CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (AVVOCATI) dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 19397 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19397del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNOMNL 67M57 L219L ) BONA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNOGFR 73B23 L219X ) VIGNA Giorgio (C.F.: VGNGRG 65R30 L219W ) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BLD RCC58P05 I838Y ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 26R14 H184K) [OSCURATO:PERSONA] Enrico(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56T19 C632P) rappresentati e difes i dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DGVPLA 49E08 C632J ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64R64 G482L) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RMO MHL58M23 G749L ) -controricorrenti- nonché BONA [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P68 L219O ) BONA Raffaella(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D64 L219M ) -intimate- Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 676/2023, pubblicata in data 5 luglio 20 23 (e notificata in data 11 luglio 2023); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima deceduta nel corso del giudizio di merito ed alla qualeè subentrato l’erede [OSCURATO:PERSONA], a sua volta successivamente deceduto ed al quale sono, a loro volta succeduti, gli eredi Emanuela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ria e [OSCURATO:PERSONA]),hanno agito in giudizio nei confronti d egli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , onde ottenere la risoluzione, per grave inadempimento di questi ultimi, di un contratto d’opera professionale con gli stessi intervenuto, avente ad og- getto l’incarico difensivo relativo a due giudizi civili nei confronti del Comune di Francavilla a Mare riguardanti unaprocedura di espropriazione per pubblica utilità di un loro immobile, nonché il risarcimento dei conseguenti danni.Il convenuto [OSCURATO:PERSONA]- zioha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della respon- sabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA].,per essere garantito in caso di soccombenza. La domanda degli attori è stata rigettata dal Tribunale di Torino. La Corte d’appello di Torinoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché Gior- gio Vigna, sulla base di tremotivi. Resistono,con distinti controricorsi: a) Enrico e [OSCURATO:PERSONA] ; b) [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione : - dell’art. 20 legge n. 865/1971 (in relazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.) -dell’artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione dell’ art. 360 n.3 c.p.c.) laddove la corte di merito ha affermato che i proprie- tari avrebbero potuto proporre il giudizio di opposizione alla in- dennità di occupazione temporanea solo dopo che fosse spirato il termine finale, anziché dal termine finale di ogni singolo anno (o frazione) di occupazione temporanea». Il motivo è infondato. 1.1La corte d’appello non ha espressamente affermato quanto sostengono i ricorrenti e, cioè, «che i proprietari avrebbero po- tuto proporre il giudizio di opposizione alla indennità di occupa- zione temporanea solo dopo che fosse spirato il termine finale, anziché dal termine finale di ogni singolo anno (o frazione) di occupazione temporanea». Ha semplicemente affermato quanto segue: «Tale giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 7.2.2005, quando il periodo di occupazione legittima indicato non era an- cora terminato; gli avvocati non avrebbero pertanto potuto pro- porre con l’atto di citazione la domanda di pagamento dell’in- dennità per il periodo dal 29.8.2002 al 9.3.2005 indicata dagli appellanti». In altri termini, i giudici di appello si sono limitati a dare atto che non avrebbe potuto essere proposta la domanda relativa all’intero periodo di occupazione legittima, in un momento in cui la stessa non si era ancora verificata. Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 Hanno comunque aggiunto, in proposito: a) che gli attori non avevano dedotto «che gli avvocati avrebbero dovuto introdurre una modifica della domanda in corso di causa»; b) che «gli av- vocati hanno comunque correttamente proposto la domanda in questione nel secondo giudizio»; c) che «non potendosi ipotiz- zare, in spregio alle regole sulla litispendenza e al contrasto tra giudicati, che gli attori intendessero proporre la medesima do- manda avanti a due giudici diversi, è logico inferire che la scelta di proporre una sola volta la domanda avanti alla Corte d’Ap- pello dell’Aquila, competente funzionalmente e in unico grado per le controversie inerenti a diritti di natura indennitaria con- nessi a provvedimenti di espropriazione, sia stato frutto di stra- tegia processuale concordata con i clienti e non di una mera dimenticanza». Hanno, altresì, precisato che «a conferma del fatto che si sia trattato di scelta concordata dai professionisti con i clienti e non di mera dimenticanza, nel primo atto di citazione (introduttivo del primo giudizio) è stato esposto con chiarezza l’oggetto delle domande, espressamente limitato al periodo fino al 29.8.2002, il fatto che con delibere del 2002 il Comune aveva nuovamente disposto l’occupazione del compendio immobiliare dal 29.8.2002, ed è stata espressamente fatta salva e impregiudi- cata ogni utile tutela avverso i nuovi provvedimenti come da ultimo assunti dal Comune»e che non risultava affatto, « con- trariamente a quanto affermato dagli appellanti, che la do- manda in questione sia stata poi proposta nel primo giudizio in sede di appello». 1.2Orbene, in primo luogo, è opportuno osservare che la que- stione relativa alla possibilità di chiedere l’indennità per il pe- riodo di occupazione legittima «dal termine finale di ogni sin- golo anno (o frazione) di occupazione temporanea» non risulta affrontata nella decisione impugnata e i ricorrenti non precisano Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 se essa era stata già posta nel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso, deve ritenersi assorbente, in proposito, la consi- derazione che quanto meno le affermazioni della corte d’appello sopra richiamate subb) e sub c) , in ordine alla circostanza che la domanda relativa all’indennità per il secondo periodo di oc- cupazione legittima era stata richiesta nel secondo giudizio, di- rettamente instaurato davanti alla corte d’appello, in base a strategia concordata tra clienti e difensori, costituiscono una autonoma ratio decidendi, sul punto in contestazione, da sola sufficiente a sostenere la statuizione impugnata. 1.3 Con riguardo a tali affermazioni i ricorrenti si limitano ad affermare quanto segue: « … la violazione denunciata non è scalfita dalla circostanza (non contestata) che i difensori ab- biano successivamente proposto la domanda di indennità per la seconda occupazione temporanea (dal 29.8.2002 al 9.3.2005) nel successivo giudizio di opposizione alla stima introdotto di- nanzi alla Corte di Appello dell’Aquila… … La circostanza è in- fatti superata dalla constatazione che su quella domanda la Corte di Appello hapoi omesso di pronunciarsi e che i difensori hanno omesso di informare i clienti in ordine alla pubblicazione della citata sentenza e di consigliare termini e modalità del ri- medio esperibili avverso la stessa (questopunto è oggetto del seguente secondo motivo del presente ricorso)». In sostanza, i ricorrenti, in primo luogo, non contestano speci- ficamente l’accertamento di fatto secondo il quale la proposi- zione della domanda relativa all’indennità per il secondo pe- riodo di occupazione legittima nel secondo giudizio, instaurato davanti alla corte d’appello (cioè il giudice effettivamente com- petente a decidere su di essa, come essi stessi riconoscono) era stato frutto di una strategia concordata tra clienti e difensori; neanche negano che tale domanda potesse (anzi, dovesse) ef- fettivamente essere posta alla corte d’appello in unico grado, in Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 sede di opposizione alla stima; si limitano a sostenere che la questione sarebbe assorbita dalla pretesa responsabilità dei medesimi difensori, in relazione alla mancata impugnazione dell’omissione di pronuncia in proposito verificatasi in quel se- condo giudizio. 1.4 Orbene , in tal modo, resta in realtà confermata, con ri- guardo alla mancata proposizione della predetta domanda nel primo giudizio, instaurato davanti al tribunale, la conformità a diritto della ritenuta esclusione della responsabilità professio- nale dei convenuti, non avendo essi omesso di proporre la pre- detta domanda in quel giudizio per negligenza ma perché ave- vano ritenuto opportuno proporla nel secondo giudizio, sulla base di una strategia processuale corretta e, comunque, con- cordata con i loro assistiti (salva, ovviamente, l’eventuale re- sponsabilità per non avere adeguatamente coltivato la suddetta domanda nel giudizio in cui era stata avanzata, che però è og- getto di diversa statuizione della corte d’appello, a sua volta oggetto di diverse censure, formulate nei successivi motivi di ricorso e che saranno di seguito esaminate). 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 1218 c.c., dell’art. 1176 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’ art. 360/1 n. 3 c.p.c.) laddove la corte di merito ha affermato che i difensori avessero assolto non solo all’obbligo di informazione ai clienti della pubblicazione della sentenza ma anche all’obbligo di consiglio sulla opportunità o meno del ricorso per cassazione con la certezza che i clienti avessero ben compreso le implica- zioni, i rischi ed i vantaggi della impugnazione ed avessero de- ciso consapevolmente di non proporla». Con il terzo motivo si denunzia « falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) laddove la corte di merito ha fondato la presunzione (secondo cui i di- fensori avrebbero assolto all’obbligo di informazione della pub- blicazione della sentenza ed all’obbligo di consiglio sulla Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 opportunità o meno del ricorso per cassazione) su fatti storici privi di gravità, di precisione e di concordanza ai fini della infe- renza dal fatto noto della conseguenza ignota, incorrendo così in un ragionamento decisorio affetto da manifesta illogicità ed intrinseca contraddittorietà». Il secondo ed il terzo motivo del ricorso pongono questioni con- nesse logicamente e giuridicamente; possono pertanto essere esaminati congiuntamente. I ricorrenti sostengono che l’affermazione della corte d’appello secondo la quale i professionisti convenuti avevano fornito suf- ficiente prova di averliinforma ti della avvenuta pubblicazione della sentenza della corte d’appellorelativa al secondo dei giu- dizio instauratie dell’opportunità di proporre ricorso per cassa- zionesarebbe stata adottata sulla base di «prove non offerte e introdotte dalle parti» e considera ndo « come facenti piena prova, recependoli senza il necessario apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (secondo mo- tivo) e, comunque, sulla base di una «falsa applicazione dell’art.2729 c.c. in materia di presunzioni semplici» (terzo motivo). I motiviin esame sono infondati 2.1 L a corte d’appello ha operato una prudente valutazione delle prove emergenti dagli atti e, all’esito di tale valutazione, ha concluso che «gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], tenuti a offrire la prova dell’adempimento alle proprie obbligazioni professionali, hanno allegato plurimi e concordanti elementi logico-documentali che costituiscono presunzioni univocamente convergenti nel pro- vare che l’informativa aiclienti del deposito della sentenza è stata resa e che la decisione sulla mancata impugnativa è stata discussa econdivisa con i clienti»; ha, inoltre, dettagliatamente indicato i suddetti elementi logico-documentali,ritenuti precisi, univoci e convergenti nel senso della sussistenza dei fatti da provare, nonché le ragioni del proprio convincimento in ordine all’effettiva concludenza degli stessi. Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 Va, dunque, certamente escluso che, come sostenuto dai ricor- renti, la corte d’appello abbia giudicato sulla base di «prove non offerte e introdotte dalle parti»e, tanto meno, che abbia con- siderato«come facenti piena prova, recependoli senza il neces- sario apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione». 2.2D’altra parte, per quanto emerge dalla stessa sentenza im- pugnata, non risulta posta nel corso del giudizio di merito la specifica questione (che certamente richiede anche accerta- menti di fatto) relativa alla correttezza, adeguatezza e comple- tezza dell’informazione fornita dai difensori in ordine alle pro- spettive del possibile ricorso per cassazione e, nel ricorso, non vi è un adeguato richiamo al contenuto degli atti difensivi che possa eventualmente consentire di ritenere il contrario. In ogni caso, da una lettura complessiva della motivazione della decisione impugnata, con riguardo alla questione in contesta- zione, emerge in modo chiaro –anche se in parte anche impli- cito –che la corte d’appello, nell’affermare che i «plurimi e con- cordanti elementi logico-documentali … … univocamente con- vergenti nel provare che l’informativa ai clienti del deposito della sentenza è stata resa e che la decisione sulla mancata impugnativa è stata discussa e condivisa con i clienti», abbia inteso dare atto che agli attori erano state adeguatamente pro- spettate, dai professionisti convenuti, le possibili ragioni di im- pugnativa della sentenza della corte d’appello emessa in unico grado nel secondo giudizio, onde la decisione condivisa di non proporre il ricorso per cassazione fosse stata assunta in base ad una adeguata informazione delle relative prospettive. Gli stessi ricorrenti, in realtà, sembrano riconoscerlo, in quanto essi danno atto, proprio nel sintetizzare le censure formulate con i motivi di ricorso in esame, che «la corte di merito ha af- fermato che i difensori avessero assolto non solo all’obbligo di informazione ai clienti della pubblicazione della sentenza ma Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 anche all’obbligo di consiglio sulla opportunità o meno del ri- corso per cassazione con la certezza che i clienti avessero ben compreso le implicazioni, i rischi ed i vantaggi della impugna- zione ed avessero deciso consapevolmente di non proporla». 2.3Per quanto attiene alla censura di violazione degli art. 2727 e 2729 c.c., i ricorrenti affermano che la corte d’appello avrebbe «sussunto sotto la citata norma fatti storici privi di gravità, pre- cisione e concordanza», peraltro «senza aver considerato e va- lutato comparativamente, ai fini dell'inferenza probabilistica, le citate ulteriori circostanze pacificamente acquisite agli atti», alla luce delle quali «la corretta applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. avrebbe dovuto indurre la corte di merito ad affer- mare che idifensori non avessero mai informato i clienti della pubblicazione della sentenza n. 961/2011 della Corte di Appello dell’Aquila né fornito loro, nel rispetto dell’obbligo di consiglio, tutte le informazioni necessarie a decidere responsabilmente e con consapevolezza se interporre o meno il ricorso per cassa- zione». In realtà, la sostanza delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame è quella di una contestazione dell’accerta- mento di fatto e della valutazione svolti dalla corte in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi presi in considerazione. I ricorrenti sostengono che tali elementi non fossero sufficien- temente gravi, precisi e concordanti ai fini della prova dei fatti allegati dai professionisti convenuti e indicano altri elementi che, a loro dire, avrebbero dovuto indurre a ritenere, al contra- rio, del tutto inverosimili tali fatti. In tal modo, però, essi, in sostanza,muovo no alla statuizione impugnata delle critiche che finisc ono per risolversi nella di- versa ricostruzione delle circostanze fattuali ovvero nella pro- spettazione di inferenze probabilistic he degli elementi Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 considerati diverse da quelle ritenut e applicabil i dal giudice di merito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, infatti, « in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’"id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023, Rv. 669130 –01; Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 -01), mentre « la denuncia, in cassa- zione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presun- tivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si con- creti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma»(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 –01), ciò in quanto «la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affer- mare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contrad- dittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass.,Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020, Rv. Ric. n. 19397/2023 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 657231 –01; in senso analogo: Sez. L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 –01, secondo cui «la critica deve con- centrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibi- lità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari al- tri fatti che non risultino dalla motivazione»). 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) in favore di Paolo ed [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge; b) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in complessivi € 5.000 ,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pe