CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Roma, in data 20 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto. Ritenuto che il primo motivo, in punto di qualificazione giuridica, non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova del dolo di ricettazione, ove la Corte territoriale ha richiamato gli indici che, puntualmente indicati dal Tribunale a pag. 5, rendevano palese la provenienza illecita del bene); considerato che il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale, in considerazione della gravità del reato per il valore del bene ricettato, ha individuato la pena base in misura di poco superiore al minimo legale e comunque al di sotto della misura media di quella edittale); preso atto che con memoria difensiva è stata richiesta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sul presupposto, manifestamente infondato, che il termine prescrizionale massimo per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. sia di sette anni e sei mesi, discostandosi sul punto dal costante insegnamento di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (e, quindi, al termine prescrizionale massimo di dieci anni) - ex multis Sez. 2, sent. n. 14767 del 21/03/2017 - dep. 24/03/2017 - Rv. 269492; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso