CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 11292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14864/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ MORPURGO ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1815/2019,depositata i l 11/12/2019 , R.G.N. 1047/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n.1815/2019 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con cui il tribunale di Milano aveva dichiarato la nullità dell’art. 18.11 del Ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA] e art.7 dell’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui era escluso il computo del periodo di apprendistato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e degli incrementi retributivi ad essa collegati. La corte territoriale aveva ritenuto perdurante la vigenza dell’art. 19 della legge n. 25/1955 rispetto al contratto di lavoro in questione e dunque inderogabile l’equiparazione in esso prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. Avverso detta decisione la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resisteva il predetti lavoratori con controricorso. Nelle more del giudizio la società rinunciava al ricorso per cassazione chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio (19.12.2022) è intervenuta la rinuncia al processo da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] e contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dei controricorrenti. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il proc