CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA su A ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] asiverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi dea i71,-ic.i:;ene Visti gli atti e la sentenza impugnara; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],,, della illecita detenzione di grammi 63 di (-H.2 dp0 da cui erano ricavabili n. 138 dosi, e di plur;p - i'. medesima sostanza. Rilevato che, a motivi di ricorso, il (h:Ha rnritl',/aZiene espressa dalla Corte di merito in ordine allu )1G f:.i i'd ") a sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90., Ritenuto che la sentenza impugnata e argornentativo sotto il profilo dedotto dalia dio Ritenuto che la Corte di merito ha fati e ti_p.uí - si assume violata: attingendo correttamente effettuando una valutazione complessiva deiL. el:-.1V:iiitUt,3;(., i Giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fartup:i'..reJ - u iU a t comrdz.1 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di caduta in sequestro, modalità di deteri -,Pou..•„ a t i cess«iee, possesso di una rilevante somma di danr3u._5L, professionali:à dell'attività illecita e della rilevante capaciliì Jiffu,seuu sui mercatc degli stupefacenti non compatibile con la nozione effeusivita. Ritenuto che si tratta di motivazione (irep.A .e,..e C i•L'!pi !--i,e,"ie di legittimità nella più recente pronuncia p n. 51063 del 27/09/2018) in ciii è stato enti "The ra,crerL---.u-ne:nto della lieve entità del tatto implica una coniut,:s:-a degli „.Jementi della fattispecie concreta, spettando al giucl :*:.c•'--,,,strure CL Vé-..-.C1liatO tutti gli aspetti normativamente rilevanti e deTha prevalenza eventualmente riservata a solo a onu di essi Rilevato, pertanto, che il ricorso deve c.)ri condanna del ricorrente al pagamento delle Tuna di curo tremila in favore della Cassa delle amme: -H.. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e conduu de le spese processuali e della somma di cui o CE'17.3 Casa de e ammende. Così deciso i! 10 luglio 20