente proposta.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in particolare che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 147 cod. pen. perché la malattia da cui era affetto il condannato non era tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione.

Dalla relazione medico legale di parte emergeva che il condannato aveva difficoltà di deambulazione a causa di una lesione completa da taglio del nervo femorale e dell’otturatorio; era presente anche una contrattura della muscolatura paravertebrale lombare che concorreva ulteriormente a ridurre l’autonomia motoria e determinava un’importante problematica lombare di natura neurologica per la quale erano necessarie sedute di fisioterapia.

Le sue condizioni di salute, come riportate nella relazione sanitaria del carcere, non risultavano incompatibili con il carcere né comportavano continui contatti con i presidi sanitari territoriali; inoltre, prima della carcerazione il condannato aveva sospeso volontariamente le cure fisioterapiche che affermava ora essere indispensabili e si era recato in Spagna per motivi di lavoro, facendo ingresso in Italia solo a seguito di estradizione e arresto.

Il Tribunale ha concluso che, a fronte di un quadro clinico adeguatamente curabile in carcere, sussisteva un elevato pericolo di recidivanza in considerazione di alcuni recenti episodi criminale che il provvedimento esaminava partitamente.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico articolato motivo, ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della relazione sanitaria dell’istituto penitenziario.

Secondo la difesa, tale relazione è l’unico elemento fondante il rigetto ed è privo di valore euristico sull’effettiva compatibilità del condannato con l’ambiente carcerario.

Essa non contiene alcuna valutazione della grave patologia che affligge il condannato e risulta del tutto sommaria al pari dei controlli di cui riferisce.

La motivazione è, inoltre, del tutto apparente laddove liquida in poche battute le risultanze della consulenza di parte e non si confronta criticamente con le valutazioni in essa svolte.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché non autosufficiente facendo richiamo ad atti che non ha allegato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre ricordare che «il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285760-01).

E se «in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948-01).

Infine, più in particolare, «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01).

3. Il provvedimento impugnato ha pienamente osservato questi principi.

Vi si dà conto della relazione del medico legale della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dava atto di una significativa ipotrofia della muscolatura della coscia con conseguente deficit motorio e delle difficoltà di deambulazione del condannato, postumi di una lesione completa da taglio del nervo femorale e dell’otturatorio prodottagli nel corso di una faida tra gruppi di trapper.

Il quadro patologico, così delineato, è conformemente descritto in tutte le altre risultanze mediche e non richiede, pertanto, specifici ulteriori approfondimenti.

Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto di quanto risulta dalla relazione sanitaria dell’istituto penitenziario che lo ospita e che attesta oltre al trauma alla gamba destra, anche stato d’ansia, abuso di stupefacenti e dipendenza da alcol.

Ha evidenziato che il condannato è stato segnalato al SERD e che è stato ospite di una comunità dalla quale si è allontanato volontariamente e che successivamente non ha più rinnovato la disponibilità ad accoglierlo.

Ha pure sottolineato che dalla documentazione sanitaria viene esclusa la necessità di contatti costanti con i presidi territoriali e che, prima della carcerazione, egli ha sospeso volontariamente le cure fisioterapiche delle quali nell’istanza si sostiene l’indispensabilità e si è allontanato dal territorio nazionale per seguire un tour artistico in Spagna, tornando in Italia solo a seguito di arresto ed estradizione.

Il provvedimento impugnato ha accuratamente esaminato il quadro clinico sulla base di documentazione aggiornata e completa e ne ha tratto la conclusione che le patologie emerse sono adeguatamente curabili in carcere, esponendo argomenti agganciati a precisi dati obiettivi e intessuti in un percorso logico lineare e stringente.

A fronte di ciò ha ampiamente argomentato sull’elevato e concreto pericolo di recidiva facendo riferimenti a risultanze con le quali il ricorso non si confronta: egli è stato già sottoposto a misura di prevenzione perché soggetto di elevata pericolosità sociale, ritenuto anche attualmente tale con recente provvedimento di proroga della misura medesima, e ciononostante ha violato più volte le prescrizioni.

Egli ha, inoltre, riportato numerosi precedenti penali e di polizia, connotati dalla disponibilità di armi e dall’uso di violenza; alla violenza inneggia sui canali social sui quali ha grande seguito anche in ragione della sua notorietà quale cantante in stile trap; si è reso protagonista di scontri armati tra gang giovanili.

Alla luce di tale articolata motivazione, emerge, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto alla «comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute» (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904 – 01).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione non si basa solo sulla relazione sanitaria e apprezza tutte le patologie indicate nella relazione di parte.

Formula un proprio autonomo giudizio di compatibilità alla luce di quelle stesse risultanze e del comportamento del condannato che non ha più praticato per scelta volontaria i trattamenti fisioterapici che sarebbero indispensabili.

In più effettua una valutazione comparativa tra la gravità delle patologie, le esigenze di trattamento, la pericolosità sociale espressa dai comportamenti più recenti, l’accertata indisponibilità all’osservanza delle prescrizioni e l’indisponibilità della comunità terapeutica che in passato lo aveva accolto, unitamente alle sue condizioni di alcooldipendenza, che aveva comportato la sua presa in carico da parte del SerT di XXXXXXXX.

Non emerge, pertanto, alcun vizio nel provvedimento impugnato.

4. Il ricorso deve essere, in conclusione, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, dallo stesso contestualmente proposta. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in particolare che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 147 cod. pen. perché la malattia da cui era affetto il condannato non era tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Dalla relazione medico legale di parte emergeva che il condannato aveva difficoltà di deambulazione a causa di una lesione completa da taglio del nervo femorale e dell’otturatorio; era presente anche una contrattura della muscolatura paravertebrale lombare che concorreva ulteriormente a ridurre l’autonomia motoria e determinava un’importante problematica lombare di natura neurologica per la quale erano necessarie sedute di fisioterapia. Le sue condizioni di salute, come riportate nella relazione sanitaria del carcere, non risultavano incompatibili con il carcere né comportavano continui contatti con i presidi sanitari territoriali; inoltre, prima della carcerazione il condannato aveva sospeso volontariamente le cure fisioterapiche che affermava ora essere indispensabili e si era recato in Spagna per motivi di lavoro, facendo ingresso in Italia solo a seguito di estradizione e arresto. Il Tribunale ha concluso che, a fronte di un quadro clinico adeguatamente curabile in carcere, sussisteva un elevato pericolo di recidivanza in considerazione di alcuni recenti episodi criminale che il provvedimento esaminava partitamente. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico articolato motivo, ha dedotto violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della relazione sanitaria dell’istituto penitenziario. Secondo la difesa, tale relazione è l’unico elemento fondante il rigetto ed è privo di valore euristico sull’effettiva compatibilità del condannato con l’ambiente carcerario. Essa non contiene alcuna valutazione della grave patologia che affligge il condannato e risulta del tutto sommaria al pari dei controlli di cui riferisce. La motivazione è, inoltre, del tutto apparente laddove liquida in poche battute le risultanze della consulenza di parte e non si confronta criticamente con le valutazioni in essa svolte. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché non autosufficiente facendo richiamo ad atti che non ha allegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre ricordare che «il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 285760-01). E se «in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948-01). Infine, più in particolare, «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01). 3. Il provvedimento impugnato ha pienamente osservato questi principi. Vi si dà conto della relazione del medico legale della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dava atto di una significativa ipotrofia della muscolatura della coscia con conseguente deficit motorio e delle difficoltà di deambulazione del condannato, postumi di una lesione completa da taglio del nervo femorale e dell’otturatorio prodottagli nel corso di una faida tra gruppi di trapper. Il quadro patologico, così delineato, è conformemente descritto in tutte le altre risultanze mediche e non richiede, pertanto, specifici ulteriori approfondimenti. Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto di quanto risulta dalla relazione sanitaria dell’istituto penitenziario che lo ospita e che attesta oltre al trauma alla gamba destra, anche stato d’ansia, abuso di stupefacenti e dipendenza da alcol. Ha evidenziato che il condannato è stato segnalato al SERD e che è stato ospite di una comunità dalla quale si è allontanato volontariamente e che successivamente non ha più rinnovato la disponibilità ad accoglierlo. Ha pure sottolineato che dalla documentazione sanitaria viene esclusa la necessità di contatti costanti con i presidi territoriali e che, prima della carcerazione, egli ha sospeso volontariamente le cure fisioterapiche delle quali nell’istanza si sostiene l’indispensabilità e si è allontanato dal territorio nazionale per seguire un tour artistico in Spagna, tornando in Italia solo a seguito di arresto ed estradizione. Il provvedimento impugnato ha accuratamente esaminato il quadro clinico sulla base di documentazione aggiornata e completa e ne ha tratto la conclusione che le patologie emerse sono adeguatamente curabili in carcere, esponendo argomenti agganciati a precisi dati obiettivi e intessuti in un percorso logico lineare e stringente. A fronte di ciò ha ampiamente argomentato sull’elevato e concreto pericolo di recidiva facendo riferimenti a risultanze con le quali il ricorso non si confronta: egli è stato già sottoposto a misura di prevenzione perché soggetto di elevata pericolosità sociale, ritenuto anche attualmente tale con recente provvedimento di proroga della misura medesima, e ciononostante ha violato più volte le prescrizioni. Egli ha, inoltre, riportato numerosi precedenti penali e di polizia, connotati dalla disponibilità di armi e dall’uso di violenza; alla violenza inneggia sui canali social sui quali ha grande seguito anche in ragione della sua notorietà quale cantante in stile trap; si è reso protagonista di scontri armati tra gang giovanili. Alla luce di tale articolata motivazione, emerge, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto alla «comparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute» (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904 – 01). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione non si basa solo sulla relazione sanitaria e apprezza tutte le patologie indicate nella relazione di parte. Formula un proprio autonomo giudizio di compatibilità alla luce di quelle stesse risultanze e del comportamento del condannato che non ha più praticato per scelta volontaria i trattamenti fisioterapici che sarebbero indispensabili. In più effettua una valutazione comparativa tra la gravità delle patologie, le esigenze di trattamento, la pericolosità sociale espressa dai comportamenti più recenti, l’accertata indisponibilità all’osservanza delle prescrizioni e l’indisponibilità della comunità terapeutica che in passato lo aveva accolto, unitamente alle sue condizioni di alcooldipendenza, che aveva comportato la sua presa in carico da parte del SerT di XXXXXXXX. Non emerge, pertanto, alcun vizio nel provvedimento impugnato. 4. Il ricorso deve essere, in conclusione, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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