CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contestando l’entità della pena inflitta e, specificamente, l’omessaconcessione nella massima portata riduttiva delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01 e Sez. 6, n. 20300del 30/5/2025, non massimata, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. 3, n. 24317 del 7/3/2025, non massimata, su eventuali cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 24522 del 17/6/2025, non massimata, su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/12