CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23531-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 23531 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 31/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 11 febbraio 2021, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile, per decadenza, la domanda di [OSCURATO:PERSONA]: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece condannato l’[OSCURATO:PERSONA], quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in suo favore della somma di € 2.500,00, a titolo di ultime mensilità (maggio e giugno 2010), non corrispostegli dalla datrice VOL.2 (né dal Fondo), dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari il 23 dicembre 2010, al cui stato passivo era stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c. per il credito complessivo di € 7.435,94, di cui € 4.015,62 per le ultime tre mensilità, essendo il rapporto di lavoro cessato il 29 settembre 2010 per dimissioni per giusta causa; 2. la Corte territoriale ha ritenuto il lavoratore, che aveva presentato domanda amministrativa il 15 marzo 2012 per ottenere la prestazione dal Fondo di Garanzia, (ricevendo il pagamento della sola mensilità di luglio 2010, con esclusione delle altre due, non rientranti nelle ultime tre), decaduto per avere presentato il ricorso per l’azione giudiziaria soltanto il 7 gennaio 2014, oltre l’anno decorrente dal termine di novanta giorni concessi all’[OSCURATO:PERSONA] per provvedere sul ricorso tempestivamente proposto dal predetto al Comitato provinciale (il 16 agosto 2012) avverso il provvedimento di diniego parziale, scaduto il 14 novembre 2012, essendo stato il decreto di rigetto dell’[OSCURATO:PERSONA] emesso tardivamente, Ric. 2021 n. 23531 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- soltanto il 9 gennaio 2013. Essa ha pertanto escluso l’applicabilità nel caso di specie dei trecento giorni complessivamente stabiliti per l’esaurimento del procedimento amministrativo; 3. con atto notificato il 9 settembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cu i l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, per erronea pronuncia della propria decadenza, anziché dall’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo (trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, il 15 marzo 2012), dalla scadenza del termine di novanta giorni (14 novembre 2012) per la pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso del lavoratore medesimo avverso il provvedimento del Comitato provinciale(primo motivo); 2. esso è fondato; 3.secondo indirizzo consolidato di questa Corte (da ultimo ribadito da Cass. 3 aprile 2019, in 9275), il termine annuale per la proposizione dell’azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" ai sensi dell’art. 24 l. 88/1989, richiamato dall’art. 47, terzo comma d.p.r. 639/1970 (Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.1. esso decorre dall’esaurimento dei ricorsi in via amministrativa, nel termine di trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall’art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall’art. 46, quinto e sesto comma Ric. 2021 n. 23531 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- l. 88/1989 dalla presentazione delle domande amministrative all'[OSCURATO:PERSONA]: senza possibilità di deroga per effetto di un’eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa o di una decisione del ricorso tardivamente proposto, in quanto circostanze inidonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (Cass. s.u. 29 maggio 2009, n. 12718; Cass. s.u. 17 settembre 2009, n. 19992); 3.2. l'art. 47 d.p.r. 639/1970 (nel testo modif. dall'art. 4 d.l. 384/1992, conv. con modif. dalla l. 438/1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 l. 533/1973 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, quinto e sesto comma l. 88/1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo -pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quoper l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di unadecadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (Cass. 27 giugno 2017, n. 15969; Cass. 27 marzo 2019, n. 8594); Ric. 2021 n. 23531 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- 3.3. il termine presuntivo stabilito dall’art. 7 cit. per la decisione della domanda amministrativa non è poi posto in discussione dalla disposizione dell’art. 2, settimo comma l. 297/1982, secondo cui il Fondo deve provvedere al pagamento del credito del lavoratore entro lo spatium deliberandi di sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, essendo stato tale termine fissato dal legislatore per permettere lo svolgimento delle necessarie indagini sulla richiesta formulata dal lavoratore (Cass. 5 maggio 2008, n. 11009); 3.4. nel caso di specie, il termine di decadenza è stato rispettato, per la proposizione dell’azione giudiziale, con ricorso 7gennaio 2014, entro l’anno dalla scadenza (9 gennaio 2013) dei trecento giorni dalla presentazione della domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012; 4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 80/1992, per il computo nelle ultime tre mensilità anche di maggio e giugno 2010, per la forzata sospensione (per formale cessazione del contratto di fornitura da parte della committente Telecom Italia, a seguito dell’arresto dei legali rappresentanti e dei maggiori azionisti della datrice VOL.2 e delle sue controllanti, per reati connessi all’esercizio dell’attività d’impresa della società) del rapporto di lavoro (senza obbligo di corresponsione della retribuzione), alla base delle rassegnate dimissioni per giusta causa(secondo motivo); 5. esso è assorbito; 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23531 sez. ML -ud. 14-09-2022 -6- accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione del