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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10328/2026

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rente –MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- resistente -avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4806/2022, depositata il30/03/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nell'ambito del procedimento di riesame della pericolosità socialesvoltosi innanzi all'Ufficio di Sorveglianza di Bari, [OSCURATO:PERSONA] conferivamandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale depositavaistanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’istanza veniva dichiarata inammissibile dal Magistrato di Sorveglianzacon decreto n. 483/17, per mancata indicazione delle prescrizioni di cuiall’art. 79, comma 2 lett. d) d.P.R. n. 115 del 2002.Borlizzi presentava all’Ufficio di Sorveglianza una seconda istanza diammissione al beneficio, ove venivano fornite le indicazioni redditualiprescritte dalla legge.Anche la seconda istanza veniva dichiarata inammissibile con decreto n.1172 del 09.03.2022, in quanto «proposta in relazione a procedimento giàdefinito nel 2017».Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneinnanzi al Presidente del Tribunale civile e penale di Bari, il quale – conordinanza n. 806/2022 del 30.03.2023 - dichiarava la sua incompetenza,non provvedendo nel merito, sostenendo che il magistrato dell’Ufficio diSorveglianza è un organo autonomo e distinto dal Tribunale Ordinario, nonsottoposto alla vigilanza ed al sindacato giurisdizionale di quest’ultimo.Avverso l’ordinanza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.Resta intimato il Ministero delle Finanze, che ha depositato atto dicostituzione ex art. 370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce l’illegittimità, abnormità, erroneità e/onullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, error in iudicando), della ordinanzadel 30 marzo 2023 del Presidente del Tribunale civile e penale di Bari (inriferimento alla dichiarata incompetenza a decidere il giudizio); e ciò inrelazione al combinato disposto di cui agli articoli 99, comma 1, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, 1, c. p., 1, 42, 42-bis, 43, 45, 47, 98, r.d. 30 gennaio1941, n. 12, 68, 69, 70, 70-bis, 70- ter, 89, legge 26 luglio 1975, n. 354,2, 3, 24, 25, comma 1, 97, 111, commi 1, 2 e 6, Cost.; 296, comma 2,TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentaliNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificatacon legge 4.8.1955, n. 848), nonché con l'interpretazione delle normeregolatrici della fattispecie, resa dalla giurisprudenza nazionale ecomunitaria e dalla dottrina.Il ricorrente si duole della errata statuizione del giudice di appello che siè riconosciuto incompetente per il giudizio oggetto di esame.In particolare, evidenzia che la richiesta era stata correttamenteindirizzata al Presidente del Tribunale civile e penale di Bari, poiché lo stessoricopre la qualità di « […] capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene ilmagistrato che ha emesso il provvedimento impugnato […] » (art. 15, d.lgs.1 settembre 2011, n. 150), mentre a nulla rileva che il giudizio presuppostosi sia svolto innanzi al Tribunale di Sorveglianza poiché i giudici che locompongono altro non sono che giudici del Tribunale Ordinario cui vengonoaffidate funzioni di sorveglianza; circostanza che si ricaverebbe dagli artt.42-bis, 47 e 45 r.d. 30.01.1941, n. 12.

Né a sottrarre il Magistrato diSorveglianza dal suo naturale «capo» o «dirigente» interviene la normativaspeciale dettata a disciplina dei giudici di sorveglianza, in particolare l’art.70-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario),diretta piuttosto a disciplinarne attività e funzioni, ma non l’ufficio, che restaparte integrante del Tribunale Ordinario.1.1.

Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.Il ricorrente ha precisato, in premessa, di aver escluso lo strumento delregolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. sulla scorta di quantosostenuto dall’orientamento costante di questa Corte, a mente del quale laviolazione di norme di regole nell’assegnazione degli affari non determinaalcuna questione di competenza né di nullità della sentenza, sia perché peri criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento, nel suocomplesso, all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, siaperché comunque non involge giammai una questione di competenzal'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato inNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualitànell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizionedegli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio delprovvedimento giurisdizionale conseguente (Sez.

U, n. 19161 del03/09/2009, Rv. 609887 – 01, con riferimento ad un’opposizione a decretodi liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre cheai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominatinell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, presentata innanzi un giudiceaddetto al servizio penale, sebbene l’opposizione introduca una controversiadi natura civile; conf., ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11332 del26/04/2019, Rv. 653447 – 01, con riferimento all’irrituale assegnazionedell'affare in base alle tabelle di ripartizione; Sez.

U, n. 38596 del 2021, conriferimento anche alla questione di affare interno riconosciuta allaripartizione interna tra sezioni civili e penali; Sez. 6 – 3 n. 16163 del19/06/2018, Rv. 649431 – 01, con riferimento all’assegnazione tra le variesezioni di un Tribunale).Se non che, nel caso di specie la questione sollevata involge lacompetenza dell’Ufficio adito, in quanto non vengono in rilievo questionitabellari o di sistema, né di violazione delle regole di composizione deicollegi ovvero di assegnazione degli affari, bensì nel caso in esame sonocoinvolti uffici giudiziari diversi.In effetti, l’Ufficio giudiziario del Magistrato di Sorveglianza costituisceun’articolazione del Tribunale di Sorveglianza, e di entrambi risulta oramaievidente, come messo in rilievo anche in dottrina, la loro autonomia rispettoagli altri uffici giudiziari, definitivamente normativizzata dalla legge 10ottobre 1986, n. 663, che ha modificato l’ordinamento giudiziario, laddoveinnanzitutto ha evitato condizionamenti lessicali, abbandonando il termine«sezione» (v. art. 70-ter, comma 1: «Le denominazioni "sezione disorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sonorispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" eNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026"magistrato di sorveglianza"»); inoltre, ha assegnato al Presidente delTribunale di sorveglianza poteri del tutto nuovi (v. legge ord. pen., art. 70-bis, comma 2, soprattutto lett. b): coordinare l’attività degli uffici disorveglianza operanti nel distretto; e c): disporre le applicazioni deimagistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici disorveglianza).

Infine, milita nel senso dell’autonomia degli Uffici diSorveglianza rispetto agli altri uffici giudiziari ordinari la circostanza dellanomina degli esperti del Tribunale di sorveglianza ad opera del CSM (art.70, comma 4, ord. pen.; art. 70-bis, comma 2, lett. e).Da tanto deriva che, contrariamente a quanto affermato nel mezzo digravame, il capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che haemesso il provvedimento di inammissibilità del beneficio del patrocinio nonè il Presidente del Tribunale Ordinario di Bari, bensì il Presidente delTribunale di Sorveglianza territorialmente competente (v. art. 68, comma1, legge n. 354 del 1975, e Tabella A).In conclusione, in tema di opposizione al rigetto dell’istanza diammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, competente adecidere è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui appartiene ilmagistrato che ha così deciso, in quanto l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudicedell'opposizione (Sez. 2, Ordinanza n. 17010 del 14/06/2023, Rv. 668391– 01, con riferimento all’opposizione a decreto di liquidazione del compenso;Sez. 2, n. 23020, 11/11/2015, Rv. 637160; Cass. n. 12668/2014).1.2.

Nel provvedimento qui impugnato, il Presidente del TribunaleOrdinario di Bari non ha deciso nel merito, e nel dispositivo ha così statuito:«Dichiara la propria incompetenza a trattare e definire il presenteprocedimento».Pertanto, trattandosi di pronuncia di incompetenza, il ricorrente avrebbedovuto tempestivamente proporre, innanzi a questa Corte, regolamentoNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47, comma 2, c.p.c.,benché nel provvedimento in esame non sia stato indicato il giudicecompetente, rientrando fra i compiti di questa Corte quello di riparare allamancata indicazione del giudice competente da parte del giudice a quo cheha dichiarato la propria incompetenza territoriale (Sez. 3, Ordinanza n.10236 del 18/04/2008, Rv. 602803 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, n. 15417 del21.06.2017; Sez. 1, n. 23747 del 23.11.2010).1.3.

Alla luce delle argomentazioni sopra addotte, il Collegio ritiene -come pure richiesto in ricorso - di non dover procedere alla rimessione dellapresente questione né alla pubblica udienza, né alle Sezioni Unite di questaCorte.

Neanche si ravvisa l’opportunità di investire della questione in esamela Corte costituzionale, non rilevandosi alcuna limitazione né alla garanziadella precostituzione del giudice naturale né al diritto di difesa.2.

Con il secondo motivo si deduce illegittimità, erroneità e/o nullità (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.: nullità della sentenza odel procedimento, error in procedendo) della ordinanza del 30 marzo 2023del Tribunale di Bari (n. 4806/2022 r.g.), per vizio di motivazione(motivazione apparente, pari alla omessa motivazione, e/o perplessa oincomprensibile, illogica e/o intrinsecamente contraddittoria in modomanifesto e irriducibile, circa la disposta incompetenza); e ciò in relazioneal combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2,6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2907 c.c., in combinato disposto con gliarticoli richiamati nel titolo del motivo rubricato sub 1., nonché conl'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie, resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione del provvedimentoimpugnato che non consente di individuare le ragioni giuridiche dellaNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026decisione né le norme e i principi di diritto applicabili.

La decisione siestrinseca in una statuizione non idonea a rilevare la ratio decidendi, inquanto la declaratoria di incompetenza si è basata su una motivazionegenerica, teorica e assertiva.3.

Con il terzo motivo si deduce illegittimità, erroneità e/o nullità (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, error in iudicando), del decreto emesso dall'Ufficio disorveglianza di Bari (giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Addetta) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2022/1172, proced. n. 2196/2022 r.g., depositato il10.3.2022, nonché della ordinanza del 30 marzo 2023 del Tribunale di Bari,n. 4806/2022 r.g. (sul mancato riconoscimento, nel merito, del diritto delricorrente alla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese delloStato); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 76, 78,79, 96, 97, 99, 109 e 126, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, 24, comma 3, e 111,Cost., 47, u.c., Carta diritti fondamentali UE., 6, comma 3, lett. c), CEDU(come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848), in combinato disposto conl'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie, resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.Nel merito dell’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, il ricorrente evidenzia come l’unica condizione previstadalla legge (art. 76, d.P.R. 30.5.2002, n. 115) sia l'essere titolare di unreddito imponibile non superiore ai limiti normativamente previsti, carenzacolmata con la presentazione della seconda istanza.Il ricorrente evidenzia, inoltre, come la prima declaratoria diinammissibilità emessa dal Magistrato con decreto n. 483/17, non avendoposto una questione relativa all’esistenza del diritto del ricorrente, non fosseidonea ad acquisire valore di giudicato, proprio perché non aveva risoltouna questione controversa, limitandosi a constatare una lacuna colmabile.Pertanto, precisa il ricorrente, deve ritenersi ammissibile la presentazionedi una nuova istanza, ad integrazione dell’accertamento richiesto o dellaNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026dichiarazione o documentazione ritenuta carente con il primo decreto: nonper originaria insussistenza del diritto, bensì in ragione della mancanza diun mero presupposto formale, suscettibile di sanatoria.4.

Avendo il Collegio dichiarato inammissibile il primo motivo, il secondoe terzo motivo sono assorbiti.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo la controparte svolto attività difensiva.Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo,trattandosi di ricorso proposto per l’ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- resistente -avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4806/2022, depositata il30/03/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nell'ambito del procedimento di riesame della pericolosità socialesvoltosi innanzi all'Ufficio di Sorveglianza di Bari, [OSCURATO:PERSONA] conferivamandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale depositavaistanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’istanza veniva dichiarata inammissibile dal Magistrato di Sorveglianzacon decreto n. 483/17, per mancata indicazione delle prescrizioni di cuiall’art. 79, comma 2 lett. d) d.P.R. n. 115 del 2002.Borlizzi presentava all’Ufficio di Sorveglianza una seconda istanza diammissione al beneficio, ove venivano fornite le indicazioni redditualiprescritte dalla legge.Anche la seconda istanza veniva dichiarata inammissibile con decreto n.1172 del 09.03.2022, in quanto «proposta in relazione a procedimento giàdefinito nel 2017».Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizioneinnanzi al Presidente del Tribunale civile e penale di Bari, il quale – conordinanza n. 806/2022 del 30.03.2023 - dichiarava la sua incompetenza,non provvedendo nel merito, sostenendo che il magistrato dell’Ufficio diSorveglianza è un organo autonomo e distinto dal Tribunale Ordinario, nonsottoposto alla vigilanza ed al sindacato giurisdizionale di quest’ultimo.Avverso l’ordinanza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.Resta intimato il Ministero delle Finanze, che ha depositato atto dicostituzione ex art. 370, comma 1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità, abnormità, erroneità e/onullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, error in iudicando), della ordinanzadel 30 marzo 2023 del Presidente del Tribunale civile e penale di Bari (inriferimento alla dichiarata incompetenza a decidere il giudizio); e ciò inrelazione al combinato disposto di cui agli articoli 99, comma 1, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, 1, c. p., 1, 42, 42-bis, 43, 45, 47, 98, r.d. 30 gennaio1941, n. 12, 68, 69, 70, 70-bis, 70- ter, 89, legge 26 luglio 1975, n. 354,2, 3, 24, 25, comma 1, 97, 111, commi 1, 2 e 6, Cost.; 296, comma 2,TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentaliNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificatacon legge 4.8.1955, n. 848), nonché con l'interpretazione delle normeregolatrici della fattispecie, resa dalla giurisprudenza nazionale ecomunitaria e dalla dottrina.Il ricorrente si duole della errata statuizione del giudice di appello che siè riconosciuto incompetente per il giudizio oggetto di esame.In particolare, evidenzia che la richiesta era stata correttamenteindirizzata al Presidente del Tribunale civile e penale di Bari, poiché lo stessoricopre la qualità di « […] capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene ilmagistrato che ha emesso il provvedimento impugnato […] » (art. 15, d.lgs.1 settembre 2011, n. 150), mentre a nulla rileva che il giudizio presuppostosi sia svolto innanzi al Tribunale di Sorveglianza poiché i giudici che locompongono altro non sono che giudici del Tribunale Ordinario cui vengonoaffidate funzioni di sorveglianza; circostanza che si ricaverebbe dagli artt.42-bis, 47 e 45 r.d. 30.01.1941, n. 12. Né a sottrarre il Magistrato diSorveglianza dal suo naturale «capo» o «dirigente» interviene la normativaspeciale dettata a disciplina dei giudici di sorveglianza, in particolare l’art.70-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario),diretta piuttosto a disciplinarne attività e funzioni, ma non l’ufficio, che restaparte integrante del Tribunale Ordinario.1.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.Il ricorrente ha precisato, in premessa, di aver escluso lo strumento delregolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. sulla scorta di quantosostenuto dall’orientamento costante di questa Corte, a mente del quale laviolazione di norme di regole nell’assegnazione degli affari non determinaalcuna questione di competenza né di nullità della sentenza, sia perché peri criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento, nel suocomplesso, all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, siaperché comunque non involge giammai una questione di competenzal'assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato inNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; né un'eventuale irritualitànell'applicazione delle tabelle di composizione dell'ufficio o di ripartizionedegli affari all'interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio delprovvedimento giurisdizionale conseguente (Sez. U, n. 19161 del03/09/2009, Rv. 609887 – 01, con riferimento ad un’opposizione a decretodi liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre cheai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominatinell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, presentata innanzi un giudiceaddetto al servizio penale, sebbene l’opposizione introduca una controversiadi natura civile; conf., ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11332 del26/04/2019, Rv. 653447 – 01, con riferimento all’irrituale assegnazionedell'affare in base alle tabelle di ripartizione; Sez. U, n. 38596 del 2021, conriferimento anche alla questione di affare interno riconosciuta allaripartizione interna tra sezioni civili e penali; Sez. 6 – 3 n. 16163 del19/06/2018, Rv. 649431 – 01, con riferimento all’assegnazione tra le variesezioni di un Tribunale).Se non che, nel caso di specie la questione sollevata involge lacompetenza dell’Ufficio adito, in quanto non vengono in rilievo questionitabellari o di sistema, né di violazione delle regole di composizione deicollegi ovvero di assegnazione degli affari, bensì nel caso in esame sonocoinvolti uffici giudiziari diversi.In effetti, l’Ufficio giudiziario del Magistrato di Sorveglianza costituisceun’articolazione del Tribunale di Sorveglianza, e di entrambi risulta oramaievidente, come messo in rilievo anche in dottrina, la loro autonomia rispettoagli altri uffici giudiziari, definitivamente normativizzata dalla legge 10ottobre 1986, n. 663, che ha modificato l’ordinamento giudiziario, laddoveinnanzitutto ha evitato condizionamenti lessicali, abbandonando il termine«sezione» (v. art. 70-ter, comma 1: «Le denominazioni "sezione disorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sonorispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" eNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026"magistrato di sorveglianza"»); inoltre, ha assegnato al Presidente delTribunale di sorveglianza poteri del tutto nuovi (v. legge ord. pen., art. 70-bis, comma 2, soprattutto lett. b): coordinare l’attività degli uffici disorveglianza operanti nel distretto; e c): disporre le applicazioni deimagistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici disorveglianza). Infine, milita nel senso dell’autonomia degli Uffici diSorveglianza rispetto agli altri uffici giudiziari ordinari la circostanza dellanomina degli esperti del Tribunale di sorveglianza ad opera del CSM (art.70, comma 4, ord. pen.; art. 70-bis, comma 2, lett. e).Da tanto deriva che, contrariamente a quanto affermato nel mezzo digravame, il capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che haemesso il provvedimento di inammissibilità del beneficio del patrocinio nonè il Presidente del Tribunale Ordinario di Bari, bensì il Presidente delTribunale di Sorveglianza territorialmente competente (v. art. 68, comma1, legge n. 354 del 1975, e Tabella A).In conclusione, in tema di opposizione al rigetto dell’istanza diammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, competente adecidere è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui appartiene ilmagistrato che ha così deciso, in quanto l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011,valorizza la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudicedell'opposizione (Sez. 2, Ordinanza n. 17010 del 14/06/2023, Rv. 668391– 01, con riferimento all’opposizione a decreto di liquidazione del compenso;Sez. 2, n. 23020, 11/11/2015, Rv. 637160; Cass. n. 12668/2014).1.2. Nel provvedimento qui impugnato, il Presidente del TribunaleOrdinario di Bari non ha deciso nel merito, e nel dispositivo ha così statuito:«Dichiara la propria incompetenza a trattare e definire il presenteprocedimento».Pertanto, trattandosi di pronuncia di incompetenza, il ricorrente avrebbedovuto tempestivamente proporre, innanzi a questa Corte, regolamentoNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026necessario di competenza ai sensi degli artt. 42 e 47, comma 2, c.p.c.,benché nel provvedimento in esame non sia stato indicato il giudicecompetente, rientrando fra i compiti di questa Corte quello di riparare allamancata indicazione del giudice competente da parte del giudice a quo cheha dichiarato la propria incompetenza territoriale (Sez. 3, Ordinanza n.10236 del 18/04/2008, Rv. 602803 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, n. 15417 del21.06.2017; Sez. 1, n. 23747 del 23.11.2010).1.3. Alla luce delle argomentazioni sopra addotte, il Collegio ritiene -come pure richiesto in ricorso - di non dover procedere alla rimessione dellapresente questione né alla pubblica udienza, né alle Sezioni Unite di questaCorte. Neanche si ravvisa l’opportunità di investire della questione in esamela Corte costituzionale, non rilevandosi alcuna limitazione né alla garanziadella precostituzione del giudice naturale né al diritto di difesa.2. Con il secondo motivo si deduce illegittimità, erroneità e/o nullità (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.: nullità della sentenza odel procedimento, error in procedendo) della ordinanza del 30 marzo 2023del Tribunale di Bari (n. 4806/2022 r.g.), per vizio di motivazione(motivazione apparente, pari alla omessa motivazione, e/o perplessa oincomprensibile, illogica e/o intrinsecamente contraddittoria in modomanifesto e irriducibile, circa la disposta incompetenza); e ciò in relazioneal combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2,6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2907 c.c., in combinato disposto con gliarticoli richiamati nel titolo del motivo rubricato sub 1., nonché conl'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie, resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione del provvedimentoimpugnato che non consente di individuare le ragioni giuridiche dellaNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026decisione né le norme e i principi di diritto applicabili. La decisione siestrinseca in una statuizione non idonea a rilevare la ratio decidendi, inquanto la declaratoria di incompetenza si è basata su una motivazionegenerica, teorica e assertiva.3. Con il terzo motivo si deduce illegittimità, erroneità e/o nullità (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, error in iudicando), del decreto emesso dall'Ufficio disorveglianza di Bari (giudice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Addetta) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2022/1172, proced. n. 2196/2022 r.g., depositato il10.3.2022, nonché della ordinanza del 30 marzo 2023 del Tribunale di Bari,n. 4806/2022 r.g. (sul mancato riconoscimento, nel merito, del diritto delricorrente alla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese delloStato); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 76, 78,79, 96, 97, 99, 109 e 126, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, 24, comma 3, e 111,Cost., 47, u.c., Carta diritti fondamentali UE., 6, comma 3, lett. c), CEDU(come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848), in combinato disposto conl'interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie, resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.Nel merito dell’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato, il ricorrente evidenzia come l’unica condizione previstadalla legge (art. 76, d.P.R. 30.5.2002, n. 115) sia l'essere titolare di unreddito imponibile non superiore ai limiti normativamente previsti, carenzacolmata con la presentazione della seconda istanza.Il ricorrente evidenzia, inoltre, come la prima declaratoria diinammissibilità emessa dal Magistrato con decreto n. 483/17, non avendoposto una questione relativa all’esistenza del diritto del ricorrente, non fosseidonea ad acquisire valore di giudicato, proprio perché non aveva risoltouna questione controversa, limitandosi a constatare una lacuna colmabile.Pertanto, precisa il ricorrente, deve ritenersi ammissibile la presentazionedi una nuova istanza, ad integrazione dell’accertamento richiesto o dellaNumero registro generale 9671/2023Numero sezionale 397/2026Numero di raccolta generale 10328/2026Data pubblicazione 20/04/2026dichiarazione o documentazione ritenuta carente con il primo decreto: nonper originaria insussistenza del diritto, bensì in ragione della mancanza diun mero presupposto formale, suscettibile di sanatoria.4. Avendo il Collegio dichiarato inammissibile il primo motivo, il secondoe terzo motivo sono assorbiti.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo la controparte svolto attività difensiva.Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo,trattandosi di ricorso proposto per l’ammissione al gratuito patrocinio. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI
Decreto Cassazione n. 10328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris