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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 14009/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/9/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 21/3/2025 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - illogicità e carenza della motivazione quanto all'applicazione della recidiva.

La Corte di appello avrebbe confermato la decisione del primo Giudice di riconoscere l'aggravante soggettiva, sebbene motivata esclusivamente conriguardo ai precedenti penali dell'imputato, dunque in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo alla confisca per sproporzione, disposta pur mancando un nesso di pertinenzialità tra la somma rinvenuta ed il reato contestato, e pur in presenza di una adeguata giustificazione offerta al riguardo dal ricorrente.

La sentenza impugnata, dunque, conterrebbe una motivazione viziata e carente, ancora in contrasto con gli indirizzi fissati da questa Corte quanto all'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al primo motivo.

4. La Corte di appello, così come il primo Giudice, ha giustificato il riconoscimento della circostanza aggravante soggettiva della recidiva (contestata come specifica, reiterata e infraquinquennale) con il richiamo ai soli precedenti penali a carico dell'imputato e, in particolare, a tre sentenze di condanna per reati specifici, l'ultimo dei quali commesso nel febbraio 2021.

4.1. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e qui da ribadire, afferma costantemente che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le molte, Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419.

Si veda anche Sez. 3, n. 24130 del 23/5/2025, Ferrero, Rv. 288508).

4.2. Alla luce dei principi appena richiamati, la motivazione della sentenza impugnata risulta allora carente, quanto al riconoscimento della recidiva, con conseguente annullamento della medesima pronuncia in ordine alla stessa circostanza aggravante.

5. Il ricorso, per contro, risulta infondato sul secondo motivo, che contesta l'avvenuta confisca per sproporzione della somma di 7.000 euro in contanti rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Occorre premettere che la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto che tale importo non costituiva profitto del reato ritenuto in sentenza, contestato 2quale doppia condotta di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, nei termini di 23,49 grammi lordi di cocaina e di 24,66 grammi lordi di hashish; la confisca, infatti, è stata disposta a norma dell'art. 240-bis cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia quale confisca per sproporzione.

5.2. Tanto premesso, questa Corte ha più volte sostenuto che in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis in esame richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti, tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (tra le molte, Sez. 4, n. 18608 del 22/3/2024, Aida, Rv. 286254).

Ancora, è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., questa si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare (Sez. 6, n. 30633 del 1°/7/2024, Celotto, Rv. 286847).

5.3. Così richiamato il quadro giurisprudenziale in materia, non può dunque essere accolta la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello avrebbe confermato la confisca alla luce di considerazioni che esulerebbero dagli stessi principi.

La sentenza impugnata, pronunciandosi proprio sul tema, ha infatti evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], già gravato da tre precedenti specifici, era stato trovato in possesso di una somma (dell'importo già richiamato) evidentemente sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali, di fatto inesistenti; ancora, è stato sottolineato che la giustificazione offerta dallo stesso imputato - il provento di un'eredità - risultava non credibile, anche perché non specificata e non documentata, soprattutto con riguardo ai tempi e alla effettiva e complessiva misura (solo riferita nell'importo di 33.000 euro).

5.4. La motivazione della sentenza, dunque, risulta tutt'altro che manifestamente illogica o carente sul punto, fondandosi, piuttosto, su oggettivi e non contestati elementi in atti (comprese le dichiarazioni dello stesso imputato), oggetto di una lettura adeguata, dunque non censurabile in questa sede.

6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, e con rigetto del ricorso nel resto. 3 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/9/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 21/3/2025 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - illogicità e carenza della motivazione quanto all'applicazione della recidiva. La Corte di appello avrebbe confermato la decisione del primo Giudice di riconoscere l'aggravante soggettiva, sebbene motivata esclusivamente conriguardo ai precedenti penali dell'imputato, dunque in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo alla confisca per sproporzione, disposta pur mancando un nesso di pertinenzialità tra la somma rinvenuta ed il reato contestato, e pur in presenza di una adeguata giustificazione offerta al riguardo dal ricorrente. La sentenza impugnata, dunque, conterrebbe una motivazione viziata e carente, ancora in contrasto con gli indirizzi fissati da questa Corte quanto all'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al primo motivo. 4. La Corte di appello, così come il primo Giudice, ha giustificato il riconoscimento della circostanza aggravante soggettiva della recidiva (contestata come specifica, reiterata e infraquinquennale) con il richiamo ai soli precedenti penali a carico dell'imputato e, in particolare, a tre sentenze di condanna per reati specifici, l'ultimo dei quali commesso nel febbraio 2021. 4.1. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e qui da ribadire, afferma costantemente che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le molte, Sez. 2, n. 10988 del 7/12/2022, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419. Si veda anche Sez. 3, n. 24130 del 23/5/2025, Ferrero, Rv. 288508). 4.2. Alla luce dei principi appena richiamati, la motivazione della sentenza impugnata risulta allora carente, quanto al riconoscimento della recidiva, con conseguente annullamento della medesima pronuncia in ordine alla stessa circostanza aggravante. 5. Il ricorso, per contro, risulta infondato sul secondo motivo, che contesta l'avvenuta confisca per sproporzione della somma di 7.000 euro in contanti rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Occorre premettere che la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto che tale importo non costituiva profitto del reato ritenuto in sentenza, contestato 2quale doppia condotta di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, nei termini di 23,49 grammi lordi di cocaina e di 24,66 grammi lordi di hashish; la confisca, infatti, è stata disposta a norma dell'art. 240-bis cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia quale confisca per sproporzione. 5.2. Tanto premesso, questa Corte ha più volte sostenuto che in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis in esame richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti, tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (tra le molte, Sez. 4, n. 18608 del 22/3/2024, Aida, Rv. 286254). Ancora, è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., questa si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare (Sez. 6, n. 30633 del 1°/7/2024, Celotto, Rv. 286847). 5.3. Così richiamato il quadro giurisprudenziale in materia, non può dunque essere accolta la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello avrebbe confermato la confisca alla luce di considerazioni che esulerebbero dagli stessi principi. La sentenza impugnata, pronunciandosi proprio sul tema, ha infatti evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], già gravato da tre precedenti specifici, era stato trovato in possesso di una somma (dell'importo già richiamato) evidentemente sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali, di fatto inesistenti; ancora, è stato sottolineato che la giustificazione offerta dallo stesso imputato - il provento di un'eredità - risultava non credibile, anche perché non specificata e non documentata, soprattutto con riguardo ai tempi e alla effettiva e complessiva misura (solo riferita nell'importo di 33.000 euro). 5.4. La motivazione della sentenza, dunque, risulta tutt'altro che manifestamente illogica o carente sul punto, fondandosi, piuttosto, su oggettivi e non contestati elementi in atti (comprese le dichiarazioni dello stesso imputato), oggetto di una lettura adeguata, dunque non censurabile in questa sede. 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, e con rigetto del ricorso nel resto. 3 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 4
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