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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13616/2026

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erio Simonelli-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore-intimato-Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.1761/2025 depositata il 18/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22465/2025Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 13616/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata eresistente svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/05/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erio Simonelli-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore-intimato-Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.1761/2025 depositata il 18/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 22465/2025Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 13616/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata eresistente svolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/05/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 13616/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris