Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 408/2002
ECLI:IT:COST:2002:408
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
21 dicembre 1999 e depositato il successivo 4 gennaio 2000, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione al rinvio per nuovo esame,
deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 1999 e comunicato
in pari data dal Commissario del [OSCURATO:PERSONA], della delibera legislativa
provinciale n. 5/1999-ter (Modifica alla legge provinciale 9 giugno
1998, n. 5 recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione
sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), riapprovata
a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il
6 ottobre 1999.
2. - [OSCURATO:PERSONA] premette che, nell'esercizio delle proprie
competenze legislative ex artt. 8, 9 e 10 dello statuto, il Consiglio
provinciale approvava, in data 26 marzo 1999, il testo del disegno di
legge provinciale n. 5/1999 recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999-2000 e norme
legislative collegate (legge finanziaria 1999)", il quale veniva
rinviato per un nuovo esame al Consiglio provinciale dal Consiglio
dei ministri con delibera del 30 aprile, limitatamente ad alcune
disposizioni fra le quali l'art. 37 volto ad inserire, nella legge
provinciale 9 giugno 1998, n. 5 (contenente "Modifiche di legge
nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia
socio-sanitaria"), l'art. 15-bis relativo a corsi di formazione
manageriale, indetti dalla Giunta provinciale, per l'accesso al
secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo
sanitario. Successivamente, la predetta disposizione, censurata dal
[OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio, veniva riprodotta nell'art. 1 del disegno
di legge n. 5/1999 bis contenente "Modifiche di leggi provinciali in
connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge
provinciale 3 maggio 1999, n. 1", che veniva approvato il 2 giugno
1999 dal Consiglio provinciale e poi rinviato al medesimo per nuovo
esame dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 1999. A
seguito di tale rinvio il Consiglio provinciale approvava,
a maggioranza assoluta, il 6 ottobre 1999, il disegno di legge
n. 5/1999 ter, contenente un articolo unico che riproduceva il testo
dell'art. 1 del disegno di legge n. 5/1999 bis (oggetto del rinvio
governativo), in una formulazione, però, diversa rispetto a quella
precedente in quanto modificata in modo che risultasse più
chiaramente l'intendimento della Provincia di rispettare la
disciplina statale dei requisiti d'accesso al corso di formazione
manageriale. Con nota del 22 ottobre 1999 il Commissario del [OSCURATO:PERSONA]
comunicava alla Provincia che il [OSCURATO:PERSONA], nella seduta del 22 ottobre
1999, aveva deliberato di rinviare al Consiglio provinciale per un
nuovo esame la delibera legislativa provinciale n. 5/1999 ter sulla
base di censure ed argomentazioni identiche a quelle già formulate
in occasione del rinvio del disegno di legge n. 5/1999 bis (con
particolare riferimento all'art. 1).
3. - [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'atto di rinvio sarebbe lesivo
delle proprie attribuzioni legislative di cui agli artt. 8, 9 e 10
dello statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e relative norme di
attuazione, come pure del potere di promulgazione delle leggi
provinciali, spettante al Presidente della Giunta in base
all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.
Infatti, a suo avviso, il disegno di legge provinciale n. 5/1999
ter riapprovato a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di
Bolzano il 6 ottobre 1999, è una legge "non nuova", costituendo il
risultato di modifiche apportate, in sede di riesame, solo alle
disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio, in
conformità con un ormai consolidato indirizzo della Corte
costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non poteva nuovamente
esercitare il potere di rinvio nei confronti della delibera
legislativa riapprovata a maggioranza assoluta, potendo validamente
impedire la promulgazione della legge da parte del Presidente della
Giunta, di cui all'art. 55, ultimo comma, dello statuto, solo
mediante ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.
[OSCURATO:PERSONA], quindi, conclude chiedendo che la Corte dichiari
che non spetta al [OSCURATO:PERSONA] rinviare nuovamente la delibera legislativa
provinciale n. 5/1999 ter riapprovata a maggioranza assoluta dal
Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 e,
conseguentemente, annulli la deliberazione di rinvio del Consiglio
dei ministri del 22 ottobre 1999 e la relativa comunicazione in pari
data del Commissario del [OSCURATO:PERSONA].
4. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato infondato.
La difesa erariale sostiene che la delibera legislativa
provinciale n. 5/1999 ter, oggetto del rinvio governativo, è
"nuova", dovendosi la novità riferire al disegno di legge nella sua
organica identità e non alla singola disposizione da esso veicolata.
Infatti - a suo avviso - il procedimento legislativo culminato
nell'approvazione della delibera legislativa provinciale n. 5/1999
ter è iniziato nel luglio 1999; pertanto sono del tutto ininfluenti
rispetto ad esso le vicende richiamate nel ricorso e relative ad
altri disegni di legge, così come è ininfluente la circostanza
dell'avvenuta approvazione della delibera provinciale a maggioranza
assoluta. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, quindi,
chiedendo che sia respinto il ricorso della Provincia.
1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia
autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il rinvio
governativo della delibera legislativa n. 5/1999-ter - approvata
a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il
6 ottobre 1999 - Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed
altre norme in materia socio-sanitaria"), che riproduceva
sostanzialmente la precedente delibera n. 5/1999-bis già oggetto di
altro rinvio.
Secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il rinvio deliberato dal [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe lesivo delle attribuzioni legislative provinciali, di cui
agli articoli da 8 a 10 dello statuto speciale, nonché del potere di
promulgazione spettante al Presidente della Provincia, ai sensi
dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non
avrebbe potuto esercitare il potere di rinvio di una legge
provinciale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe
da considerare "non nuova".
2. - Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è
entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", il cui art. 8, sostituendo l'art. 127 della
Costituzione, non prevede più il procedimento di rinvio governativo,
né il controllo preventivo di costituzionalità delle delibere
legislative regionali. Inoltre l'art. 10 della citata legge
costituzionale stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi
statuti le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano "per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite".
Alla luce di queste disposizioni, dunque, si debbono considerare
non più applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001, le norme dell'art. 55 dello statuto
speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA], che prevedono il rinvio
governativo e l'impugnazione in via preventiva della delibera
legislativa regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del
sistema di controllo preventivo delle leggi regionali (o provinciali)
si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto
alla previsione statutaria (ordinanza n. 377 del 2002). Questa Corte
ha infatti già da tempo prospettato la stretta correlazione tra le
particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono Regioni a
statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugnazione
delle leggi regionali (sentenza n. 38 del 1957).
Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere
immediatamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano,
non essendo più operante l'effetto impeditivo derivante dal
meccanismo di controllo preventivo del [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro ha
pur sempre la facoltà di promuovere la questione di legittimità
costituzionale della stessa legge dinanzi a questa Corte, nei termini
e nei modi previsti dal nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione
(ordinanza n. 65 del 2002).
Le citate norme della legge costituzionale n. 3 del 2001,
sopravvenute in pendenza di conflitto tra enti, hanno quindi disposto
in senso satisfattivo della pretesa vantata dalla Provincia
ricorrente, cosicché va dichiarata la cessazione della materia del
contendere (sentenze n. 12 del 2000, n. 140 del 1999, n. 335 del
1998).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella