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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30292/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 26 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di truffe avvinte dal vincolo della continuazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generico, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui ritenere provata la colpevolezza del prevenuto per tutte le truffe contrattuali contestate, caratterizzate dalle medesime modalità operative, dalla domiciliazione dei conti correnti cui inviare il denaro, dalle dichiarazioni delle persone offese, così sconfessando le medesime deduzioni difensive inammissibilmente reiterate davanti a questa Corte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 26 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad una serie di truffe avvinte dal vincolo della continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere del tutto generico, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato le ragioni per cui ritenere provata la colpevolezza del prevenuto per tutte le truffe contrattuali contestate, caratterizzate dalle medesime modalità operative, dalla domiciliazione dei conti correnti cui inviare il denaro, dalle dichiarazioni delle persone offese, così sconfessando le medesime deduzioni difensive inammissibilmente reiterate davanti a questa Corte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
Sentenza Cassazione n. 30292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris