CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA][NARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito ii ifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di bancarotta societaria impropria. fraudolenta patrimoniale e documentale, la pena principale di anni due di reclusione, nonché le pene accessorie fallimentari dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 445 comma 1 del codice di rito, che non consente l'applicazione delle pene accessorie nel caso in cui la pena principale applicata non superi i due anni sola o congiunta a pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati. Premesso che i ricorsi sono ammissibili in quanto si verte nell'ipotesi di applicazione di pena accessoria in assenza dei presupposti di legge, riconducibile nell'ambito dei casi di irrogazione di "pena illegale", con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art.448, comma 2 bis, cod. proc. pen., si deve ribadire il principio, già più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 1.0988 del 28/11/2019 Cc. (dep. 01/04/2020 ) Rv. 278882 - 01), e non essendo l'art. 21.6 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470). Il tribunale, dunque, non poteva applicare le sanzioni accessorie inflitte ai ricorrenti, che, pertanto, sono illegali in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore; sicchè, considerato che l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie illegali, non concordate dalle parti, non travolge l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, n 19400 del 24/03/2021, Rv. 281263), deve procedersi all'annullamento della sentenza impugnata, sul punto, disponendo direttamente l'eliminazione delle pene accessorie fallimentari, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831), essendo, nel caso di specie, il rinvio senza dubbio superfluo, essendo evidente che le pene accessorie, come detto, devono essere eliminate senza necessità di ulteriori acc:ertamenti. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina