Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 41059/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 8/6/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] coe le quali si è chiesto l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 9.4.2021 dal Gip del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in relazione al riciclaggio di denaro - mediante la vendita di orologi di pregio - proveniente dal traffico di stupefacenti gestito nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] di Roma dall'associazione a delinquere facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la ordinanza ricorre il difensore dell'indagato deducendo:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 191 e 407, comma 3,cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della eccezione difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo il 22 marzo 2018 - segnatamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - risultando agli atti l'iscrizione del ricorrente in data 22 novembre 2017 in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen e non valendo il riferimento fatto dal Tribunale al provvedimento del 2 marzo 2020, a seguito della informativa finale della p.g., che non è altro che un aggiornamento della originaria iscrizione, rappresentando la medesima notizia criminis solo ulteriormente circostanziata dalla individuazione di alcuni altri beni oggetto dell'ipotizzato riciclaggio.

2.2. Con il secondo motivo, inosservanza degli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., 648-bis cod. pen., 17,18 e 31 d.legs. 231/2007 e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla pretesa consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita del denaro ricevuto.

Il Tribunale ha considerato un presupposto normativo errato ritenendo applicabili le disposizioni del d.leg.vo 231/2007 (come modificato dal d.leg.vo 92/2017) alla attività di gioielleria svolta dalla ditta del ricorrente, laddove le norme in questione sono applicabili alla attività di compro-oro che esula dalla formulata contestazione riguardante la compravendita di orologi.

Risulta poi il rilascio di certificati di garanzia in occasione delle vendite di detti orologi che appare incompatibile con l'attività di riciclaggio.

2.3. Con il terzo motivo, inosservanza degli artt. 274, lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di recidiva ed alla idoneità della misura cautelare, basata su circostanze generiche o ipotetiche.2.4.

Con memoria di replica e rassegnando le proprie conclusioni il difensore sono ribadite le ragioni del ricorso.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione alla corretta risposta data dal Tribunale alla eccezione difensiva valorizzando la iscrizione del 2 marzo 2020 relativa ad ulteriori notizie di reato, ancorchè sussumubili sotto lo stesso paradigma normativo, riguardanti ulteriori attività di riciclaggio relative ad altri orologi compravenduti dal ricorrente.

5. Il secondo motivo è inammissibile, non solo per le opposte deduzioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, ma anche per il mancato confronto con l'articolata motivazione data dal Tribunale in ordine al connotato psicologico in capo al ricorrente del reato ipotizzato, la cui sussistenza è stata affermata senza incorrere in vizi logici e giuridici.

Invero, il Tribunale ha considerato la ampia attività svolta nei confronti del Longo e di alcuni suoi sodali nel reinvestimanto di ingenti somme attraverso l'acquisto degli orologi presso il Muscio, valorizzando altresì la mancata realizzazione degli adempimenti relativi alla identificazione e conservazione dei dati degli acquirenti e del tracciamento dei pagamenti, estendendo alla attività concretamente svolta dal ricorrente la normativa antiriciclaggio non solo perché riferita al codice ATECO dei compro-oro, ma anche per la circostanza che tutti gli orologi venduti dal ricorrente non avevano documentazione circa la loro provenienza da canali ufficiali dei preziosi marchi, riconducendo gli orologi venduti o permutati al Longo a quelli usati.

E' inoltre non illogicamente valorizzata - al fine di sostanziare il pertinete profilo psicologico - la vicenda del furto di uno degli orologi, nell'ambito della quale il Muscio recepiva la notizia della commissionata ricerca dell'orologio ad un comune amico (il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]) senza alcuna sollecitazione a denunziare il fatto alle ff.00.

6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto oppone generiche considerazioni alla corretta individuazione delle esigenze cautelari desunta dal lungo "servizio" reso dal ricorrente per il reinvestimento di ingenti proventi illeciti del gruppo facente capo al Longo ed alla adeguatezza della misura autocustodiale a recidere i contatti ed i rapporti che hanno reso possibile la condotta delittuosa.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 8/6/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] coe le quali si è chiesto l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 9.4.2021 dal Gip del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a questi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in relazione al riciclaggio di denaro - mediante la vendita di orologi di pregio - proveniente dal traffico di stupefacenti gestito nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] di Roma dall'associazione a delinquere facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la ordinanza ricorre il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 191 e 407, comma 3,cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della eccezione difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo il 22 marzo 2018 - segnatamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - risultando agli atti l'iscrizione del ricorrente in data 22 novembre 2017 in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen e non valendo il riferimento fatto dal Tribunale al provvedimento del 2 marzo 2020, a seguito della informativa finale della p.g., che non è altro che un aggiornamento della originaria iscrizione, rappresentando la medesima notizia criminis solo ulteriormente circostanziata dalla individuazione di alcuni altri beni oggetto dell'ipotizzato riciclaggio. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza degli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., 648-bis cod. pen., 17,18 e 31 d.legs. 231/2007 e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla pretesa consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita del denaro ricevuto. Il Tribunale ha considerato un presupposto normativo errato ritenendo applicabili le disposizioni del d.leg.vo 231/2007 (come modificato dal d.leg.vo 92/2017) alla attività di gioielleria svolta dalla ditta del ricorrente, laddove le norme in questione sono applicabili alla attività di compro-oro che esula dalla formulata contestazione riguardante la compravendita di orologi. Risulta poi il rilascio di certificati di garanzia in occasione delle vendite di detti orologi che appare incompatibile con l'attività di riciclaggio. 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza degli artt. 274, lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di recidiva ed alla idoneità della misura cautelare, basata su circostanze generiche o ipotetiche.2.4. Con memoria di replica e rassegnando le proprie conclusioni il difensore sono ribadite le ragioni del ricorso. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione alla corretta risposta data dal Tribunale alla eccezione difensiva valorizzando la iscrizione del 2 marzo 2020 relativa ad ulteriori notizie di reato, ancorchè sussumubili sotto lo stesso paradigma normativo, riguardanti ulteriori attività di riciclaggio relative ad altri orologi compravenduti dal ricorrente. 5. Il secondo motivo è inammissibile, non solo per le opposte deduzioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità, ma anche per il mancato confronto con l'articolata motivazione data dal Tribunale in ordine al connotato psicologico in capo al ricorrente del reato ipotizzato, la cui sussistenza è stata affermata senza incorrere in vizi logici e giuridici. Invero, il Tribunale ha considerato la ampia attività svolta nei confronti del Longo e di alcuni suoi sodali nel reinvestimanto di ingenti somme attraverso l'acquisto degli orologi presso il Muscio, valorizzando altresì la mancata realizzazione degli adempimenti relativi alla identificazione e conservazione dei dati degli acquirenti e del tracciamento dei pagamenti, estendendo alla attività concretamente svolta dal ricorrente la normativa antiriciclaggio non solo perché riferita al codice ATECO dei compro-oro, ma anche per la circostanza che tutti gli orologi venduti dal ricorrente non avevano documentazione circa la loro provenienza da canali ufficiali dei preziosi marchi, riconducendo gli orologi venduti o permutati al Longo a quelli usati. E' inoltre non illogicamente valorizzata - al fine di sostanziare il pertinete profilo psicologico - la vicenda del furto di uno degli orologi, nell'ambito della quale il Muscio recepiva la notizia della commissionata ricerca dell'orologio ad un comune amico (il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]) senza alcuna sollecitazione a denunziare il fatto alle ff.00. 6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto oppone generiche considerazioni alla corretta individuazione delle esigenze cautelari desunta dal lungo "servizio" reso dal ricorrente per il reinvestimento di ingenti proventi illeciti del gruppo facente capo al Longo ed alla adeguatezza della misura autocustodiale a recidere i contatti ed i rapporti che hanno reso possibile la condotta delittuosa. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41059/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris