CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viaDel Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avv. prof. GiustinoDi Cecco e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata eNumero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degliindirizzi pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3518/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO,pubblicata il 20/8/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, reiterando le conclusionidella requisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.;sentiti i difensori delle parti.1. Con citazione notificata 19/1/2005, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, l’avvocatoMarcello Pitta, da cui aveva ricevuto la notifica di quattro parcelle proforma, chiedendo di accertare l’insussistenza del credito da luicomplessivamente preteso per euro 64.941,73 a titolo di compensodelle prestazioni di assistenza e consulenza asseritamente rese, tranovembre 1998 e ottobre 2003, in suo esclusivo favore. Sostenne che,in realtà, l’attività del professionista era stata resa a vantaggio dellaBento s.r.l., di cui era stata amministratrice delegata e di avere perciòconferito incarico in tale qualità e non personalmente.1.1. Uguale domanda di accertamento negativo propose neiconfronti del commercialista [OSCURATO:PERSONA], che non è più parte delpresente giudizio.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale dicondanna dell’attrice, in proprio e quale socia accomandataria dellaRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -2-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026Incoronata s.a.s., al pagamento delle somme specificate nelle fatturepro-forma; il contraddittorio fu perciò esteso alla [OSCURATO:SOCIETA]3. Con sentenza n. 9084/2009, il Tribunale di Milano, inaccoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condannò, conliquidazione equitativa, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro25.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre oneri previdenziali, fiscali eritenute, nonché alla corresponsione degli interessi nella misurastabilita con decreto legislativo 231/2002, dalla domanda al saldo;condannò la sola [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 5.000 oltreinteressi nella stessa misura.3.1. Con sentenza n. 1474/2012, la Corte d’Appello di Milano, inaccoglimento dell’appello incidentale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e rigettandol’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], riformò in parte ladecisione impugnata, condannando quest’ultima, in proprio e qualesocia accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento di euro73.800,06 oltre oneri previdenziali, fiscali e ritenute e con gli interessinella misura determinata in primo grado; in particolare, per quel chequi ancora rileva, ritenne che la qualità di attrice in accertamentoimponesse a [OSCURATO:PERSONA] l’onere probatorio della riferibilità esclusivadelle prestazioni professionali di cui era stato chiesto compenso non asé stessa in proprio, ma al soggetto terzo [OSCURATO:SOCIETA]4. Con sentenza n. 1673/2017, questa Corte, in accoglimento deitre motivi di ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassò lasentenza d’appello; rigettò per difetto di autosufficienza il primo motivodi ricorso incidentale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] concernente l’inammissibilitàdell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], assorbendo i restanti motivi.In particolare, questa Corte, rilevato l’intervenuto giudicato sullaliquidazione operata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimarcò chela Corte d’appello aveva «disatteso la primaria esigenza di identificareRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -3-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026il soggetto in favore del quale la prestazione era stata effettuata, inquanto, se è indubitabile che ben può assistersi ad una dissociazionetra il conferente l'incarico e il beneficiario della prestazione, èaltrettanto indubbio che non può concludersi per l'esclusivaaddebitabilità al primo delle obbligazioni da questo assunte, le volte incui si sia accertata la spendita della qualitas di legale rappresentantedel secondo», sicché appariva «in quest'ottica contraddittorioaddebitare alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le prestazioni involgenti posizionidella società Bento […] e, nello stesso tempo, detrarre dal complessivoimporto dovuto all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto da questi già ricevuto nellaliquidazione del fallimento della società stessa»; sarebbe stato, invece,necessario considerare che «il creditore era l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e che lo stessoera onerato di dimostrare il titolo per il quale pretendeva il pagamentoe che un elemento del rapporto obbligatorio era pur sempre il soggettopassivo dell'obbligazione».5. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Milano, con sentenza n. 3518/2019, liquidò all’avv. [OSCURATO:PERSONA] lasomma di euro 11.450,85, oltre interessi dalla domanda, compensandointegralmente le spese di lite e condannando l’avv. [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione di quanto ricevuto in esubero da [OSCURATO:PERSONA].6. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano resa inrinvio, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo aquattro motivi, illustrati da successiva memoria. AlessandraMazzucchelli ha resistito con controricorso.Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] halamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1388 e 2697Ric. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -4-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026commi I e II cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamenteagito in nome proprio e non quale rappresentante della società Bento:avrebbe, perciò, travisato i principi di diritto fissati in sede di rinvio;invece, in difetto di una dichiarazione esplicita e univoca dirappresentanza resa nota al terzo contraente (contemplatio domini), ilcontratto si presume concluso in nome proprio dal soggetto che lo hastipulato, con effetti obbligatori a suo carico, anche qualora l’utilitàdella prestazione sia destinata a ricadere su un terzo; pertanto, ove laspendita del nome sia contestata, la prova della sua sussistenzaincombe su chi afferma la legittimazione del rappresentato.Conseguentemente, secondo il ricorrente, incombeva su AlessandraMazzuchelli l’onere di provare la spendita del nome del rappresentato,ai sensi dell’art. 2697, comma II, cod. civ., trattandosi di fattoimpeditivo della sua legittimazione passiva, perché a frontedell’assenza di una chiara contemplatio domini, la presunzione legaleera quella dell’assunzione dell’obbligazione in capo al soggettostipulante. In tal senso, la Corte territoriale avrebbe invertito l’oneredella prova come stabilito da questa Corte, ritenendo non assolto quelloin capo all’attore in riconvenzionale, laddove invece gravava sullaconvenuta la prova del fatto impeditivo della pretesa, cioè lasussistenza della qualità di rappresentante.1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato laviolazione e falsa applicazione degli articoli 115 comma I e 116 commiI e II cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbedeliberatamente ignorato le prove ritualmente acquisite nel processo eavrebbe fondato la propria decisione su un percorso motivazionale cheprescinde del tutto dalle risultanze istruttorie, trascurando elementiRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -5-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026documentali rilevanti e la mancata contestazione, da parte della stessaMazzucchelli, dei fatti allegati, relativi al conferimento e all’esecuzionedelle prestazioni e alla riferibilità soggettiva del credito.Per altro profilo, la Corte territoriale avrebbe omesso qualunquevalutazione della rilevanza dei mezzi istruttori (interrogatorio formalee prova testimoniale) ritualmente richiesti e reiterati in primo grado,che avrebbero potuto chiarire in modo decisivo la natura del rapportotra le parti e la spendita o meno del nome del rappresentato.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciatol’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti e, in riferimento al n. 4, la nullità della sentenzaper motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma I n. 4 cod. proc. civ. In particolare, la Corte di meritoavrebbe omesso di esaminare che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestitola carica di legale rappresentante della società Bento esclusivamentein un arco temporale circoscritto, compreso tra il 6 agosto 2001 e il 27marzo 2002 e che, per un periodo di oltre tre anni, vi sarebbe stato traasseriti rappresentante e rappresentata un rapporto di aperto conflitto,incompatibile con l’ipotesi di conferimento di un incarico professionaleda parte della controricorrente in nome della società; avrebbe, infine,omesso di valutare due documenti in cui [OSCURATO:PERSONA] avevariconosciuto l’addebitabilità a lei dei compensi.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto laviolazione e falsa applicazione dell’articolo 342 comma I cod. proc. civ.:la Corte d’appello non avrebbe rilevato l’originaria inammissibilitàdell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi ex art.342, comma I, cod. proc. civ., risultando soltanto riprodottaRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -6-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026testualmente la domanda già respinta; sul punto, non vi sarebbegiudicato preclusivo nella sentenza di questa Corte perché il motivoproposto in ricorso incidentale è stato rigettato per violazione delprincipio di autosufficienza, senza preclusione della riproposizione dellacensura.2. Il quarto motivo, da esaminarsi per primo per priorità logica,concernente l’ammissibilità dell’appello formulato avverso la sentenzan. 1474/2012 della Corte d'Appello di Milano già impugnata dinnanzi aquesta Corte, è inammissibile perché precluso dall’intervenutogiudicato sulla ammissibilità dell’appello. Diversamente da quantosostenuto dal ricorrente, il giudicato interno si forma sulle questioniche sono state oggetto dei motivi di ricorso non accolti, poiché su diesse si è avuto sia il giudizio di merito che quello esclusivo dilegittimità, non rilevando se il mancato accoglimento sia seguito ad ungiudizio di inammissibilità o di infondatezza (Cass. Sez. 3, n. 4741 del20/10/1978).2.1. Infondato è il primo motivo, con cui l’avvocato ricorrente hadenunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1388 e 2697commi I e II cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamenteagito in nome proprio e non quale rappresentante della società Bento.Deve qui ribadirsi che questa Corte ha cassato la prima sentenzaresa dalla Corte d’appello di Milano, rilevando, innanzitutto, chel'incarico non può che essere conferito da una persona fisica, che lemolteplici attività svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto siaprestazioni a favore di Mazzuchelli quale persona fisica, sia qualelegittima rappresentante della società Bento, sia come agente in nomedella stessa (seppure non ancora legalmente rappresentante dellamedesima ma «soltanto in virtù di un c.d. patto parasociale, peraltroRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -7-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026non opponibile al prestatore d'opera intellettuale»), sia infine comesocia accomandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., sicché al fine diriconoscere la spettanza del compenso sarebbe stato necessarioidentificare il soggetto in favore del quale la prestazione era stataeffettuata, «in quanto, se è indubitabile che ben può assistersi ad unadissociazione tra il conferente l'incarico e il beneficiario dellaprestazione, è altrettanto indubbio che non può concludersi perl'esclusiva addebitabilità al primo delle obbligazioni da questo assunte,le volte in cui si sia accertata la spendita della qualitas di legalerappresentante del secondo».Ha, quindi, ulteriormente rilevato, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualecreditore, era onerato di dimostrare il titolo per il quale pretendeva ilpagamento perché «un elemento del rapporto obbligatorio era pursempre il soggetto passivo dell'obbligazione».Combinando i due principi, la Corte d’appello ha perciòcorrettamente selezionato l’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore diMazzuchelli in proprio e quella invece svolta per conto delle due società.Sul punto, allora, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha invocato in questa sede ilprincipio secondo cui (Sez. 2, Sentenza n. 14530 del 08/11/2000)«quando viene stipulato un contratto si presume che i soggettistipulanti agiscano per sé stessi, a meno che non dichiarinoespressamente di agire in nome e per conto di altri, non facciano cioèespressamente la cosiddetta contemplatio domini; nel caso sorganocontestazioni, è il contraente che assume di aver agito in nome e perconto di altri a dover fornire la prova di avere, al momento dellastipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù diun potere rappresentativo a lui conferito, mediante la contemplatiodomini, e non già l'altro contraente a dover dimostrare che, invece,tale contemplatio abbia nella specie fatto difetto».Ric. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -8-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026Nella prospettazione del ricorrente, in altri termini, il ripartodell’onere probatorio come ricostruito da questa Corte nella sentenzadi cassazione con rinvio può operare soltanto se risulti acquisita laprova dell’avvenuta spendita del nome del rappresentato.Il principio invocato, tuttavia, deve necessariamente esserecontemperato con l’altro, pure consolidato, per cui (Sez. 2 - , Ordinanzan. 22616 del 10/09/2019) nei contratti a forma libera – quale quello inesame, avente ad oggetto consulenza e assistenza stragiudiziale -l'esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressadichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formulesacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso uncomportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza,sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanzache egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica glieffetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente: sul punto,il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed èincensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazionecongrua e immune da vizi logici e da errori di diritto.Ebbene, la Corte d’appello, stabilita la riferibilità della prima notadel 29/11/2018 a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha riferito alla società Bentol’attività descritta nella seconda nota, per una duplice ratio neppureidoneamente censurata: lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamenteindicato che questa specifica nota riguardasse «quanto dovuto daBento s.r.l.» e non i pagamenti dovuti da [OSCURATO:PERSONA] qualepersona fisica, e aveva indirizzato tale nota alla [OSCURATO:SOCIETA],,aggiungendo solo «in copia conoscenza [OSCURATO:PERSONA]»; inoltre, haaggiunto, quale ulteriore ratio, l’avvenuto pagamento in sedefallimentare del credito relativo, nei limiti di capienza dell’attivofallimentare e della collocazione del credito.Ric. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -9-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026Quanto alla terza nota, la Corte ha escluso la spettanza deicompensi relativi all’attività per cui lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratodi svolgere «quale consulente legale della società» Bento, nonchéquella svolta nel procedimento per la nomina del liquidatore giudiziale,nonché quella svolta nei rapporti tra Bento e Monte dei Paschi di Sienae gli addetti all’azienda.Infine, quanto alla quarta nota, ha ribadito la non riferibilità delleprestazioni relative al liquidatore di Bento, i locatori e i rapporti con ilcuratore del fallimento, i rapporti con la società fornitrice emanutentrice del registratore di cassa della Bento, ancora una voltaindividuando nella società il beneficiario della prestazione.In tal senso, allora, la decisione è conforme ai principi fissati daquesta Corte per il Giudice del rinvio e ai principi consolidati sullacontemplatio domini.2.2. Il secondo motivo, con cui è stata lamentata la violazione efalsa applicazione degli articoli 115 comma I e 116 commi I e II cod.proc. civ., è inammissibile. Come statuito da questa Corte, per dedurrela violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre è, invece inammissibileperché questa attività valutativa è consentita dall'art. 116 cod. proc.civ. La censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, a sua volta,ammissibile soltanto ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzaRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -10-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudenteapprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; ove si deduca, invece, l’esercizio non corretto del«prudente apprezzamento» della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, I comma, n. 5, cod. proc. civ., soltanto neirigorosi limiti in cui ancora è consentito il sindacato di legittimità suivizi di motivazione; in tal senso la formulazione del motivo non ècongruente e si risolve nella inammissibile richiesta di una rivalutazionedei fatti (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, n. 16016 del09/06/2021; Sez. 6 - 2, n. 27847 del 12/10/2021; Sez. 3, n. 12971del 26/04/2022; Sez. 3, n. 9731 del 14/04/2025).2.3. Il terzo motivo , con cui è stata denunciata l’apparenza dellamotivazione e, per altro profilo, l’omesso esame del fatto cheAlessandra [OSCURATO:PERSONA] avesse rivestito la carica di legalerappresentante della società Bento esclusivamente in un arcotemporale circoscritto, compreso tra il 6 agosto 2001 e il 27 marzo2002, nonché del fatto che, per un periodo di oltre tre anni, vi sarebbestato tra asseriti rappresentante e rappresentata un rapporto di apertoconflitto, incompatibile con l’ipotesi di conferimento di un incaricoprofessionale e, infine, del riconoscimento operato da Mazzucchellinella lettera inviata al curatore del fallimento di Bento (doc. 28), è inparte inammissibile e in parte infondato.Innanzitutto, deve escludersi l’apparenza della motivazione.In disparte l’inconciliabilità tra questa censura e quella di omessoesame di un fatto decisivo che, evidentemente, presuppone unaRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -11-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026motivazione, questa Corte ha costantemente puntualizzato che, inseguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l.n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nelsenso della «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico», ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,restando così esclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto disufficienza» della motivazione. Ricorre, allora, il vizio denunciato con ilsecondo motivo quando la motivazione, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090del 03/03/2022)Nella specie, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi appenadescritte: la Corte territoriale, come già detto al punto 2.1., ha dedicatole pagine da 9 a 15 della sentenza a un’ampia e dettagliata analisi dellequattro note pro-forma allo scopo di accertare la fondatezza dellapretesa.2.3.1. Ciò precisato, la censura di omesso esame è inammissibileperché si risolve soltanto nella richiesta di rivalutazione dei fatti.La Corte d’appello, per stabilire quali compensi fossero a caricodi [OSCURATO:PERSONA], ha valutato plurime circostanze - quali il contenutoRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -12-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026delle dichiarazioni dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sede di ricorso perammissione al passivo o l’istanza di nomina del liquidatore giudizialeproposta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice delegata –accadute proprio e anche in quegli archi temporali indicati dalricorrente.In tal senso, allora, la denuncia si risolve nella richiesta di unadiversa ponderazione dei fatti acquisiti.L'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizioindividuato quale vizio dal n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ.deve intendersi riferito, invero, a un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico-naturalistico, non a questioni oargomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo(tra le numerosissime, Sez. 6 - 1, n. 22397 del 06/09/2019; Sez. 1, n.26305 del 18/10/2018; Sez. 2, n. 14802 del 14/06/2017).Ciò implica anche l’inammissibilità della denuncia quanto aidocumenti 27 e 28, dei quali addirittura non è stato riportato indettaglio neppure il contenuto.3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condannadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore diAlessandra [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -13-Numero registro generale 8598/2020Numero sezionale 2187/2025Numero di raccolta generale 22284/2026Data pubblicazione 29/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’11 settembre2025.Il Consigliere est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2020 n. 8598 sez. 2 - ud. 11-9-2025 -14-