CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 27046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2017 del TRIBUNALE di PRATOrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Prato il 26 luglio 2017, con motivazione depositata il 18 settembre 2017, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1 di reclusione e 1.400 euro di multa, in relazione a due episodi (capi A e B), unificati dal vincolo della continuazione, del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Montemurlo in epoca compresa tra il gennaio e il 28 giugno 2017. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato, a fronte di una sentenza impugnata in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e ciò senza considerare che è stata impugnata una sentenza di patteggiamento ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., contestandosi il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che invero per scelta difensiva non hanno formato oggetto dell'accordo sottoposto al Tribunale. Da ciò consegue che il ricorso personale di Benaacher deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il ,.,7,24gtliiere estensore [OSCURATO:PERSONA] '