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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 31561/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettcA,-cntite le conclusisgi del [OSCURATO:PERSONA]-COC-G~.0 CA:lu. of.A. -u-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa in data 12 marzo 2018 dal Tribunale della medesima sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Con tali decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011 (fatto commesso in data 10 marzo 2018)

2. La decisione di secondo grado è stata impugnata con ricorso per cassazione depositato il 1 dicembre 2022. 3.1 Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo.

La sentenza, emessa il 5 luglio del 2022, risulta depositata in data 3 ottobre del 2022, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo.

L 'impugnazione risulta proposta in data 1 dicembre 2022.

Il termine di legge è pari a giorni quarantacinque, decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni indicati in dispositivo (ex art. 585 comma 2 lett. c) ed è pertanto inutilmente decorso in data 18 novembre 2022. 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettcA,-cntite le conclusisgi del [OSCURATO:PERSONA]-COC-G~.0 CA:lu. of.A. -u-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa in data 12 marzo 2018 dal Tribunale della medesima sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con tali decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. n.159 del 2011 (fatto commesso in data 10 marzo 2018) 2. La decisione di secondo grado è stata impugnata con ricorso per cassazione depositato il 1 dicembre 2022. 3.1 Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo. La sentenza, emessa il 5 luglio del 2022, risulta depositata in data 3 ottobre del 2022, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo. L 'impugnazione risulta proposta in data 1 dicembre 2022. Il termine di legge è pari a giorni quarantacinque, decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni indicati in dispositivo (ex art. 585 comma 2 lett. c) ed è pertanto inutilmente decorso in data 18 novembre 2022. 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris