CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 21383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18983-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.lgs. nr. 276/2003 Contratto di subfornitura Minimale contributivo R.G.N. 18983/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 549/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/02/2018 R.G.N. 724/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a C orte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigett ato la domanda , proposta dall’odierna ricorrente,volta ad accertare che con la ditta [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un contratto di subfornitura; che la ditta individuale aveva regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi e che, inoltre, nel periodo di causa, aveva reso lavorazioni in favore di altricommittenti; 2. il contenzioso traeva origine dalla richiesta dell’INPS , alla società qui ricorrente,di versare i contributi omessi dal datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, quale responsabile solidale exart. 29 D.Lgs 276 del 2003; 3. l a C orte di appello ha escluso che le parti avessero concluso un contratto di subfornitura; ha giudicato, comunque, che la qualificazione del rapporto nei termini richiesti non fosse decisiva per escludere la responsabilità solidale poiché la garanzia di cui all’art. 29 d.lgs 276 del 2203 si estendeva anche al contratto di subfornitura; 4. in merito al credito preteso, la Corte di appello ha osservato come le omissioni contributive fosseroriferibili, in parte, alla violazione del minimale contributivo, in parte,a DM 10 insoluti o non presentati: la società non aveva offerto alcuna prova tanto di accordi sindacali che legittimassero la sospensione dell’attività lavorativa, tanto dell’adempimento degli obblighi contributivi in relazione ai lavoratori, i cui contratti, con le buste paga,l’INPS aveva prodotto in giudizio. Per i Giudici, alcun rilievo aveva il documento, rilasciato dal debitore principale (datore di lavoro), con il quale lo st esso dichiarava di essere in regola quanto al versamento dei contributi; 5. infine, l’esame delle fatture dimostrava, secondo la Corte, che la società ricorrente era l’unica committente della ditta nel periodo controverso; 6. ha proposto ricorso per cassazione l a società in epigrafe, con quattro motivi, illustrati con memoria; 7. ha resistito l’INPS, con controricorso . È rimasto intimato il datore di lavoro; 8. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 9. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedo tta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 420, 5 comma, cod. proc. civ.; dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 5, lett. a),della legge nr. 192 del 1998 e dell'art. 3 del contratto di subfornitura ad esecuzione periodica nonché –ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alle direttive sulle lavorazioni impartite tramite la consegna di modelli e pro(to)tipi; 10.con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedott a la violazione e falsa applicazione dell'art 29, co. 2, del d Lgs 276 del 2003; 11.i due motivi vanno congiuntamente esaminati , perché strettamente connessi. Essi vanno rigettati; 12.la decisione impugnata è conforme a l principio di questa Corte che, seguendo le indicazioni del Giudice delle leggi (sentenza C. Cost. nr. 254 del 2017), afferma l’applicazione, in via analogica, al subfornitore , per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti,del regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore o subappaltatore previsto dall'art.29, comma 2 del d.lgs. n.276/2003 (v. tra le altre: Cass. nr. 6299 del 2020; Cass.nr. 24981 del 2022; Cass. nr. 29509 del 2022); 13.ai precedenti citati e alle argomentazioni che li sorreggono sirinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ; 14.quanto precede – c ome peraltro aveva già messo in risalto la Corte del merito – rende del tutto irrilevante la verifica dell’effettiva sussistenza di un rapporto di subfornitura, perché , evidentemente, ininfluente per escludere la responsabilità di cui si discute; 15.con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge nr. 389 del 1989 e dell’art. 1372 cod. civ. e degli artt. da 1206 a 1217 cod. civ. nonché l’ omesso esame circa un fatto giudizio decisivo per il giudizio,in ordine al pagamento dei contributi e premi assicurativi dei dipendenti; 16.le censure, nel loro insieme, investono la statuizione di accertamento dell’omissione contributiva da parte del debitore originario; 17.Esse sono, compless ivamente , da respingere; 18.viene in rilievo la regola per cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi delD.L. nr. 338 del 1989, art. 1 (conv. con L. n. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve ritenersi svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale. Essa, pertanto, è dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti o derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (nei termini, Cass. nr. 4676 del 2021 con richiamo a Cass. nr. 15120 del 2019 che, sulla scorta di quanto già affermato daCass. nr. 13650 del 2019, ha in tal sensosuperato il diverso principio affermato da Cass.n. 24109 del 2018); 19.ne consegue che alcun errore è imputabile al Giudice di merito perché il profilo denunciato come non indagato, ovvero l ’accertamento di una sospensione dell’attività lavorativa concordatatra le parti del rapporto, eventualmente rilevante sul piano dell’obbligazione retributiva non lo è, invece, ai fini di una diversa determinazione d i quella contributiva; 20.per il resto, le censure investono, essenzialmente, la valutazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla valenza probatoria del documento (dichiarazione di pagamento) offerto dalla parte privata e , in generale, l’accertamento dell’inadempimento del credito da parte del debitore principale; 21.si tratta, tuttavia, di profili che afferiscono al merito e alla valutazione delmateriale probatorio e che, a prescindere dai limiti derivanti da una pronuncia cd. «doppia conforme», nonsono neppure illustrati secondo gli enunciati di Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014, cioè con l’indicazione del fatto storico, non esaminato e decisivo; 22.con il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art 29, comma 2, del D.Lgs. nr. 276 del 2003 , per il mancato accertamento del compimento di lavorazioni, da parte dell'impresa individuale, a favore di aziende ulteriori , rispetto alla società ricorrente,nel periodo 2010/2014; 23.anche l’ultimo motivo, sub specie di violazione di legge, investe giudizi di merito , res i dalla Corte territoriale attraverso l'apprezzamento delle fonti di prova e, dunque, involge profili che, per quanto innanzi già esposto , non sono più sindacabili; 24.alla stregua di quanto esposto, il ricorso va rigettato; 25.al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, in favore della parte controricorrente, che si liquidano come da dispositivo. Nulla deve provvedersi, invece, nei c onfronti dell a parte che è rimasta intimata; 26.sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in fa- vore della parte controricorrente,in Euro 5.000,00 per com- pensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen