Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 14254/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33087/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

RM LSRA69S60I480P ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 78/2 –controricorrente – Oggetto: tributi – dogane - cancellazione N.33087/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 612/04/2019 depositata in data 15 maggio 2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di rettifica del 18 gennaio 2017, relativo a una dichiarazione di importazione del 19 dicembre 2012 della cessata C .[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –di cui il contribuente era stato liquidatore - con il quale l’Agenzia delle Dogane ha contestato l’invalidità di certificati di origine taiwanese relativi a partite di viti e bulloni , dichiarate di origine non preferenziale taiwanese e ritenute di origine cinese, con applicazione del dazio antidumpingdi cui al Regolamento (CE) 91/2009.

2. Il contribuente ha contestato il proprio difetto di legittimazione, nonché la prescrizione e decadenza dalla pretesa impositiva e l’infondatezza nel meritodella stessa e la sussistenza della buona fede del contribuente.

3. La CTP diLa Spezia ha accolto il ricorso.

4. La CTR della Liguria, con sentenza in data 15 maggio 2019 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l’avviso è stato notificato al legale rappresentante di società cancellata.

Il giudice di appello ha, poi, ritenuto sussistente la buona fede dell’importatore e ha rilevato che l’art. 79 del codice doganale fosse entrato in vigore in epoca successiva alle importazioniper cui è causa.

5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, affidato a due motivi; resiste il contribuente con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria, con cui ha rilevato la connessione con altro procedimento pendente presso questa Corte.

N.33087/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo del ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2697 cod. civ., 77, 79 Reg. (UE) n. 952/2013, 201, 202, 220 Reg (CE) n. 2913/1992, nonché dell’art. 199 Reg. (CEE) 2454/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente fosse sprovvisto di legittimazione passiva.

Osserva il ricorrente che il contribuente è stato attinto dalla rettifica a posteriori quale dichiarante in Dogana e non ai sensi della disciplina civilistica.

In particolare, osserva l’Ufficio ricorrente, ove una dichiarazione in Dogana è redatta in base a dati che hanno determinato la mancata riscossione, le persone che hanno fornito questi dati sono considerate debitori per irregolare introduzione di merce soggetta a dazi non versati.

1.1.1. Il ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile l’art. 79 Reg. (UE) n. 952/2013, nonché nella parte in cui è stata ritenuta la buona fede del con tribuente , osservando che la disciplina doganale non subordina l’insorgenza dell’obbligazione doganale alla sussistenza del dolo o della colpa del debitore, risultando inibito il recupero a posteriori del maggior dazio solo ove l’omesso recupero sia dovuto a un errore dell’Autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore. 1.2.Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. n. 546/1992, per essere la sentenza corredata da motivazione apparente.

2. Il secondo motivo , il quale va esaminato preliminarmente, è infondato, essendo il vizio di motivazione apparente deducibile solo ove non sia in alcun modo rinvenibile il percorso argomentativo da parte N.33087/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino del giudice di appello (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie il giudice di appello, con motivazione succinta, ha accolto la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del contribuente per intervenuta cancellazione della società di cui il contribuente era legale rappresentante in epoca precedente l’atto di rettifica impugnato, nonché per sussistenza della buona fede del contribuente nell’avere eseguito le operazioni doganali senza essere a conoscenza delle irregolarità denunciate dall’Ufficio.

3. Il primo motivo è infondato in relazione al primo degli aspetti denunciati.

Come correttamente dedotto dal controricorre nte, il soggetto passivo dell’obbligazione doganale era la società C.S.J., cancellata dal Registro delle Imprese in epoca precedente la notificazione dell’atto impugnato, come accertato dal giudice di appello e come dedotto dallo stesso ricorrente; in relazione alle pretese azionate nei confronti di società cancellata – come correttamente deduce il controricorrente – il contraddittorio va incardinato nei confronti dei successori, ossia dei soci, non anche del legale rappresentante(Cass., Sez.

V, 12 settembre 2022, n. 26758).

4. Il ricorrente deduce, ulteriormente, che dichiarante sarebbe stato l’odierno contribuente quale autore della dichiarazione evidentemente in proprio e non nella già spiegata qualità.

Tuttavia sotto questo profilo il ricorso è inammissibile, in quanto non trascrive l’avviso di rettificae, in ogni caso – come deduce il controricorrente – , tende ad introdurre circostanze in fatto, non deducibili con il vizio di violazione di legge, in quanto impingenti in un accertamento in fatto diverso da quello operato dal giudice di appello.

5. L’esame delle ulteriori autonome doglianze del medesimo motivo si rivela inammissibile, in quanto attinenti ad autonome rationes decidendi.

Nel qual caso deve farsi applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, ove afferma che l’esame di tale N.33087/19 R.G.

Est.

F. D’Aquino autonoma ragione della decisione non è di interesse del ricorrente, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez.

III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez.

VI, 18 aprile 2017, n. 9752).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenzae liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33087/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RM LSRA69S60I480P ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 78/2 –controricorrente – Oggetto: tributi – dogane - cancellazione N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 612/04/2019 depositata in data 15 maggio 2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di rettifica del 18 gennaio 2017, relativo a una dichiarazione di importazione del 19 dicembre 2012 della cessata C .[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –di cui il contribuente era stato liquidatore - con il quale l’Agenzia delle Dogane ha contestato l’invalidità di certificati di origine taiwanese relativi a partite di viti e bulloni , dichiarate di origine non preferenziale taiwanese e ritenute di origine cinese, con applicazione del dazio antidumpingdi cui al Regolamento (CE) 91/2009. 2. Il contribuente ha contestato il proprio difetto di legittimazione, nonché la prescrizione e decadenza dalla pretesa impositiva e l’infondatezza nel meritodella stessa e la sussistenza della buona fede del contribuente. 3. La CTP diLa Spezia ha accolto il ricorso. 4. La CTR della Liguria, con sentenza in data 15 maggio 2019 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto l’avviso è stato notificato al legale rappresentante di società cancellata. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto sussistente la buona fede dell’importatore e ha rilevato che l’art. 79 del codice doganale fosse entrato in vigore in epoca successiva alle importazioniper cui è causa. 5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane, affidato a due motivi; resiste il contribuente con controricorso , ulteriormente illustrato da memoria, con cui ha rilevato la connessione con altro procedimento pendente presso questa Corte. N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo del ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2697 cod. civ., 77, 79 Reg. (UE) n. 952/2013, 201, 202, 220 Reg (CE) n. 2913/1992, nonché dell’art. 199 Reg. (CEE) 2454/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente fosse sprovvisto di legittimazione passiva. Osserva il ricorrente che il contribuente è stato attinto dalla rettifica a posteriori quale dichiarante in Dogana e non ai sensi della disciplina civilistica. In particolare, osserva l’Ufficio ricorrente, ove una dichiarazione in Dogana è redatta in base a dati che hanno determinato la mancata riscossione, le persone che hanno fornito questi dati sono considerate debitori per irregolare introduzione di merce soggetta a dazi non versati. 1.1.1. Il ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile l’art. 79 Reg. (UE) n. 952/2013, nonché nella parte in cui è stata ritenuta la buona fede del con tribuente , osservando che la disciplina doganale non subordina l’insorgenza dell’obbligazione doganale alla sussistenza del dolo o della colpa del debitore, risultando inibito il recupero a posteriori del maggior dazio solo ove l’omesso recupero sia dovuto a un errore dell’Autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore. 1.2.Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. n. 546/1992, per essere la sentenza corredata da motivazione apparente. 2. Il secondo motivo , il quale va esaminato preliminarmente, è infondato, essendo il vizio di motivazione apparente deducibile solo ove non sia in alcun modo rinvenibile il percorso argomentativo da parte N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino del giudice di appello (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il giudice di appello, con motivazione succinta, ha accolto la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva del contribuente per intervenuta cancellazione della società di cui il contribuente era legale rappresentante in epoca precedente l’atto di rettifica impugnato, nonché per sussistenza della buona fede del contribuente nell’avere eseguito le operazioni doganali senza essere a conoscenza delle irregolarità denunciate dall’Ufficio. 3. Il primo motivo è infondato in relazione al primo degli aspetti denunciati. Come correttamente dedotto dal controricorre nte, il soggetto passivo dell’obbligazione doganale era la società C.S.J., cancellata dal Registro delle Imprese in epoca precedente la notificazione dell’atto impugnato, come accertato dal giudice di appello e come dedotto dallo stesso ricorrente; in relazione alle pretese azionate nei confronti di società cancellata – come correttamente deduce il controricorrente – il contraddittorio va incardinato nei confronti dei successori, ossia dei soci, non anche del legale rappresentante(Cass., Sez. V, 12 settembre 2022, n. 26758). 4. Il ricorrente deduce, ulteriormente, che dichiarante sarebbe stato l’odierno contribuente quale autore della dichiarazione evidentemente in proprio e non nella già spiegata qualità. Tuttavia sotto questo profilo il ricorso è inammissibile, in quanto non trascrive l’avviso di rettificae, in ogni caso – come deduce il controricorrente – , tende ad introdurre circostanze in fatto, non deducibili con il vizio di violazione di legge, in quanto impingenti in un accertamento in fatto diverso da quello operato dal giudice di appello. 5. L’esame delle ulteriori autonome doglianze del medesimo motivo si rivela inammissibile, in quanto attinenti ad autonome rationes decidendi. Nel qual caso deve farsi applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, ove afferma che l’esame di tale N.33087/19 R.G. Est. F. D’Aquino autonoma ragione della decisione non è di interesse del ricorrente, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenzae liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in comple
Sentenza Cassazione n. 14254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris