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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18243/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza in data 02/12/2021 del Tribunale di Palmi, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con un unico motivo di ricorso, deducono l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.pen.; Ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali degli imputati, in aderenza ai certificati del casellario giudiziale in atti.

Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa degli imputati, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativi a reati estinti, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza in data 02/12/2021 del Tribunale di Palmi, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannati alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che i ricorrenti, ciascuno con un unico motivo di ricorso, deducono l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.pen.; Ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali degli imputati, in aderenza ai certificati del casellario giudiziale in atti. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa degli imputati, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativi a reati estinti, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 18243/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris